Pagina 1

Visite specialistiche

Nell’“'assenza per visita specialistica” rientra anche quella richiesta dal docente o ATA per terapie mediche, prestazioni specialistiche, esami e accertamenti diagnostici. Non vi rientra invece la visita medica effettuata dal medico di base a meno che quest’ultimo non la esegua a titolo di “specialista”.

In tal caso l'’attestazione dovrà recare nell’intestazione la specializzazione di cui è in possesso il medico di base e la dichiarazione di quest’ultimo che è stata effettuata una “visita specialistica”.

Ma vediamo l'’excursus normativo…La Circolare Ministeriale n. 301/1996 riconosceva valido anche per il comparto Scuola un parere espresso dall'ARAN per il comparto Ministeri:

“…si riporta qui di seguito quanto precisato in proposito dalla summenzionata Agenzia per la Rappresentanza Negoziale con foglio prot. n. 11/2 del 15 febbraio 1996:

“Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia dimostratamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentarecon l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione.


 Nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell'orario di avoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell'assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero. Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per malattia”.

La circolare n. 8/2008 del Ministero del Lavoro, per quanto riguardava i presupposti dell'imputabilità della visita specialistica alla assenza per malattia richiamava le sentenze della Cassazione n. 5027/1988 e 3578/1985, giurisprudenza richiamata a suo tempo dall'ARAN per il comparto Ministeri e che specificava che gli accertamenti diagnostici e clinici e le visite mediche potevano essere equiparate alla malattia se con particolari caratteristiche e requisiti:

  • impossibilità di essere effettuati fuori dall'orario di lavoro,

  • richiesta del medico

  • certificazione della struttura.

 

Costituiscono pertanto necessario presupposto:

  • Prescrizione del medico curante in quanto collegata ad uno stato patologico in atto o, in ogni modo, nel ragionevole timore di insorgenza dello stesso;

  •  Impossibilità di  effettuarle al di fuori dell’orario di servizio;

  • Esibizione di una certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione.

Dal momento che l’'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici – ricorrendone i presupposti – è imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione.

Ciò vuol dire che anche se l’'assenza per malattia non riguarda un’infermità in atto ma viene fruita per un esame o visita specialistica, debba essere considerata come “malattia” a tutti gli effetti: ai fini della decurtazione retributiva e considerata come giorno di assenza ai fini del periodo massimo di conservazione del posto

A proposito della visita fiscale, la  medesima circolare n. 8/2008 sopra citata  disponeva:

“È opportuno evidenziare che, nel caso di imputazione dell’'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici a malattia, l’amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In tal caso possono ricorrere quelle “esigenze funzionali ed organizzative” di cui si deve tener conto nel richiedere la visita fiscale secondo l’art. 71, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008. Infatti, il tentativo di effettuare l’'accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l’'amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi”.

La nota del MEF Prot. n. 27553 del 4/05/2009 afferma che “al di fuori dei casi di ricovero, visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici si richiama l’obbligatorietà dell’accertamento medico-fiscale…”.

La legge 15 luglio 2011, n. 111 ( già Decreto Legge n. 98 del 2011)  -capo III art. 16 comma - 5-ter.conferma:  

 

” Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."

Ad attestare la prestazione avvenuta è sufficiente pertanto la dichiarazione della struttura anche se privata.

L'’articolo 55 -septies , comma 5 -ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge n. 125/2013 ha previsto che "Nel caso in cui l’'assenza per malattia abbia luogo per l’'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica".

Tale norma ha così modificato – confermandone il contenuto - la precedente (D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011) sostituendo rispetto a quest’ultima le parole “l’assenza è giustificata” con “il permesso è giustificato”; inserendo dopo le parole “di attestazione” quelle “anche in ordine all’orario”; in merito alle modalità di trasmissione della certificazione a cura del medico o della struttura, anche privati, aggiungendo “o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

Con sentenza del 25 febbraio 2015 n. 5714, il TAR del Lazio ha annullato la Circolare n. 2/2014 D.F.P di cui sopra

Pertanto la scuola non potrà imporre al dipendente il ricorso ai permessi orari o ai permessi per motivi personali per tali assenze, data la natura di questi permessi che devono appunto essere utilizzati per altri scopi, a meno che non sia il dipendente stesso a richiederlo (rimane infatti la facoltà per il dipendente di giustificare l’assenza per visita specialistica ricorrendo al permesso per motivi familiari (art. 15/2) o al permesso breve (art. 16).

…  e per concludere.. Nota MIUR 7457 DEL 6/5/2015, secondo la quale ..

