Utility Docenti

Sciopero del personale della scuola . Le norme (passare il mouse sul titolo per aprire il link)

 La dichiarazione di adesione non è obbligatoria. Trattasi infatti di comunicazione volontaria: nessuno è obbligato a dichiarare le proprie intenzioni.

 Cosi dispone  il comma 3 dell’art. 2 dell’allegato al CCNL del 26/05/1999  

Allegato – ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90

ART.1 - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:

a)l’istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall’art.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d);

b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone;

c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;

d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).

____________________________

LEGGE 12 GIUGNO 1990, N. 146 

ART. 2 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE

1. Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all’ art.1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l’effettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’ esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;

b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d’arte, esami di abilitazione all’insegnamento del grado preparatorio, esami di stato);

c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;

d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame;

f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;

g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;

h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.

2. In sede di contrattazione integrativa a livello nazionale di Ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, saranno individuati i criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui al precedente comma 1.

L’accordo integrativo di cui al presente comma ha validità quadriennale; nelle more della sua definizione restano in vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella stessa materia.

3. In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure 120 entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.

Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al provveditore agli studi. Dalla comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d'istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto.

L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell’astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d’istituto o dal provveditore agli studi.

 

4. I Capi d’istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2 , in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma.

I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero.

Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

In caso di adesione allo sciopero del capo d’istituto, le relative funzioni aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte, nell’ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano d’età in servizio.

I capi d’istituto e gli organi dell’ Amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione.

In sintesi: 

Il Dirigente scolastico                                                           

  • Chiede a docenti e ATA con una circolare chi intende scioperare specificando che la comunicazione è volontaria.

    (La circolare deve essere emanata in tempo utile per la successiva comunicazione alle famiglie che il dirigente deve fare 5 giorni prima dello sciopero)

     

  • non può obbligare alcuno a rispondere;

  • valuta l'effetto previsto sul servizio e di conseguenza:

     

    1.         può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell'orario e lo comunica ai docenti;

    2.         può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo;

    3.         può chiudere la scuola o le singole sedi se tutti hanno dichiarato di scioperare

     

  • Comunica alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio previsti per il giorno di sciopero. La comunicazione è un obbligo della scuola non dei singoli docenti. 

    Il lavoratore che sciopera 

    È libero di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare.

    Chi non dichiara nulla non può essere costretto a farlo e non è sanzionabile.

    Chi dichiara di scioperare e poi cambia idea e si presenta a scuola il giorno di sciopero, potrebbe non essere utilizzato dal dirigente scolastico e sarebbe comunque considerato in sciopero. 

    Il lavoratore che non sciopera

    deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore;

    può però essere chiamato dal dirigente a cambiare orario, o a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza ad alunni

    può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere poi essere tenuto a disposizione solo per l’orario che gli è stato comunicato preventivamente e in misura pari a quello previsto per quel giorno

    se il servizio è sospeso, si presenta a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date. 

    chi ha il giorno libero non può essere obbligato a dichiarare se sciopera o no e non può comunque perdere la retribuzione, non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero 

                                    Infatti

    … la preintesa del 02 agosto 2001, non essendo stata sottoscritta né dall’Aran né dai Sindacati non risulta operativa.

SCHEDE: DOCENTI E ATA | DIRIGENTI SCOLASTICI

Ad integrazione del contenuto normativo delle schede, si precisano anche alcune situazioni specifiche.

