Ricorsi TFA

TFA SPECIALI..

Emanati il 25 marzo i decreti ministeriali istitutivi del tfa speciale. Inviati alla Corte dei Conti, prima di esplicare la propria efficacia, dovranno essere vistati e pubblicati in G.U..

Molti dubbi interpretativi permangono circa i requisiti di accesso, tanto che autorevoli OO.SS. si sono cimentate in interpretazioni divergenti.

Ad oggi si può abbozzare una sintesi circa la problematica..:

Ammessi ai corsi:

-       Docenti non di ruolo (anche ITP) in possesso del requisito di tre anni di servizio a decorrere dal 1999/2000 sino al 2011/2012, con esclusione dell’anno corrente.

Servizio utile:

-       Statale, paritario o prestato nella formazione professionale su insegnamenti afferenti a classi di concorso a decorrere dal 2008/2009

-       Sostegno pur senza titolo di specializzazione, purchè la nomina sia scaturita da classe di concorso/posto per i quali il docente sia fornito di titolo di studio

-       Cumulabile il servizio fra scuola primaria e dell’infanzia

-       Valutabile il servizio nella stessa classe di concorso o tipologia di posto se prestato per ciascun anno scolastico, per un periodo di almeno 180 giorni o per altra classe di concorso per la quale si abbia titolo

-       Cumulabili i servizi prestati nella scuola statale, paritaria e/o nella formazione professionale

Prova selettiva d’'accesso?

No, prova nazionale per formare una graduatoria per l’accesso ai corsi  per gli anni accademici 2013/14 e 2014/15, e parte del punteggio complessivo

La prova costituita da 70 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, sarà automaticamente generata dal sistema per ciascun candidato.    I punteggi:

 - capacità logiche: 30 quesiti

 - capacità di comprensione del testo: 30 quesiti;
 - lingua straniera: 10 quesiti

I punteggi:

da 0 a 42         punti 0

da 43 a 50       le risposte esatte valgono punti 1,25

                         le risposte non date valgono punti 0

                         le risposte errate valgono punti (–) 0,50

L'’abilitazione è conseguita con un punteggio minimo pari a 60/100 :

prova nazionale          massimo 35 punti

media esami                massimo 50 punti

prova finale                massimo 15 punti      

 

Esclusi:

  • docenti di ruolo
  • docenti con 360 giorni di servizio di cui alla legge 124/99
  • docenti privi del requisito di 180 giorni di servizio nella classe di concorso richiesta pur se in possesso di tre annualità in insegnamenti prestati col titolo di studio prescritto

Aspetti controversi:

  • scaglionamento in un triennio dei percorsi per l’acquisizione dell’abilitazione
  • differenziazione dei punteggi per l’abilitazione conseguita nei TFA ordinari o in quelli speciali

Domande e ricorsi entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Se sei tra gli esclusi, se vuoi ottenere ammissione ai corsi abilitanti quale necessaria risposta all’esigenza del “diritto allo studio” costituzionalmente sancito, inviaci la tua preadesione al fine di predisporre gli atti legali in tempo utile.

IL Regolamento

Il  decreto

Contatti:          agorascuola@agorascuola.it 


Al ricorso possono partecipare iscritti già tali o che si iscriveranno entro la data di presentazione del ricorso.

Per ogni possibile informazione è necessario compilare la scheda sotto indicata da restituire per mail all’indirizzo:

agorascuola@agorascuola.it

Cognome

Nome

Codice fiscale

Indirizzo

Città

Mail

Numero di telefono

Titolo di studio

Docente di ruolo

Docente non di ruolo

Eventuale altra abilitazione

Breve descrizione dei servizi prestati

   ------------------------------------
06/05/2013

TFA e valutabilità come anno intero del servizio dal 1 febbraio al termine degli scrutini

Dispone l’'art. 4 della bozza di Regolamento per i TFA speciali:

1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneità alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dallanno scolastico 1999/2000 fino allanno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. …………………………………………(omissis)

1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dellarticolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.(n.d.r. servizio ininterrotto dal 1 febbraio al termine degli scrutini)

L’art. 11 comma 14 della legge 124/99 prevede un servizio ininterrotto anche rispetto agli scrutini.. che non tutti hanno in quanto la maggior parte dei docenti (tranne il caso dell’art. 37 del CCNL vigente- rientro in servizio del titolare dopo il 30 aprile) vengono semplicemente “riconvocati”per tali adempimenti..

Infatti, dispone la Nota prot. n° 9038 del 17/06/2009 “Per il restante personale docente supplente temporaneo che al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.”

Le ragioni “storiche” di tale ipotesi giuridica scaturiscono dal fatto che un servizio ininterrotto portava nel passato a maturazione e attribuzione del diritto alla retribuzione estiva, retribuzione estiva d’obbligo per poter valutare anche il periodo successivo al termine degli scrutini raggiungendo i 180 giorni utili.