“Di conseguenza, nelle more della rivisitazione della disciplina e della eventuale ricezione di nuove istruzioni da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica, si ritiene che le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all'art. 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza tener conto di quanto statuito successivamente, anche da questo Ministero, con nota n. 5181 del 22.4.2014 del Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali.”

                 … ovvero…

rimane ad oggi  salva la facoltà per il dipendente della scuola di utilizzare l’istituto dell’assenza per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

                                   *****************************

Carta MIUR per l’aggiornamento e la formazione dei docenti –Decreto del 22 settembre

Solo per quest’anno, i 500€ verranno erogati direttamente in busta paga entro il mese di ottobre 2015.
 
Si possono acquistare:
- Libri, e-book, riviste e dispense digitali
- Hardware e software
- Corsi e corsi on-line, svolti da enti qualificati/accreditati presso il MIUR
- Laurea, Master e corsi universitari sul settore disciplinare del docente o trasversali
- Teatro, cinema, musei ed eventi culturali
- Altre attività coerenti con piano triennale offerta formativa e Piano nazionale di formazione

Entro il 31/08/16 necessita rendicontare alla Scuola con   ricevuta/fattura degli acquisti effettuati che descrivano il prodotto in termini di: nome e tipologia del corso - data di acquisto – costo

In caso di mancata rendicontazione il residuo resta nella Carta resta  a disposizione per l’anno scolastico successivo. La somma non rendicontata viene sottratta dalle risorse della Carta.

Quale opzione valida per l’aggiornamento dei docenti di ruolo ai fini carta formazione e punteggio mobilità dei docenti di ruolo e non di ruolo ai fini punteggio graduatorie, proponiamo - sul lato sx della Home - l’offerta formativa in modalità “on line” dell’ Università telematica G. Fortunato di Benevento – con esami in Terni

**********************

Domanda inserimento in coda Graduatoria Istituto II fascia

La nota n. 31060  del 25 settembre riapre le funzioni Polis per la scelta delle scuole per i nuovi abilitati 2015 tramite Modello B on line per l’inserimento in “coda” alle Graduatorie di Istituto di II fascia.

Scadenza domanda:  14 ottobre 2015 alle ore 14:00.

Interessati alla presentazione dell’istanza sono i docenti che hanno già presentato il Modello A3 relativo all’acquisizione dell’abilitazione.  Pertanto, relativamente all’anno scolastico 2015/2016

la prima fascia delle Graduatorie di Istituto resta invariata;

la seconda fascia delle Graduatorie di Istituto rimane invariata;

la prima coda della seconda fascia, ovvero gli abilitati prima dello scorso 1° febbraio è di nuova istituzione;

la seconda coda della seconda fascia, ovvero gli abilitati prima dello scorso 1° agosto, è di nuova istituzione;

la terza fascia della Graduatoria di Istituto rimane invariata.

**************************

NORME  IN VIGORE     (forse non tutti sanno che…)

Permessi per grave infermità del coniuge …..

Ai sensi dell’art. 15  comma  7  del CCNL comparto Scuola “Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”.

È il caso del permesso di 3 giorni retribuiti per grave infermità.

L’art. 4, comma 1 della legge 53/2000 stabilisce che: “i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica”.

Il D.M. n. 278/2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), all’art. 1 commi 1 e 2 precisa che:

La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

Ulteriori indicazioni sono contenute nellInterpello Prot. 25/I/0007476 N. 16/2008 del 10 giugno  e nella nota Prot. 25/I/0016754 del 25 novembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

I permessi per grave infermità sono interamente retribuiti per tutto il personale della scuola senza distinzione alcuna: docenti, educatori ed ATA di ogni ordine e grado assunti a tempo indeterminato e determinato (anche se per “supplenza breve” o “fino avente titolo”), con l’esclusione dei compensi per attività aggiuntive e dei compensi previsti per le indennità di amministrazione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e trilinguismo. I permessi sono utili ai fini dell’anzianità di servizio, della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza, per il trattamento di fine rapporto e dell’indennità di buonuscita, ai fini della maturazione del diritto alle ferie e della tredicesima mensilità e l’assenza non incide sul computo di altri periodi di assenza cui il personale ha diritto di fruire.

Per tali giorni non andranno effettuate le trattenute e decurtazioni di cui all’art. 71 della legge 133/08.