  1. Il 5 maggio nelle scuole primarie è prevista la somministrazione delle prove INVALSI e molti si chiedono se sia possibile una qualche forma di “precettazione”. L’accordo attuativo della L. 146/90 (allegato del CCNL 1998/2001) prevede, per la scuola, che in caso di sciopero il Dirigente individui un contingente per assicurare i c.d.”servizi minimi” (in attuazione dei criteri previsti nel contratto d’istituto ai sensi dell’art. 6 c. 2 lett. l del CCNL/07), ma esclusivamente nei casi definiti nell’accordo.
  2. Le prove INVALSI non sono comprese tra le prestazioni indispensabili (servizi minimi) e, quindi, nessun docente che intende aderire allo sciopero può essere precettato in nessun modo, né è tenuto a dichiarare in anticipo la propria decisione in merito all’adesione allo sciopero.
  3. In presenza di tali atti si configura il comportamento antisindacale sanzionabile, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/70.
  4. In presenza di attività collegiali (obbligatorie) programmate nel piano delle attività nella giornata del 5 maggio (ad esempio il collegio docenti, i consigli di classe, incontri collegiali o individuali con i genitori, ecc…) queste non possono essere spostate a data successiva; anche in questo caso si configurerebbe come comportamento antisindacale tendente a vanificare gli effetti dello sciopero. Ovviamente chi aderisce allo sciopero, trattandosi di sciopero per l’intera giornata, non è tenuto a parteciparvi. Altra cosa è riconvocare, ma successivamente allo sciopero e sempre entro i limiti e con le procedure di cui all’art. 29 del CCNL/07, quella determinata attività, se non si è potuta svolgere per il livello di adesione allo sciopero e ritenuta necessaria. Ovviamente, le ore previste nella giornata dello sciopero vanno computate nei limiti massimi di servizio obbligatori, anche se quella attività non è stato possibile effettuarla.
  5. Nel caso in cui la scuola abbia programmato attività “non obbligatorie” nella giornata dello sciopero (ad es. visite guidate, gite scolastiche, partecipazione a manifestazioni, ecc…), attività che potrebbero anche avere già impegnato risorse quali acquisto di biglietti del treno, per ingresso ai musei, per noleggio autobus, ticket, ecc… è fatto salvo il diritto individuale di adesione allo sciopero.

                                                ****************************************

 

Le visite fiscali a scuola: obbligo o facoltà? 

Nessun obbligo di richiesta di visita fiscale tranne nel caso di assenze nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

 

"Il Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 ha introdotto alcune innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti.

E’ rimessa al dirigente una maggior discrezionalità sulla base della condotta generale del dipendente e dell'onere connesso all'effettuazione della visita fiscale.

 

Il regime della reperibilità continua a trovar riferimento nel D.M.  206/2009, (le visite devono essere effettuate nelle seguenti fasce orarie di reperibilità: dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00). L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non
lavorativi e festivi compresi nel periodo di prognosi certificato.

Il medesimo decreto elenca al comma 2, le cause di esenzione dall’obbligo di reperibilità:

a)     patologie gravi che richiedono terapie salvavita;


b)   infortuni sul lavoro;

c)   malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;


d)   stati patologici direttamente riconducibili alla situazione di invalidità riconosciuta.


Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato per effettuare
visite mediche, prestazioni o accertamenti diagnostici, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amm.ne e produrre come giustificativo l'attestazione rilasciata da struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione."


Visita specialistica o per terapie/accertamenti diagnostici


Se è effettuata dal medico di base, la visita non rientra in tale previsione a meno che il medico non la esegua a titolo di “specialista”, fornendone specifica dichiarazione. 

Il Decreto Legge n. 98 del 2011sopra citato,  stabilisce che nel caso in cui l'assenza per
malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

La Circolare Ministeriale n. 301/1996 riconosceva valido anche per il comparto Scuola un parere espresso dall'ARAN per il comparto Ministeri:

“…si riporta qui di seguito quanto precisato in proposito dalla summenzionata Agenzia per la Rappresentanza Negoziale con foglio prot. n. 11/2 del 15 febbraio 1996:

“Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia dimostratamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentare
con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione.

 Nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata
dell'orario di lavoro
 giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell'assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero.Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per malattia”.

La circolare n. 8/2008 del Ministero del Lavoro, per quanto riguardava i presupposti dell'imputabilità della visita specialistica alla assenza per malattia richiamava le sentenze della Cassazione n. 5027/1988 e 3578/1985, giurisprudenza richiamata a suo tempo dall'ARAN per il comparto Ministeri e che specificava che gli accertamenti diagnostici e clinici e le visite mediche potevano essere equiparate alla malattia solo se con particolari caratteristiche e requisiti:

- impossibilità di essere effettuati fuori dall'orario di lavoro, richiesta del medico  certificazione della struttura.

 

Tali orientamenti, soprattutto quello di dimostrare che non sia oggettivamente possibile effettuare la visita fuori dell'orario di lavoro per poterla imputare a malattia, sono stati superati dallo stesso D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011.

