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Ipotesi di contratto per trasferimenti e passaggi 2014

200409211219400_witchatScadenze:

·         docenti dal 28 febbraio al 29 marzo

·         ATA dal 10 marzo al  09 aprile

La modalità di presentazione è “on line”e che pertanto ciascun interessato dovrà provvedere a registrarsi sul sistema POLIS del Ministero prima dell’inoltro delle istanze.

Legge 104 e cattedra orario esterna (che completa in altro comune)

La situazione considerata è quella di una cattedra orario con completamento esterno costituita ex novo a seguito di contrazione di ore nell'organico di diritto. Si tiene conto della graduatoria interna di istituto, ma a particolari condizioni.

L'art. 18 comma 18 dell'Ipotesi di contratto di mobilità per l'a.s. 2014/15 prevede infatti:

"18. Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto formulata ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 23, aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto e ai sensi del comma 11 dell’art. 23, riferito ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre e con la precisazione di cui all’art. 7, comma 3, lett. c del presente contratto.

 In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze ex art. 7 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto. "

Criteri

1) si tiene conto della graduatoria interna di istituto. Essa sarà

  • aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto 2014
  • riferita ai titolari trasferiti in quella scuola dal 1° settembre 2014

Esclusi. Art 7 comma 3 lettera c)

Il diritto all'esclusione, dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2, dalla graduatoria per l'attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti sub comunali diversi).

Pertanto, se la cattedra si trasforma da interna in esterna e questo comporta l'assegnazione di spezzoni orario in scuole dello stesso comune, tutti i docenti partecipano. (secondo graduatoria)

Se il completamento avviene con scuole di comuni diversi, il docente che usufruisce della legge 104/92 e che per questo motivo è escluso dalla graduatoria interna di istituto, continuerà a beneficiare dell'esclusione. Il principio si basa infatti sul divieto di trasferire il docente con handicap o che assiste un familiare ai sensi degli art. 21 e 33 della legge 104/92.

Il testo dell’ipotesi di contratto 2014/15

Le modifiche

Art. 2:

- Come stabilito dalla Legge 128/13, il blocco per la mobilità interprovinciale per il personale docente è stato portato da cinque a tre anni, pertanto potrà presentare domanda di trasferimento interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2011 o precedente.

- Il figlio che assiste il genitore con grave disabilità, non usufruisce della precedenza art. 7, punto V), ma non rientra nel blocco triennale e può partecipare alle operazioni di trasferimento interprovinciale.

- Tra i destinatari della mobilità sono stati inseriti i docenti delle classi di concorso C/555 e C/999  che, per effetto dell'art. 15, c. 9 della Legge 128/13, hanno titolo, a domanda, al transito in ad altra classe di concorso o posto.

Disciplina dell’handicap (per la tutela del diritto all’assistenza e/o per far luce sugli eventuali errori/abusi nell’esercizio del diritto sancito)

Art. 7:

V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE 

Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune (ndr: es - Roma Napoli)  e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e, limitatamente alla I e II fase al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili,viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. 

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni: 

- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;

- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico.

L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011 (8).

- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.

Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.

Detta precedenza si applica anche alla prima fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (4).

L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria.

La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. 

Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza.

Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità ai sensi dell’art. 2 comma 2.

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto V) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.

Per beneficiare della precedenza prevista dall’art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo Art. 9 

PERDENTI POSTO.

a) I docenti ed il personale A.T.A., beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

 A tal proposito si precisa che:

• L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo

 se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

 

Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2014/2015, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (4).

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L’esclusione di cui al punto V) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria. 

c) In riferimento a quanto previsto al successivo art. 18 comma 18 – primo periodo, il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti sub comunali diversi). 

 ( n.d.r.: chi assiste ha titolo a non essere incluso nella graduatoria dei perdenti posto solo se

 la cattedra orario esterna completa in altro comune; se la cattedra completa nel medesimo

 comune, partecipa  alle operazioni in base alla propria posizione in graduatoria d’istituto) 

8) Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884). 

9)Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità, di cui all’art. 9 comma 1 lettera a) del presente CCNI,

venga rilasciata successivamente al 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste

finalizzate alla fruizione dei 3 giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all’inizio dell’anno

scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità. 

- ART. 9 - DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI

1. In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue:

a) Certificazioni mediche.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. 

La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall’art. 6 , comma 3 bis della L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. 

Ai sensi dell’art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. 

Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto. 

Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 (ndr:il lavoratore disabile) è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:

- per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità;

- per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011;

- per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente competenti verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste. 

b) Documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità.

Il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art. 7, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate:

- il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto, disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.

- l'attività di assistenza con carattere di unicità (art. 9 D.L.vo 124/2004, art. 33 L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. 

La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. L’assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza. 

La situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.

- il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

- il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato con le modalità definite nella apposita ordinanza ministeriale.

Art. 21:

per i posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria l'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia, ovvero :

A) minorati della vista; B) minorati dell'udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di

attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per

la quale nell'ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d'ufficio con precedenza al trasferimento su tale posto.

Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.

Art. 32:

- Sono stati resi omogenei gli articoli 31 e 32. Come avviene già per i docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, è stata prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte e tre le fasi anche per l'accesso ai corsi per l'istruzione per l'età adulta, per il personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali.

Art. 44:

Al comma 2, tra i destinatari della mobilità del personale Ata, è stato inserito anche il personale docente inidoneo e gli ITP appartenenti alle classi di concorso C/555 e C/999 che, in attuazione dell'art. 15 della Legge 128/13, dovessero optare per il passaggio nei ruoli Ata.

Nelle premesse le parti hanno concordato sul l'opportunità di prevedere, per il futuro, un punteggio per i docenti che avranno acquisito i titoli per l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera (CLIL).
è stato anche concordato di riaprire il confronto negoziale sulla mobilità riguardante il sostegno nella scuola secondaria di II grado (area unica) alla luce di quanto stabilirà la circolare sul l'organico di diritto.

 

(1) Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare i titoli di studioconseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istitutomagistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997. (ndr: non è necessario pertanto possedere l’abilitazione per il passaggio a posti di scuola primaria) 

Abuso del precariato nella scuola

.. il 27 marzo udienza della Corte di Giustizia europea sugli abusi derivanti dalla reiterazione dei contratti senza assunzione in ruolo.

Siamo in attesa di tale sentenza che potrebbe considerarsi decisiva per la risoluzione della partita da noi iniziata nel 2006/2007. E’ del 2007 la prima delle sentenze favorevoli ai ricorrenti dell'’Agorà che ha fatto da apripista a successive rivendicazioni di altre Organizzazioni.

Presso la Cassazione sono presenti molteplici posizioni di personale precario su ricorsi in attesa del pronunziamento della Corte di Giustizia, patrocinati dai legali Avv. Cristiana Zanella e Avv. Antonio De Angelis .