Risposte definitive potranno essere fornite alla pubblicazione del /dei bando/i sulla G.U., in quanto supportate su testi definitivamente approvati .


18/03/2013

TFA speciali

In via di emanazione il decreto di modifica del D.M. 249/2010… col parere positivo della VII Commissione della Camera.

Dopo lunga discussione sui vari aspetti di tale nuovo strumento di formazione e degli aventi titolo alla partecipazione, dovrebbe poter scaturire una soluzione che non contempli - ancora una volta - esclusioni ingiustificate sul piano del diritto.

Rammentiamo ai colleghi che a monte dell’organizzazione dei TFA speciali, abbiamo - come Sindacato – provveduto ad organizzare due fasi nutrite di ricorsi in favore dei docenti in possesso dei 360 giorni di servizio.

Nei ricorsi pregressi Agorà scuola ha voluto contestare il principio in base al quale l’esperienza didattica maturata  non veniva in alcun modo considerata ai fini dell’accesso a percorsi abilitativi riservati come invece nell’immediato passato.

Grazie alla ns. azione, il MIUR ha dovuto correggere il tiro aggiungendo ai TFA ordinari i TFA speciali.

Nel percorso parlamentare si è profilata pero'  una soluzione non ottimale in quanto il requisito del servizio da sempre richiesto (360 giorni) è stato - di Commissione parlamentare in commissione – trasformato da 360 giorni a 36 mesi , nonostante l’avversione di CNPI e di altre OO.SS e professionali.

Il requisito dei 36 mesi così come concepito, con i 180 giorni per a.s. prestati (o non)nella medesima Scuola, diventa strumento di discriminazione a parità di servizio prestato. Potrà quindi capitare che un docente abbia prestato ben più dei 180 giorni per a.s. ma in scuole diverse, o comunque più giorni, secondo una connotazione non corrispondente alla previsione normativa, non rientrando fra gli ammessi ai TFA speciali.

Hanno titolo a partecipare al ricorso: 

i docenti  non abilitati di terza fascia d’Istituto, regolarmente reclutati tramite procedura selettiva per titoli, e destinatari di nomine di competenza dei Dirigenti Scolastici, sulla base del punteggio a ciascuno spettante che  - dopo anni ed anni di servizio - potranno trovarsi nell’impossibilità di utilizzare il proprio titolo di studio nell’ipotesi – ad esempio – in cui, non abbiano superato i TFA ordinari.

·         tutti coloro che hanno partecipato al ricorso sul TFA che sono legittimati ad impugnare  “ex novo”il decreto in via di pubblicazione, al fine di vedere tutelati i propri interessi, definendo la propria posizione.

*docenti di ruolo ai fini dell'accesso ad altra classe di concorso

I presupposti – infatti - che avevano dato luogo alla produzione dei ricorsi a tutela del personale con anzianità di servizio, infatti, sono stati recepiti nella forma dell’istituzione del  “TFA speciale”: ne consegue che i ricorsi già presentati devono considerarsi privi di un interesse specifico alla prosecuzione.

Con l'iniziativa odierna intendiamo allertare tutti i docenti già menzionati che - secondo la normativa previgente sin dal 1999 - per le precedenti sessioni riservate (360 giorni di servizio)avrebbero trovato riconoscimento della professionalità acquisita e la possibilità di accedere alla formazione per l’abilitazione.

L’auspicio è quello di ottenere - anche per loro - la sospensiva già ottenuta per ben due ricorsi negli ultimi due mesi per  esclusi dalle prove del concorso secondo motivazioni giuridiche diverse.

Sarà necessario peraltro aderire in maniera massiccia al ricorso, facendo pervenire sin da ora all’Agorà una preadesione al ricorso su apposito modello che sarà inviato, onde procedere a stesura dell’atto in tempi utili per assicurare il successo dell’iniziativa.

A tale scopo si precisa che in sede di discussione presso la VII commissione della Camera, sono state sollevate da più parti obiezioni circa l’effettuazione stessa dei TFA, prima ancora di contestarne la tipologia di docenti  (36 mesi/360 giorni)

E' bene precisare che - anche a livello di TAR - a più riprese, la clausola del possesso dei 36 mesi - relativamente alla professionalità docente - non sembra essere stata presa in alcuna considerazione.

Al ricorso possono partecipare iscritti già tali o che si iscriveranno entro la data di presentazione del ricorso.

Per ogni possibile informazione è necessario compilare la scheda sotto indicata da restituire per mail all’indirizzo:

agorascuola@agorascuola.it 

Cognome

Nome

Codice fiscale

Indirizzo

Città

Mail

Numero di telefono

Titolo di studio

Docente di ruolo

Docente non di ruolo

Eventuale altra abilitazione

Breve descrizione dei servizi prestati