 

È la stessa ARAN che lo spiega in un Orientamento Applicativo per le Autonomie Locali:

"...Per completezza informativa, si ritiene utile anche ricordare che di recente il legislatore è intervenuto a regolamentare anche la materia delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, con la nuova formulazione dell'art.55-septies del D.Lgs.n.165/2001 derivante dalle modifiche recate dall'art.16, comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011.

 

In particolare l'art.55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 stabilisce: “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati,
che hanno svolto la visita o la prestazione”.

 

In base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2011, ai fini della giustificazione dell'assenza per visite o prestazioni specialistica come assenza per malattia è sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità
aggiuntive (la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere
effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro).

 

In tal modo, sono state superate anche alcune indicazioni più rigorose che, in mancanza di una precisa disciplina legale di riferimento, erano contenute anche negli orientamenti applicativi già formulati dall'ARAN in materia."

 

Giova precisare che dal momento che l'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici è imputata a malattia, si applica il nuovo regime per quanto riguarda la retribuzione.

Ciò vuol dire che anche se l'assenza per malattia non riguarda un'infermità in
atto ma viene fruita per un esame o visita specialistica, debba essere considerata come “malattia” a tutti gli effetti: ai fini della decurtazione retributiva e considerata come giorno di assenza ai fini del periodo massimo di comporto.

 

L'assenza non potrà quindi essere considerata “ad ore”ma necessariamente per l'intera giornata (è escluso il frazionamento della giornata di assenza per malattia).

 

La Circolare Ministeriale n. 301/1996 sopra richiamata, ha previsto anche l’ipotesi
di visita da effettuarsi in altra città
 , disponendo che essendo necessari altri giorni per il raggiungimento della Struttura prescelta, il periodo totale di assenza va ricompreso nella “malattia”

 

In merito alla visita fiscale, già la circolare n. 8/2008 disponeva:

 

“È opportuno evidenziare che, nel caso di imputazione dell'assenza per effettuare visite
specialistiche, cure o esami diagnostici a malattia, l'amministrazione che ha
conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve
valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In tal caso possono ricorrere quelle “esigenze funzionali ed organizzative” di cui si deve tener conto nel richiedere la visita fiscale secondo l'art. 71, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008. Infatti, il tentativo di effettuare l'accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l'amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi”.


La nota del MEF Prot. n. 27553 del 4/05/2009 afferma che “al di fuori dei casi di ricovero, visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici si richiama l'obbligatorietà dell'accertamento medico-fiscale…”.

 

Dal momento che l'art. 55 septies del D. Lgs. n. 165 del 2001, quinto comma, come
modificato dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011 prevede la discrezionalità del
Dirigente nel disporre la visita fiscale, soprattutto in virtù di una riduzione di spesa; dal momento che il Decreto Legge n. 98 del 2011 afferma che come “giustificazione” dell'assenza sarà sufficiente una attestazione di effettuazione della prestazione rilasciata da medico specialista o struttura anche privati riportante l'orario della effettuazione della prestazione che deve risultare incompatibile con l'orario dell'attività lavorativa,(n.d.r.: coincidente con tale orario) è da escludere che si debba disporre un accertamento fiscale per chi si assenta per malattia per sottoporsi a “visite specialistiche”.                                                                                                                                       


Obblighi di servizio docenti  dopo il termine delle lezioni

 

L’art 29 del  CCNL vigente indica in 40 ore + 40 ore , specifici impegni funzionali all’attività didattica:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

Nel CCNL 2007 vigente, non si rinvengono obblighi a carico dei docenti quando le lezioni sono sospese (mese di giugno compreso), salvo che per la parte residua degli obblighi relativi alle attività collegiali, di cui all’art. 29 sopra citato e senza operare recuperi fra le due tipologie di impegno.

Le prestazioni che vengono richieste nel periodo di sospensione delle lezioni sono le attività funzionali all’insegnamento relative a scrutini ed esami.

Le  riunioni di collegio docenti e consigli di classe, devono essere programmate dal collegio dei docenti a inizio a.s.

Il Piano annuale  può essere aggiornato in corso d’anno – con delibera del Collegio citato - sulla base delle esigenze che a mano a mano si presentano.

Dopo il termine delle lezioni l’attività obbligatoria di insegnamento (art. 28) – infatti - non è più dovuta, per assenza della relativa utenza..

Prestazioni eventualmente aggiuntive alle 40 ore + 40  devono essere retribuite.

