13/11/2012

         Prelievo del 2,5% sulla retribuzione e  diffide..

Nonostante sia stato recuperato il diritto per gli assunti prima del 31/12/2000 di mantenere la buonuscita (TFS) molto più favorevole rispetto al TFR , circolano ancora per le scuole schemi di diffida da inoltrarsi alle sedi competenti.

E’ interessante vedere come –nonostante la normativa sul TFS non li riguardi – sono stati coinvolti in tale rivendicazione anche aspiranti assunti a decorrere dal 2001, assoggettati obbligatoriamente al TFR, nonché precari a vario titolo, con tutti i rischi di “condanna alle spese” in caso di proposizione di ricorso per il quale non sussista interesse.

L’excursus..

Fino al 31 dicembre 2010 la normativa prevedeva ai fini del trattamento di fine servizio (buonuscita) una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50%, calcolata  sull’80% della retribuzione con un

accantonamento complessivo del 9,60% 

L’articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, era intervenuto per  attuare la ritenuta sul 100 % della retribuzione in applicazione di quanto disposto dal Codice civile all’art. 2120

ai fini del computo del trattamento di fine rapporto TFR sulle posizioni contributive maturate a decorrere dal 1º gennaio 2011 (per gli assunti prima del 31 dicembre 2000).

Dalla confluenza delle due normative era scaturita  l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, mentre veniva  parallelamente mantenuta la trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita.

Nel Consiglio dei Ministri di venerdì 26 ottobre è stato approvato un Decreto legge che – in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 - ripristina la situazione di maggior privilegio del personale assunto prima del 31 dicembre 2000 che conserva il diritto al calcolo della buonuscita secondo la normativa precedente.

Nessun vantaggio/svantaggio deriva al resto del personale non essendo questo – purtroppo - interessato al TFS.

Viene di nuovo ripristinata in quanto legittima per gli assunti prima del 31 dicembre 2000 la trattenuta del 2,5%  per il TFS.

Non ci sarà, pertanto, alcuna restituzione delle somme trattenute nel 2011 e nel 2012 al resto del personale in quanto non assoggettato a tale ritenuta.

Coloro che hanno avuto accesso alla pensione 2011 o 2012 avranno la riliquidazione entro un anno fra quanto percepito e quanto spettante in relazione a quanto sancito dalla Corte .

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08/11/2012

“Bocciati” i Dirigenti Scolastici

Il TAR del Lazio  conferma la propria linea e rigetta i ricorsi presentati contro il mancato superamento delle prove preselettive del Concorso a Dirigente Scolastico.

La sentenza n. 9018 del 5 novembre 2012  (spese compensate)

affronta nel merito e confuta le numerose censure dei ricorrenti, che sono simili a quelle già in passato evidenziate nei giudizi sulle richieste di sospensione cautelare del concorso (peraltro mai accolte dai giudici  04129/2011 , 04130/2011 , 04132/2011 , 4131/2011 )e in precedenti sentenze di merito ( TAR Lazio, Roma, sezione III bis, 15 marzo 2012, n. 2571)

La sentenza 8141/2012 del 26 settembre 2012 (condanna alle spese)

Secondo i ricorrenti la prova preselettiva e il concorso andavano annullati perchè:

  • tra i quesiti ve ne erano di errati, tanto che l’Amministrazione è stata costretta a rimuoverli. Per il TAR  non vi è stato danno alcuno, poichè la rimozione è  avvenuta prima della prova e non ha influito sulla capacità dei candidati di rispondere alle domande;
  • si sono verificate  irregolarità procedurali (nella fase di consegna degli elaborati alla  Commissione …) con lesione del principio dell'anonimato degli elaborati stessi. Il TAR respinge la censura, ritenendola fondata solamente sul piano delle ipotesi non essendo rinvenibili né dimostrabili  elementi di fatto

 Tale posizione dei giudici amministrativi a livello centrale, può costituire un precedente giurisprudenziale utile anche per il caso Lombardia, dove il concorso è stato annullato per il fatto che la trasparenza delle buste contenenti i dati personali avrebbe potuto inficiare l'anonimato dei candidati, circostanza questa, che nessuno ha dimostrato essersi verificata.

03/11/2012

I titoli di studio per insegnare nelle scuole paritarie  ……

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITà E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO DIREZIONE GENERALE Ufficio VI– Istruzione non statale

Tel 041 2723 151-152-153 Fax 041 2723 115 – ufficio6.veneto@istruzione.it

Docenti scuola dell’infanzia paritaria. Titoli di studio.