I 3 giorni di permesso retribuito possono essere fruiti per la grave infermità del coniuge; di parenti entro il secondo grado (per i quali non occorre il requisito della convivenza): genitori, figli (1° grado); nonni, fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli) (2° grado); soggetti componenti la famiglia anagrafica

I giorni festivi e quelli non lavorativi non vanno considerati nei suddetti giorni di permesso.

Pertanto, se un dipendente fruisce dei permessi nelle giornate di venerdì, sabato e lunedì, la domenica non potrà essere ricompresa nell’assenza.

In caso di grave infermità il lavoratore può concordare col datore di lavoro, in alternativa ai permessi, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.

I permessi possono essere concessi in presenza delle patologie sotto indicate: patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

  1. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
  2. patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

I permessi per grave infermità di cui all’art. 4, comma 1 della legge 53/2000 sono cumulabili con gli altri permessi per motivi personali e familiari e permessi per lutto previsti dagli articoli 15 e 19 del CCNL Scuola.

Sono altresì cumulabili con quelli previsti per l’assistenza ai portatori di handicap dall’art. 33 della Legge 104/92.

Sono inoltre  cumulabili con altre tipologie di permessi o con le ferie senza la necessità di rientrare in servizio.

Successivamente alla fruizione del permesso occorre presentare, entro 5 giorni documentazione medica specialistica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle AA.SS.LL., attestante le gravi patologie dei soggetti cui viene prestata assistenza (è idoneo a tal fine il certificato redatto dallo specialista da cui si riscontra sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di grave infermità).

Non è ammessa l’'autocertificazione e non può essere invocata la “privacy”

*****************************

Gli "ambiti territoriali"?  Legge 107 del 13 luglio 2015

Ne faranno parte a decorrere dall’a.s. 2016/2017:

  • I docenti del secondo contingente di assunzioni per l'a.s. 2015-2016, destinati al cosiddetto "organico aggiuntivo"

  • i docenti che risulteranno soprannumerari nell'a.s. 2016-17

  • i docenti che, nello stesso anno, chiederanno trasferimento

… ma vediamo il concetto di autonomia comma per comma… come da legge 107/2015…

78. Per dare  piena  attuazione  all'autonomia  scolastica  e  alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente  scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto  allo  studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione  delle  risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonche'  gli  elementi  comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon  andamento.  A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione,  organizzazione  e coordinamento  ed  e'  responsabile  della  gestione  delle   risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n. 165, nonche' della valorizzazione delle risorse umane.

 

      ……. la valorizzazione delle risorse umane…

79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017,  per  la  copertura dei  posti  dell'istituzione  scolastica,  il  dirigente   scolastico propone gli  incarichi  ai  docenti  di  ruolo  assegnati  all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni  e  di sostegno, vacanti e disponibili, al fine  di  garantire  il  regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della  sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma  6,  della  legge  5  febbraio 1992, n. 104.       Il dirigente scolastico puo' utilizzare  i  docenti  in classi di concorso diverse da quelle per  le  quali  sono  abilitati, purche' posseggano titoli di studio validi per  l'insegnamento  della disciplina e percorsi formativi e competenze  professionali  coerenti con gli insegnamenti da impartire e  purche'  non  siano  disponibili nell'ambito  territoriale  docenti  abilitati  in  quelle  classi  di concorso.

 

 

80. Il dirigente scolastico formula  la  proposta  di  incarico  in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovato purche' in  coerenza  con  il  piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere  svolti  colloqui.  La trasparenza e la pubblicita' dei criteri  adottati,  degli  incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate  attraverso  la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.

 

81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico e'  tenuto  a  dichiarare  l'assenza  di  cause  di  incompatibilita' derivanti da rapporti di coniugio, parentela o  affinita',  entro  il secondo grado, con i docenti stessi.

 

82.  L'incarico  e'  assegnato  dal  dirigente  scolastico   e   si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva piu' proposte di incarico opta tra quelle ricevute.  L'ufficio  scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso  di  inerzia del dirigente scolastico.

L’ a.s. 2016/2017 costituirà elemento di rottura  fra titolarità della sede e vecchio ordinamento da un lato e collocazione negli ambiti territoriali con perdita di titolarità della cattedra e assoggettamento alla chiamata diretta, dall'altro.

"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità. territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia... per tutti i posti vacanti e disponibili"

Avremo dunque professionisti erranti, in concorrenza fra loro, demotivati e sudditi  nei confronti di chi è autorizzato a decidere.

  ********************************

L'’organico potenziato  e relative Tabelle -  Nota 30549 del 21/09/2015   

La nota 30549 del 21 settembre 2015 emanata dal MIUR indica procedure, modalità e tempi per la definizione dell’organico potenziato per il 2015-2016.