Il docente non può essere obbligato a permanere a scuola secondo l’orario didattico

A firmare il registro ogni giorno

Ad adempimenti fissati unilateralmente dalla scuola.

Eccezione:

Per i docenti di II grado non impegnati negli esami, l'art. 11 dell'OM. n. 41 dell'11 maggio 2012 prescrive: “Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte..

 

In tal senso già  la Nota ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980, che già all’epoca chiariva la questione: “Appare in contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31 maggio 1974, numero 416 e 417, l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza permanente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istituzione scolastica, che si differenzia della prevalente attività (quella di insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.”

Gli stessi concetti sono stati ribaditi con successive note e sentenze. Tra queste ultime ricordiamo la Sentenza Consiglio di Stato 8 maggio 1987, n. 173

Obbligo di servizio dei docenti durante il periodo estivo

“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) ha pronunciato la seguente Decisione sul ricorso proposto dal Provveditorato agli Studi di Frosinone, in persona del Provveditore pro tempore, e dalla Direzione didattica statale di Fiuggi, in persona del Direttore didattico pro tempore, nonché dal Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro tempore, per l'annullamento della decisione del T.A.R. del Lazio, sezione staccata di Latina n. 359 del 13 luglio 1984.

Diritto

Il ricorso in appello è infondato. L'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, stabilisce che l'orario obbligatorio di servizio per i docenti delle scuole elementari è costituito delle ore da destinare all'insegnamento in ragione di 24 ore settimanali e delle ore riguardanti le attività non di insegnamento, connesse con il funzionamento della scuola, in ragione di 20 ore mensili.

L'art. 61 del D.P.R. n. 417/1974 fissa in un mese la durata del congedo ordinario nell'anno scolastico, da fruire durante la chiusura delle scuole, sicché, al di fuori di detto periodo, il docente deve considerarsi a disposizione della scuola per le attività (di insegnamento e non di insegnamento) indicate, in linea generale, dall'art. 2 del medesimo decreto presidenziale.

Alla stregua di siffatto criterio, i docenti della scuola elementare sono tenuti a prestazioni di servizio anche durante il periodo delle ferie estive, in conformità delle iniziative deliberate dal consiglio di circolo o dal collegio dei docenti (cfr. artt. 6 e 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), ferma la distinzione fra attività di insegnamento e attività non di insegnamento, che rappresenta una connotazione costante del loro rapporto di servizio.

Né è ipotizzabile l'imposizione dell'obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall'impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974.

Del resto, dall'incartamento processuale si evince che in tal senso si sono espressi anche l'Ufficio di coordinamento dei decreti delegati del Ministero della P.I. con parere prot. n. 1972 del 30 giugno 1980 e lo stesso Provveditorato agli studi di Frosinone. Quest'ultimo, con nota prot. n. 7932 del 12 aprile 1984, ha ribadito che non sussiste l'obbligo (per il personale educativo e insegnante di un convitto nazionale) di essere presente durante il periodo delle vacanze pasquali qualora in convitto non rimanga alcun alunno e non sia stata contemplata alcuna attività che comporti la presenza del menzionato personale.

Per l'anno scolastico 1982/83, l'inizio e il termine delle lezioni erano previsti, rispettivamente, dal 15 settembre 1982 al 14 giugno 1983, ai sensi del D.M. 25 febbraio 1981, diramato con C.M. n. 72/1981.
La signora Zilli Anna Rita, insegnante di ruolo presso la scuola elementare di Fiuggi, l'1 settembre 1982 si presentava alla scuola di appartenenza per la ripresa dell'attività scolastica.

Nei giorni 2, 3 e 4 settembre l'insegnante Zilli non ritornava a scuola sul presupposto che, per quei giorni, non era programmata alcuna attività di insegnamento né alcuna attività di non insegnamento.

Il Direttore Didattico di Fiuggi con avviso prot. n. 1217/B3 dell'1 settembre 1982, indirizzato agli insegnanti del circolo, convocava il collegio dei docenti per il 6 settembre ai fini degli adempimenti di cui all'art. 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

L'insegnante Zilli tornava a scuola il 6 settembre e partecipava ai lavori di detto collegio svoltosi in quel giorno nonché ai lavori di programmazione didattica per l'anno 1982/83 iniziati quel giorno e proseguiti nei giorni 7, 8 , 9 e 10 seguenti.

