pagina 5

Pensioni personale scuola 2015


Scadenza prevista 15 gennaio 2015

 D.M. 886 del 01/12/2014    (passare il mouse sul testo)

 Quota 96

L’I.N.P.S., aveva da sempre sostenuto che il diritto degli aspiranti ricorrenti non poteva essere individuato nel corso dell’anno scolastico 2011/2012, in quanto già la precedente riforma introdotta dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aveva “spostato” di un anno in avanti la possibilità di collocamento a riposo per coloro che maturavano i requisiti per il pensionamento con effetto dal 1 gennaio 2012.

 La Corte Costituzionale il 19 novembre u.s., ha preso in esame il ricorso di una lavoratrice della scuola che ha richiesto l’accesso al pensionamento con i requisiti ante Riforma Fornero maturati entro il 31 dicembre del 2012. La sentenza eventualmente estesa “erga omnes” avrebbe comportato il pensionamento di oltre quattromila addetti del settore scuola.

La suprema Corte non ha però rilevato i problemi di costituzionalità necessari ad ottenere il ritiro della nuova norma.

 **********************

Presupposti normativi

Nota MIUR 2855 del 23/12/2013  (per aprire passare il mouse sul titolo)

Decreto MIUR n.1058 del 23/12/2013

Decreto Ministeriale 886 del 1 dicembre 2014

  Decreto legge 101/2013 art. 2 commi 4 e 5   (passare il mouse sul titolo) GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 31-8-2013 Serie generale - n. 204

“4. L’.art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011  comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all’entrata in vigore del predetto articolo 24.

(Per il raggiungimento della quota sono cumulabili età e servizi. Esempio: 60 anni e 5 mesi di età + con 35 anni e 7 mesi di servizio) (v. sotto)

..in pensione d’ufficio a settembre 2015, se in possesso dei requisiti pre Fornero al 31/12/2011

limiti d’età                 a. 61 donne    con almeno 20 anni di contribuzione (15 se in servizio al 31 dicembre 1992)

limiti di servizio       a. 40               a. 40

          quota 96         *          a.60 + s.36     a.60 + s.36

                                                a.61 + s.35     a.61 + s.35

                                 ed ora rispettivamente                                            

                                                                                 Donne                         Uomini

          Vecchiaia                               2015                            anni 66 mesi 3

   d’ufficio se compiuti entro il 31/08/2015

            (nati entro il 31/05/1949)

       a domanda se compiuti entro il 31/12/2015

                                                                                  (nati tra l’1/06/1949 e il 30/09/1949)

                                                                                         + anni 20 contributi                                                  

Anticipata                     2015                anni 41 mesi 6           anni 42 mesi 6

                                                                       entro il 31 dicembre 2015

-      d’ufficio - anni 65   al 31/08/2015

                                                     (nati entro il 31/08/1950) con:

                                                                       anni 40                       al 31/12/2011

                                                                      quota 96                     al 31/12/2011

                                                                      età   61                       al 31/12/2011

 

 -          a domanda - anni 65 al 31/12/2015

con almeno 20 anni di contribuzione (15 se in servizio al 31 dicembre 1992)       con     

anni 61 al 31/12/2011


Le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo possono accedere alla pensione con il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni.

In caso di scelta in tal senso le colleghe dovranno farsi fare una previsione seria circa la propria pensione che sarà in ogni caso di entità assolutamente modesta.

