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Pensioni classe ’52?

Dal primo settembre 2013… con “quota 96”

.. per i lavoratori “in esubero” (o appartenenti a classi di concorso in esubero?)

Il testo approvato è il

"20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, primo periodo, che per l'anno scolastico 2013/2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) punti 1) e 2)."

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18/07/2012

 Pensioni 2012

Inammissibile il ricorso sulle pensioni depositato presso il TAR Lazio, per l’annullamento della C.M. 212, applicativa del decreto salva italia

Il TAR ha dichiarato  il difetto di giurisdizione  demandandone la competenza al giudice del lavoro.

Eventuali ricorsi prodotti dovranno essere nuovamente depositati presso il Tribunale ordinario con una tutela da attuarsi in forma individuale

Sentenza 6120 del 05/07/2012

Sentenza 6119 del 05/07/2012

“Ritenuto che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto la controversia ha ad oggetto rapporti di lavoro di personale pubblico contrattualizzato e, specificamente, la materia dei requisiti per la maturazione del diritto al collocamento a riposo;

nella richiesta di accertamento del diritto dei lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento secondo la previgente disciplina entro il 31 agosto 2012 di continuare a essere collocati a riposo secondo tale disciplina a decorrere dal 1° settembre 2012;

Ritenuto pertanto che debba dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore dell’autorità giudiziaria ordinaria innanzi alla quale la domanda potrà essere riproposta ex articolo 11, comma 2, c.p.a.;”

Revisione della spesa

Il passaggio obbligato in profilo e mansioni diverse – sino ad oggi non consentito dal nostro ordinamento giuridico- si sta ormai facendo strada, tanto che vari docenti inidonei hanno aderito alle nuove previsioni normative, scegliendo di transitare nel ruolo degli assistenti amministrativi.

La scelta prevede il congelamento della precedente posizione retributiva e l’inquadramento nella progressione economica del ruolo ATA, che data la differenza di qualifica impedirà a chi ha operato tale scelta di acquisire posizioni stipendiali analoghe a quelle destinate al personale docente.

Tale “demansionamento di fatto” , contrario a quanto disposto dall’art 2103 del CC, non arricchisce nemmeno di professionalità le segreterie scolastiche per la diversa formazione e “forma mentis” fra personale docente e ATA .

Rende inutilizzabile la professionalità acquisita nel tempo dal personale precario che - dopo anni ed anni di reiterazione di contratti senza assunzione in ruolo - si troverà a disporre di un numero ancor più scarso di disponibilità di posti.

Sul versante dei Tecnici, avevamo già avuto modo di verificare e confutare – al momento della ns. presenza in contrattazione nazionale ATA - come – a fronte di differenziate mansioni fra Assistenti Tecnici ed ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) – abbia preso piede l’assunto secondo il quale “onde non pervenire a duplicazione di competenze”, sia necessaria la soppressione di un corrispondente numero di Tecnici in presenza di ITP soprannumerari..

Ed il “demansionamento” è comunque garantito…per gli uni, mentre per gli altri si assottigliano le possibilità di accesso al ruolo..

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Precedenza legge 104/92 e assegnazione ai plessi ed alle classi

Particolarmente interessante l’art. 4 sotto indicato, in quanto permette di sciogliere i numerosissimi contenziosi emergenti ad ogni inizio a.s. in materia di precedenze legge 104…all’interno delle varie realtà scolastiche.

Secondo tale disposto infatti, a livello di singola istituzione scolastica con sedi e/o plessi in più comuni, l’esigenza di non allontanamento dal comune di assistenza del disabile risulta soddisfatta – appunto - nell’assegnazione a qualsiasi plesso di tale comune del docente/ATA che presta assistenza. Non sussiste pertanto il diritto di operare scelte fra plessi e classi del comune stesso

Nel caso di plessi della medesima istituzione scolastica, ubicati in comuni diversi, il docente/ata prestatore di assistenza, non potrà essere assegnato a comune diverso da quello coincidente con la residenza del disabile. Ed infatti..:

Art. 4 – Mobilità annuale nell’ambito delle diverse sedi o plessi dello stesso istituto.

1. Fermo restando quanto prevede il CCNL 29.11.07 e le relative prerogative, la conferma l’assegnazione, a domanda, del personale già titolare nella scuola nelle varie sedi e/o plessi dell’istituto, precede quella del personale neo trasferito. Nel caso in cui le diverse sedi o plessi siano ubicati in diverso comune, si terrà conto delle precedenze di cui all’art. 8 del presente CCNI, punti III, IV, VI e VII