Infatti, con la nota direttoriale prot. n. 1217/B3 dell'1 settembre 1982 si portava a conoscenza degli insegnanti del circolo che "lunedì 6 p.v. alle ore 9 si riunirà il collegio dei docenti per gli adempimenti di cui all'art. 11 della legge n. 517/1977, come momento intermedio tra l'approccio individuale e/o di gruppo ai problemi della programmazione e quello collegiale da concludersi prima dell'inizio delle lezioni", facendosi così espresso riferimento anche all'attività di programmazione - come è ribadito nel verbale del collegio dei docenti del 6 settembre 1982, che si richiama all'elaborazione del piano annuale di lavoro - nonché al momento collegiale conclusivo.

Dal verbale n. 59 del 9 settembre 1982 del consiglio di interclasse risulta che le insegnanti, tra le quali la signora Zilli, "sono concordi nel ritenere esaurita la proposta di programmazione annuale per le classi terze parallele per l'anno scolastico 1982/83, da sottoporre all'approvazione del C.D.", mentre dal verbale n. 60 si evince che il consiglio di interclasse si riuniva in data 10 settembre 1982 per sottoporre l'ipotesi di programmazione comune alle terze classi parallele all'analisi dell'insegnante Coria Luciana, assente nelle fasi precedenti per motivi di salute, la quale, dopo ampia discussione, esprimeva parere favorevole in proposito.

Esaurita l'attività di programmazione, l'insegnante Zilli non partecipava alle sedute dell'11 e del 13 settembre (il 12 era domenica) sia perché come lei ha opposto senza essere specificamente contrastata sul punto dall'Amministrazione, non aveva ricevuto alcuna convocazione al riguardo - né emerge chiaramente da chi fossero state promosse le sedute in questione - sia perché le sedute medesime, che risultano significativamente contraddistinte come avvenute "dopo la programmazione comune" (cfr. verbale del consiglio di interclasse n. 61 dell'11 settembre 1982), erano preordinate ad affrontare un problema non già di carattere generale, ma riguardante la stesura di un piano preventivo di lavoro in ordine all'inserimento di due alunni handicappati presenti nelle scolaresche delle insegnanti Coria e Cittadini.

Vero è che, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 4 agosto 1977, n. 517, il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma, che comprende forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps, anche sulla base delle proposte dei consigli di interclasse ma, nella specie, non trattavasi di formulare una proposta in senso proprio, ma di un piano operativo concernente singoli docenti.

Con nota prot. n. 1286/B3 del 9 settembre 1982 del Direttore didattico, diretta agli insegnanti del circolo, veniva convocato nuovamente il collegio dei docenti per il 14 settembre 1982 ai fini dell'approvazione della programmazione proposta dai diversi gruppi costituiti per affinità didattiche metodologiche e per classi parallele e, come si desume per prova indiretta, l'insegnante Zilli era presente in servizio, non essendole stata contestata l'assenza né essendo stato provveduto, nei suoi confronti, al recupero della retribuzione per tale giorno.

Peraltro, l'insegnante Zilli, con lettera del 9 settembre, informava il Direttore Didattico che aveva esaurito il lavoro di programmazione e, nel significare che la presenza a scuola si giustificava in rapporto allo svolgimento di un'attività propria della funzione docente, determinata nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, precisava che si teneva a disposizione presso il suo domicilio dal 10 al 14 settembre, pregandolo, qualora egli avesse inteso diversamente gli obblighi di servizio del personale docente per il periodo suddetto, di dargli tempestiva comunicazione, alla quale non avrebbe mancato di uniformarsi.

In base ai fatti sopra riportati l'insegnante non può, quindi, essere ritenuta assente ingiustificata dalla scuola nei giorni 2, 3, 4 11 e 13 settembre 1982.

Nello stesso anno scolastico, in vista del termine delle lezioni (14 giugno 1983), con nota prot. n. 877 B/20 del 9 giugno 1983 del collaboratore vicario del Direttore didattico di Fiuggi, diretta agli insegnanti del circolo, venivano indicate le attività connesse con la funzione docente, al cui svolgimento devono essere impegnati, dopo il termine delle lezioni, gli insegnanti medesimi, non fruenti del congedo ordinario.