Viene ricordato in premessa che la legge n.62/2000 all’art.1, comma 5, lettera g), prescrive fra i requisiti posti per il riconoscimento della parità scolastica che il “personale docente sia fornito di abilitazione”; condizione questa che presuppone, ovviamente, il titolo di accesso per l’insegnamento. Riguardo a quest’ultimo requisito, nella scuola dell’infanzia paritaria, i titoli di studio validi per esercitare l’insegnamento sono:

1) diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria- indirizzo scuola dell’Infanzia. Questo è anche l’unico titolo che al presente ha anche valore di abilitazione per la scuola dell’infanzia (art.6, legge 169/08). N.b.: il diploma di Scienze per la formazione dell'infanzia e della preadolescenza (corso triennale) non è titolo valido per l’insegnamento;

2) diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (corso triennale di scuola secondaria di II grado; il diploma veniva rilasciato da Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), purché conseguito entro l'a.s. 2001-2002. Gli ultimi titoli validi sono stati rilasciati entro l’a.s. 2001/02, in quanto gli Istituti e le Scuole magistrali sono cessati completamente dall’anno scolastico successivo (dall’art. 3 della legge 19/11/1990, n. 341, attuato con D.I. 17/03/1997). E’ da precisare che, nonostante la vecchia denominazione, questo titolo non ha attualmente valore abilitante;

3) connesso al titolo di cui al punto precedente, è il diploma di professionale di “Tecnico dei servizi sociali” ( già diploma di Assistente di comunità infantili)¸ rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale progetto “Egeria” (sperimentazione avviata dal 1988/89, con D.M. 08 agosto 1988, come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali; il titolo di studio è comprensivo dell’ “Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio”). Anche in questo caso, il titolo è valido per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia, purché conseguito entro l’a.s. 2001/02;

4) diploma quadriennale di Istituto Magistrale; esso è titolo valido per svolgere la mansione di insegnante nelle scuole dell’infanzia e primaria, purché conseguito entro l’a.s. 2001/02;

5) connesso al titolo di cui sopra, è il diploma di Liceo ad indirizzo Pedagogico-Sociale, conseguito nell’ambito della sperimentazione di un quinquennio estensivo dell’Istituto Magistrale, avviata nel 1992/93 (C.M. n.27/91); il titolo è valido purché conseguito entro l’a.s. 2001/02.

Non sono, invece, validi per l’insegnamento in questo settore dell’istruzione titoli che, pur sembrando affini ai compiti delle insegnanti di scuola dell’infanzia o primaria, sono destinati ad altri tipi di insegnamento o di professione: es., diploma di “Dirigente di comunità” (rilasciato al termine di un quinquennio ITAS), diploma tecnico-professionale di “Tecnico dei servizi sociali”, rilasciato da Istituti di istruzione professionale statali e paritari, ma non nell’ambito del progetto “Egeria”, oppure conseguiti dopo l’a.s. 2001/02; il diploma di “Vigilatrice d’infanzia”, la laurea in Pedagogia, la laurea in Scienze dell’Educazione (che ha sostituito la laurea in Pedagogia), la laurea in Scienze della Formazione– Indirizzo Educatore professionale; la laurea in Psicologia, etc. Questi titoli sono accettati, invece (perlomeno nell’ambito della Regione Veneto), per la mansione di educatore/trice negli asili-nido e nelle Sezioni primavera.

Nelle circostanze in cui sia impossibile per la Scuola reperire docenti in possesso della specifica abilitazione (conseguita con l’indirizzo di laurea di cui al primo punto, sopra indicato, oppure a seguito dei concorsi per esami e titoli, o con i corsi speciali universitari, in applicazione del D.M. n. 85/05, conclusi nel 2008), il Ministero ha ammesso che siano stipulati contratti a tempo determinato con personale provvisto del solo titolo di studio valido, come sopra indicato, ancorché siano sprovvisti di abilitazione (vedasi Lettera Circolare Prot. n.2668 del 29 ottobre 2001, Oggetto: Applicazione della legge n. 62/2000: titolo di abilitazione del personale docente. Chiarimenti; vedi anche Nota della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici prot.n. n. 4420/R.U./U dell’11 luglio 2012).

(A cura dell’U.S.R. Veneto - Ufficio VI Istruzione non statale, Ottobre 2012)

Concorso… e FAQ

             FAQ
aggiornate al 31.10.2012
                                          ...................................................

Il concorso apre le porte ..al Liceo Linguistico

 Finalmente il MIUR ha recepito - seppur tardivamente – quanto disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato n.2172 del 19/11/2002      (vedi anche p.6  Giornale Agorà dicembre 2003 ).

 “la sperimentazione scolastica, intesa, a norma dell’art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (ora abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275) come “ricerca e realizzazione

di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture” è stata autorizzata ed attuata - dall’Istituto magistrale………………………….–  in vista del nuovo assetto dell’istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l’insegnamento della lingua straniera, e della formazione

(anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo psicopedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di

accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie.

In tale quadro, la “piena validità” riconosciuta secondo i “criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”, a norma del successivo art. 279 (anch’esso abrogato dal vitato D.P.R. del 1999), al diploma di maturità

linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria..”

 E’ ora possibile per i diplomati dell’Istituto Magistrale, sperimentazione linguistica partecipare al concorso per posti di scuola primaria e dell’infanzia.

 La nota MIUR prot. 2870 del 26/10/2012

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Permessi per diritto allo studio

Scadenza 15 novembre

Oltre il termine del 15 novembre e comunque entro il 31 dicembre e nei limiti della disponibilità del contingente, potranno essere accolte le domande presentate dal personale a tempo determinato entro 5 giorni successivi alla stipula del contratto annuale.

Regione Umbria

Contratto decentrato regionale 11/11/2010

Modello domanda

Decreto di ripartizione