 

La definizione dell' organico del potenziamento è inserita nelle fasi del piano straordinario di assunzioni previsto dalla medesima legge 107 e in particolare nell'ultima di esse, fase C, secondo quanto previsto dal comma 98 lettera C.

 

Le scuole inseriscono a sistema le proprie richieste entro il 15 ottobre. Gli USR  procedono alla ripartizione dei posti alle province della regione, suddivisi anche per classe di concorso, compresi quelli di sostegno (divisi per le 4 aree nel secondo grado) entro il 22 ottobre.

 

La richiesta delle scuole, elaborata ed approvata con delibera dagli OO.CC. della Scuola, deve indicare anche un ordine di preferenza per tutti i 6 o 7 campi con una descrizione “qualitativa” dell’organico potenziato, più che quantitativa, nella consapevolezza che, il numero di posti che è possibile assegnare, di norma, sarà di almeno 3 per scuola.

L’indicazione obbligatoria dell’ordine di preferenza di tutti i campi si rende necessaria nel caso in cui l’Amministrazione, per carenza di candidati o di domande per il piano straordinario nelle classi di concorso indicate con priorità, non possa soddisfare le richieste fatte dalla scuola e debba comunque assegnare i docenti assunti.

 

Gli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali procedono alla ripartizione dei posti assegnati alla regione, suddivisi per grado di scuola e sostegno, alle diverse province entro il 22 ottobre. I posti della secondaria saranno suddivisi anche per classe di concorso, ed i posti di sostegno attribuiti alla scuola di secondo grado saranno suddivisi per le 4 aree.

 

Successivamente gli ATP,  assegneranno i posti alle singole scuole dal 12 al 20 novembre,

“tenendo conto del numero di alunni, (ad eccezione di quelli dell'infanzia) e ponendo, altresì, adeguata attenzione alle situazioni caratterizzate dalla presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica … in ogni caso andrà assicurata una dotazione minima di norma non inferiore a 3 posti per istituzione scolastica, ivi compresi i Cpia”.

I numeri..

Torniamo ai numeri della fase C. I posti totali dell'organico potenziato sono indicati nella TABELLA 1

Circa 48.000 docenti sono in attesa di assunzione tra coloro che hanno presentato domanda entro il 14 agosto 2015 e una rassicurazione proviene dal Ministero per i posti che non potranno, di conseguenza, essere coperti dai ruoli "Quelli non coperti da personale di ruolo andranno a supplenza"

  ****************************

Per arginare i tagli della    legge 190/2014 rispetto al divieto di conferire supplenze temporanee al personale ATA e docente secondo quanto di seguito riportato

332. A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.333. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.è intervenuta la nota
MIUR  di seguito riportata:
MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0002116.30-09-2015

Ai Direttori Generali degli Uffici

Scolastici Regionali

LORO SEDI 

Oggetto: Anno scolastico 2015/2016 - chiarimenti in materia di supplenze brevi personale docente ed A.T.A. di cui all'art. 1, commi 332 e 333 della legge n. 190/2014. 

A fronte delle segnalazioni, con le quali numerosi dirigenti scolastici stanno portando all'attenzione di questo Ministero le situazioni problematiche in cui vengono a trovarsi le istituzioni scolastiche a seguito del divieto, di cui all'art. 1, commi 332 e 333, della legge 190/2014, del conferimento di supplenze brevi per la sostituzione di personale docente e del personale A.T.A. ,si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Per quanto riguarda le assenze del personale docente, si richiama l'attenzione su quanto già previsto dall'articolato della Legge sopra indicata al comma 333 in merito alla tutela e alla garanzia del diritto allo studio.

Ricordando, in ogni caso, che a conclusione del piano straordinario di assunzioni, sarà possibile provvedere alla sostituzione del personale assente anche mediante l'utilizzo dell'organico del potenziamento che verrà assegnato ad ogni istituzione scolastica.

Per quanto riguarda il personale A.T.A.(comma 332), con riferimento al divieto di sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico nei primi sette giorni di assenza, si rappresenta che il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure

organizzative complessive che vedano coinvolta l'organizzazione dell'intera Istituzione Scolastica con un'attenzione, quindi, non limitata al solo plesso interessato dall'assenza del collaboratore scolastico, raggiunga la certezza che: l'assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non

potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il

diritto allo studio costituzionalmente garantito.