L'insegnante Zilli - che, dapprima, aveva contestato la non completa coincidenza tra il contenuto della citata nota e la regolamentazione dell'attività non di insegnamento deliberata dal collegio dei docenti per l'anno scolastico 1982/83 - con lettera del 18 giugno 1983, informava il collaboratore vicario che il 22 giugno avrebbe esaurito le consuete attività di fine anno scolastico connesse alla funzione docente, ivi comprese gli esami, puntualizzando che avrebbe provveduto alla consegna delle schede alle famiglie, in conformità delle istruzioni diramate il 23 giugno, dalle ore 15 alle ore 19.

Contestualmente, sul presupposto che la citata nota del 9 giugno 1983 - alla quale aveva ottemperato benché ritenuta illegittima - non recava precise disposizioni per gli insegnanti, l'interessata pregava il collaboratore vicario, qualora avesse ravvisato di dovergliene impartire, di farlo tempestivamente in termini di chiarezza e, nell'evidenziare che le ore complessivamente svolte o da svolgere per attività non di insegnamento superavano le venti ore previste, si dichiarava, comunque, a disposizione presso il suo domicilio per quant'altro.

Rispondeva il collaboratore vicario con nota prot. n. 29 Ris del 22 giugno 1983, confermando la precedente nota del 9 giugno, che affermava essere "sufficientemente chiara e precisa se considerata alla luce ed in relazione alla vigente normativa che regola lo stato giuridico del personale docente"; quindi, con note del 25 giugno e dell'1 luglio, chiedeva alla insegnante Zilli le sue giustificazioni per la mancata presenza in servizio nei giorni 24, 25, 28, 29 e 30 giugno 1983. Replicava l'insegnante Zilli con lettera del 18 luglio 1983, precisando che nei giorni 24, 25, 28, 29 e 30 giugno 1983 non era prevista alcuna attività di insegnamento riconducibile alla funzione docente, che aveva puntualmente adempiute tute le operazioni conclusive attinenti all'anno scolastico 1982/83; che aveva provveduto all'espletamento di tutte le attività di non insegnamento programmate per il mese di giugno, compresa l'iscrizione degli alunni, e che aveva superato il tetto delle 20 ore per le attività di non insegnamento.

Soggiungeva che, in tali condizione, la pretesa che lei fosse presente nei giorni indicati dalla Direzione didattica avrebbe rappresentato un'illegittima imposizione di un obbligo di semplice presenza nella scuola.

Non risulta che l'Amministrazione abbia contestato la versione dei fatti fornita al riguardo della insegnante Zilli.
Pertanto, sulla base della situazione avanti descritta, l'insegnante stessa non può essere considerata assente ingiustificata dalla scuola neppure nei giorni 24, 25, 28, 29 e 30 giugno 1983.

Per le ragioni suesposte il ricorso in appello deve essere respinto e la decisione impugnata deve essere confermata, rimanendo assorbito l'appello incidentale…”
                                                  .................................Il personale docente e/o ATA non è obbligato ad accompagnare gli alunni nei viaggi di istruzione

L’accompagnamento degli alunni nei viaggi di istruzione non rientra tra le attività obbligatorie del personale docente di cui agli articoli 28 (attività di insegnamento) e 29 (attività funzionali all’insegnamento) del CCNL e neanche tra gli obblighi del personale
ATA (art. 51, 53 e Profili di area)

L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti
dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (art.7, D.lgs. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (art. 10, c. 3, lettera “e”, D.lgs. 297/1994).

Trattasi infatti  di attività aggiuntive che richiedono la disponibilità del personale e non possono essere imposte.

Nel caso il Dirigente Scolastico decida di imporne l’obbligo , è opportuno chiedere per
iscritto un ordine di servizio, a tutela dei propri diritti.

Poiché la finanziaria 2006 e la legge 78/2010 hanno abolito i compensi per tale voce, è
opportuno che chi fornisca la propria disponibilità contratti il proprio compenso prima della partenza.

L’unico compenso possibile può essere attribuito – infatti - a carico del fondo di istituto,
 in base all’art. 88, c. 2, lettera “k” che stabilisce la possibilità di retribuire con il fondo “compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata
dal consiglio di circolo o di istituto nell’ambito del POF”

Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi
degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche

Circolare MIUR 14 ottobre 1992 n. 291

                                                -----------------------

PART TIME e attività funzionali, ex art. 29 comma 3 lettere a) e b) del CCNL 2006/09

La quantità di orario per le attività collegiali cui è tenuto il docente part-time dovrà essere determinata in misura proporzionale all'orario stabilito.