                                                                   

Legge di stabilità

Articolo 1, commi 323 e 324
(Modifiche alla liquidazione del TFR)

I commi 323 e 324 modificano la disciplina sui termini temporali della rateizzazione dell’erogazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR), comunque denominati, dei dipendenti pubblici, di cui all’articolo 12, comma 7, del D.L. 78/2010, con effetto sui soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 Il comma 323,  

     lettera a), in particolare, riduce l’importo oggetto della rateizzazione, autorizzando così:

§  l’erogazione in un’unica soluzione dei richiamati trattamenti nel caso in cui l’importo complessivo sia pari o inferiore a 50.000 euro (in precedenza 90.000);

§  l’erogazione in due importi annuali, qualora l'ammontare sia complessivamente superiore a 50.000 (in luogo di 90.000) euro ma inferiore a 100.000 euro (in precedenza 150.000). In tal caso, il primo importo erogato sarà pari a 50.000 euro (in luogo di 90.000), il secondo sarà pari all'ammontare residuo;

lettera b), modificando l’articolo 3, comma 2, del D.L. 79/1997, prevede che l’erogazione dei richiamati trattamenti venga effettuata dall’ente erogatore, per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio entro dodici mesi (in precedenza sei) dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Sesta salvaguardia per l’'accesso alla pensione 2015 in relazione all’'assistenza effettuata ad un portatore di handicap nel 2011 ( i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni)


·  Legge numero 147 del 10 Ottobre 2014 (GU 246 del 22.10.2014);

·  Circolare del Ministero del Lavoro numero 27 del 7 Novembre 2014;

·  Messaggio Inps 8881/2014


L'Inps con comunicato del 20 novembre rende noto che a decorrere dal 6 novembre, sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica, contenute nella legge 10 ottobre 2014, n. 147.

 

2.2.4 Lavoratori in congedo o fruitori di permessi (art. 2, comma 1, lett. d) 

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.800 unità. 


Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, vale a dire i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e   successive modificazioni.

 

Come disposto dall’art. 2, comma 1, lettera d) della legge n. 147 del 2014, i lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

 

Al riguardo si rammenta che la lettera e-ter), del comma 14, dell’art. 24, della legge n. 214 del 2011, introdotta dall’art. 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124  prevede, quale condizione per l’accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge n. 214 del 2011 per la categoria di lavoratori di cui al presente punto, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015.

 

Con riferimento alle modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in argomento, si fa rinvio a quanto illustrato al punto 2.3 del presente messaggio.

 

Al riguardo si precisa che, coloro che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui all’art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della salvaguardia in parola. L’Istituto, infatti, provvederà ad individuare d’ufficio i soggetti aventi diritto a rientrare nel nuovo contingente di n. 1800 unità previsto dalla salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014 sulla base del criterio ordinatorio illustrato al punto 2.4 del presente messaggio.

 

Si precisa altresì che, i soggetti che per un qualsiasi motivo non abbiano presentato entro il termine del 26 febbraio 2014 istanza di accesso al beneficio della salvaguardia di cui al citato art. 11 bis, hanno facoltà di presentare entro il previsto termine del 5 gennaio 2015 istanza per accedere alla salvaguardia in esame.

 

 

2.3       Modalità e termine di presentazione delle istanze

 

L’articolo 2, comma 4, della legge n. 147 del 2014 ha previsto che, i lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare istanza di accesso al beneficio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (il 06.11.14), vale a dire entro il 5 gennaio 2015. 

b)  Soggetti che devono presentare istanza alle Direzioni territoriali del lavoro. 

I lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettere c), d) ed e) ………in congedo o fruitori di permessi,……….) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 5 gennaio 2015,secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  con Circolare del Ministero del Lavoro numero 27 del 7 Novembre 2014 

Con riferimento alla presentazione delle istanze da parte della categoria di lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) (in congedo o fruitori di permessi) si richiama quanto già illustrato al punto 2.2.4 del presente messaggio.

 

2.4 Criterio ordinatorio e monitoraggio


Con riferimento al criterio ordinatorio, l’articolo 2 comma 4, della legge n. 147 del 2014 prevede che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al medesimo articolo, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

Per la sola categoria di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) (soggetti in congedo o fruitori di permessi) continua a trovare applicazione il criterio adottato in occasione delle precedenti salvaguardie della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità (v. messaggio n. 13343 del 2012, punto 2.6.1 e messaggio n. 522 del 2013, punto 1.2.2).