IL CAPO DIPARTIMENTO Rosa De Pasquale

                                               **************************

Opzione donna 2016 come funziona? (da www.guidafisco.it)  

La nuova opzione donna 2016 a cui sta lavorando il Ministro del Lavoro, Poletti ed il Ministro dell'Economia, Padoan e che verosimilmente arriverà con la prossima Legge di Stabilità 2016 è un intervento che mira a modificare i requisiti di età per accedere alla pensione anticipata e le modalità per calcolare la riduzione dell'assegno con tagli progressivi.

Secondo fonti molte vicine all'Esecutivo e sulla base delle dichiarazioni degli ultimi giorni del Ministro Poletti, il Governo starebbe, infatti, pensando di inserire due modifiche soft alla Riforma pensioni 2016, ovvero, una nuova opzione donne 2016 e la nuova opzione uomo 2016 per i disoccupati vicini alla pensione.

Come funziona la nuova pensione anticipata donne 2016? In una nuova finestra per l'uscita anticipata delle donne a 62-63 anni e con 35 anni di contributi. Una nuova opzione, diversa da quella prevista fino al 31 dicembre 2015, che comunque consente di lasciare il servizio prima del raggiungimento dei requisiti di pensionamento, rinunciando ad una parte dell'assegno.

L'urgenza del Governo, è quindi da una parte garantire una maggiore flessibilità in uscita e dall'altra introdurre al più presto la nuova opzione femminile prima del 1° gennaio 2016, data in cui scatterà il cd. “scalone” previsto dalla riforma Fornero.

Cosa significa? Che rispetto ad oggi, le donne dovranno aspettare un periodo più lungo per andare in pensione, infatti se ora serve un'età pari a 63 anni e 9 mesi, dal 2016 servirà un'età pari a:

  • per le dipendenti private iscritte all’AGO: 65 anni e 7 mesi, aumentando a 66 anni e 7 mesi nel 2018;
  • per le dipendenti pubbliche 66 anni e 7 mesi;
  • per le lavoratrici autonome 66 anni e 1 mese nel 2016 e 2017, e 66 anni e 7 mesi nel 2018.

E' per tutti questi motivi che il governo sta lavorando ad una nuova opzione donna che prevede la possibilità di lasciare il lavoro 3 anni prima dell’età di vecchiaia. In questo modo, le lavoratrici potranno anticipare la pensione a 62-63 anni con 35 di contributi ma con un nuovo metodo di calcolo per la riduzione dell'assegno che sarà inferiore rispetto adesso. La decurtazione prevista in 3 anni, infatti sarà di circa il 10%, 3,3% all'anno, in quanto non verrà applicato il ricalcolo contributivo sull’intera vita lavorativa, che prevede appunto un taglio del 25%, ma una riduzione legata alla speranza di vita.

 L'opzione donna scade il 31 dicembre 2015 ma potrebbe essere prorogata dal Governo fino al 2016, al posto della nuova opzione donne, ora è da vedere cosa deciderà l'Esecutivo a tal proposito.

Nel frattempo, spieghiamo cos'è l'opzione donna e i requisiti richiesti alle lavoratrici per accedere a questo beneficio partendo dalla Riforma Fornero sulle pensioni. Tale riforma, ha infatti introdotto un regime sperimentale chiamato "Opzione donna" ossia una disposizione normativa che prevede la possibilità alle donne con determinati requisiti di andare in pensione prima del tempo. Tale possibilità, è rivolta sia a donne lavoratrici del settore privato che del settore pubblico e a patto che siano rispettati i requisiti di accesso e le condizioni, prime tra tutte quella di accettare che l'assegno pensione sia calcolato esclusivamente con il metodo contributivo con una  riduzione media dell'assegno del 25-30%.

 Un altro requisito fondamentale sono il numero di contributi versati, che sono nel caso della pensione anticipata 2015 donne 35 anni di contributi che devono essere maturati entro un determinato periodo che vedremo più avanti.

Pensione donne a che età? Un altro requisito che le donne lavoratrici devono possedere per andare in pensione anticipata grazie al regime sperimentale, che ricordiamo rimane valido fino al 31 dicembre 2015, è l'età. L'età della lavoratrice, infatti, varia a seconda della categoria:

  • Dipendenti pubbliche età necessaria per andare in pensione nel 2015 opzione donna è 57 anni e 3 mesi.

  • Dipendenti private l'età necessaria per la pensione anticipate 2015 è 57 anni e 3 mesi.

  • Lavoratrici autonome età pensionabile con il regime sperimentale è 58 anni e 3 mesi.

In alternativa, nel 2016 è possibile andare in pensione utilizzando il requisito minimo contributivo, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.