Il docente dovrà sottoporre una proposta al Dirigente scolastico riguardante gli impegni scolastici diversi dal lavoro in aula, concordando un calendario individualizzato delle presenze alle attività collegiali.

 

PART TIME e LEGGE 104/92

Il docente in regime di part time può beneficiare dei tre giorni di permesso mensile previsto dalla legge 104/92 se in part time orizzontale (riduzione oraria per tutti i giorni della settimana)

Il numero dei giorni di permesso spettanti va invece ridimensionato proporzionalmente
 per il part time verticale (circolare INPS del 22 luglio 2000 )

                                    ---------------------------

Utilizzazione
dell’'insegnante di sostegno per supplenze?



Presso molte scuole è prassi consolidata sostituire i docenti assenti con personale assegnato su
posto di sostegno che presta servizio in contemporaneità nella classe dove si verifica l'assenza del docente curriculare.

Come da numerose Sentenze della Corte Costituzionale, il diritto all'istruzione e alla formazione degli alunni disabili, si configura diritto soggettivo per cui, utilizzare il docente di sostegno in attività di sostituzione del docente di materie curriculare, in orario contemporaneo nella classe dove entrambi prestano servizio, è di difficile attuazione per effetto del combinato disposto di cui al decreto legislativo 297/1994 artt. 127, 312 e seguenti, CCNL, legge 104/92.

Tale situazione non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere l'insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale. Quando manca il
docente curriculare, l'insegnante di sostegno chiamato a sostituirlo, di fatto, smette di essere docente di sostegno e quell'ora il ragazzo in pratica la perde.

Il Ministero dell'Istruzione, attraverso le Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità - nota prot. n. 4274 del 4/8/2009 - ha chiarito che "l'insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto".

Il docente su posto di sostegno è contitolare della classe e compresente durante le attività didattiche per effetto della sua particolare funzione di supporto alla classe del disabile di
riferimento.

Detta condizione non viene meno anche quando è assente il docente curriculare.

La contitolarità della classe, per come circostanziato dall'art. 13, comma 6, legge 104/92, assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario
raccordo tra il docente di sostegno e i docenti di materie curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.

La contemporaneità del docente di sostegno, è configurata nel quadro della programmazione dell'azione educativa;mentre, come chiaramente indicato nella nota MIUR prot. n. 9839 dell'8 novembre 2010, si può provvedere alla sostituzione del personale docente assente
temporaneamente, con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6 del CCNL ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.

                                                    --------------------------------------------

Accorpamento di classi in caso di assenza del personale?

(..liberamente tratto da un articolo del Prof. Francesco Sola www.sindacatosab.it )

 

La Direzione
Generale dell U.S.R.Basilicata- nota prot 7934 del 23/11/2010
 dispone

 “Ad ogni buon conto, proprio in considerazione del diritto degli studenti e nel rispetto del C.C.N.L. dei docenti, così come precisato anche dalla C.M. 9839, non risulta praticabile, laddove dovessero sussistere casi, la soluzione organizzativa di accorpare le classi in caso di
assenze brevi del personale docente;
ciò non solo non è previsto da alcun regolamento, ma costituisce di fatto, sia pure in via temporanea, una modifica dell’ organico non autorizzata, la costituzione di pluriclassi e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza.

Le note del Miur:

• Già il 6 ottobre 2009 con la nota n. 14991 - «Indicazioni alle scuole secondarie per la sostituzione del personale docente assente » - il MIUR ribadiva il concetto per cui deve essere assicurata la continuità didattica, quale elemento prioritario insito nei compiti istituzionali delle istituzioni scolastiche autonome: (…) «Si fa riferimento alle segnalazioni di alcuni casi in cui le istituzioni scolastiche , a causa di assenze del personale docente titolare in servizio si trovano in gravi difficoltà nell’assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche nei riguardi degli alunni (…) “al fine primario di non incorrere in
una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo”;


Successivamente,
lo stesso Ministero, con
M.I.U.R. – Nota prot. n° 9839 del 08/11/2010 – Supplenze temporanee del personale docente
   confermando le indicazioni della nota dell’anno precedente, ricordava ai DS che “l’istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura
emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto”.

Pertanto, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5
del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria (…)