Pentagramma

L'’ipotesi di accordo sul Contratto Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2013/14 in materia di Licei musicali (stralcio)                                 

Art. 6 bis – Utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici
1. Sui posti che si rendono disponibili nei licei musicali e coreutici per gli insegnamenti di nuova istituzione vengono utilizzati i docenti titolari delle classi di concorso A031, A032 e A077 in possesso dei titoli previsti nella nota prot. n. A00DPER 4405 del 7.5.2013 - allegato E (1) - tabella licei. Sono esclusi i docenti titolari sul sostegno.

2. Tutti coloro che hanno titolo ai sensi del comma precedente possono produrre istanza di utilizzazione, anche parziale, intesa ad occupare le cattedre e gli spezzoni orario disponibili. I docenti sono graduati in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 11.3.2013.

Al fine di soddisfare le necessità di funzionamento delle nuove istituzioni scolastiche, nel quadro complessivo delle disponibilità su cui effettuare le operazioni di utilizzazione dovranno essere considerate tutte le ore che si rendano disponibili, ivi compresi eventuali spezzoni orario costituiti da un numero di ore anche inferiore a sei.

3. L’utilizzazione parziale comporta la disponibilità della corrispondente quota orario per le operazioni sull’organico di fatto relative all’anno scolastico 2013/2014.

Si precisa che ai docenti parzialmente utilizzati in altro istituto su insegnamento di indirizzo del liceo musicale e/o coreutico non possono essere conferiti ulteriori spezzoni orari nelle scuole di servizio che diano luogo ad un orario settimanale superiore a quello previsto dal vigente CCNL.
4. Fatte salve le conferme di cui al successivo comma 11, Possono possono produrre l’istanza di cui al comma 2 anche i docenti appartenenti ai ruoli di diversa provincia della stessa regione nel caso in cui nella provincia di titolarità non siano stati attivati corsi di liceo musicale. o di altra regione qualora in quest’ ultima non siano stati attivati corsi di liceo musicale.

In ogni caso è possibile presentare domanda per una sola provincia.

5. Nelle operazioni di utilizzazione di cui sopra il personale di cui al comma 2 precede quello di cui al comma 4.

6. Gli Uffici Scolastici Regionali nel cui territorio sono ubicati i nuovi licei musicali e coreutici provvedono a pubblicare nei propri siti istituzionali l’elenco delle disponibilità di posti interi o spezzoni orario, distinto per insegnamento, almeno cinque giorni prima delle date di scadenza previste nell’art. 1 comma 9 del presente C.C.N.I..


7. Per quanto riguarda gli insegnamenti di “Esecuzione e interpretazione” e “Laboratorio di musica d’insieme” si fa riferimento alla nota ministeriale prot. n. A00DPER 4405 del 7.5.2013 – allegato E (1) - tabella licei. Per i medesimi insegnamenti esclusivamente per i docenti titolari della classe di concorso A031, ai fini del requisito di accesso di cui al periodo precedente, è utile anche Il servizio prestato per tali insegnamenti è valutabile esclusivamente nelle sottoindicate ipotesi:

a) il servizio per l’insegnamento dello strumento musicale
prestato negli ex istituti magistrali per almeno 180 giorni in un anno
scolastico. ;

b) servizio per l’insegnamento dello strumento musicale prestato
nei corsi di qualunque tipologia o posto nella scuola secondaria di II grado,
sia su posto orario che su progetto ai sensi della L. 440/97, questi ultimi
effettuati sino all’a.s. 2011/12.

Per tutte le discipline di indirizzo i docenti sono graduati in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 11.3.2013.14

8. Per i suddetti insegnamenti sono utilizzati, in subordine ai docenti forniti dei titoli previsti ai precedenti commi 1 e 7 dalla nota prot. n. A00DPER 4405 del 7.5.2013 – allegato E (1) - tabella licei, i docenti titolari nella classe di concorso 77/A, in possesso di diploma di conservatorio nello specifico strumento (diploma di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello) con almeno 3 anni di servizio nella classe di
concorso A077, graduati in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 11.3.2013, con priorità per i medesimi docenti in esubero laddove nella provincia si riscontri la presenza di personale in esubero sulle classi di concorso A077, A031, A032, fino a concorrenza dell’esubero. Successivamente, prima di procedere all’ulteriore utilizzo dei docenti titolari della classe A077 di cui sopra, non in esubero,
vanno accantonati, nell’ambito di ciascuna provincia con sezioni di liceo musicale, i posti per tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto (queste ultime compilate ai sensi del D.M. n. 62 del 13.7.2011) delle classi di concorso A077, A031 e A032 in possesso dei requisiti di cui alla nota prot. n. A00DPER 4405 del
7.5.2013 – allegato E (1) - tabella licei, che abbiano prestato servizio specifico per almeno un anno scolastico nei licei musicali ordinamentali si cui al D.P.R. 89/2010.

9. Per l’insegnamento di “Storia della musica” sono utilizzati, in subordine ai docenti forniti dei titoli previsti dalla nota prot. n. A00DPER 4405 del 7.5.2013 – allegato E (1) - tabella licei, i docenti, in esubero, titolari nella classe di concorso 31/A in possesso di diploma in didattica della musica congiunto a diploma di conservatorio e diploma di maturità.

10. Nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale, il personale ivi impiegato negli aa.ss. 2009/10 e precedenti resta confermato con priorità assoluta in attesa della costituzione delle classi di concorso specifiche.

11. L’ufficio territorialmente competente procede con priorità alla conferma a domanda
dei I docenti già utilizzati presso i licei musicali nei tre due anni scolastici precedenti, vale a dire dalla istituzione ordinamentale dei licei musicali, hanno diritto alla conferma dell’utilizzazione secondo le disponibilità dei posti e a condizione che rientrino nel numero delle utilizzazioni da effettuare sul posto o sulla quota orario assegnata nell’anno
scolastico 2012/13. Sulle eventuali nuove disponibilità le utilizzazioni sono effettuate, anche per il completamento dell’orario dei docenti confermati, sulla base della posizione occupata in graduatoria; tra essi precedono coloro che risultano appartenere a classi di concorso in esubero.
___________________________

I posti nei licei musicali e coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione (2) non sono disponibili per le operazioni di mobilità fino a quando non verranno definiti i corrispondenti titoli di accesso.
(2)Liceo musicale: esecuzione e interpretazione; teoria, analisi e composizione; storia
della musica; laboratorio di musica d’insieme; tecnologie musicali.

Liceo coreutico: storia della danza; storia della musica; tecniche della danza; laboratorio coreutico; laboratorio coreografico; teoria e pratica musicale per la danza.

(a) Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 8.

* con Informatica al primo biennio

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

1)In fase transitoria concorrono all’insegnamento di Esecuzione e Interpretazione nonché di Laboratorio di musica di insieme i docenti diplomati di conservatorio nello specifico strumento (ivi compreso il canto), abilitati per le classi di concorso 31/A e 32/A e che abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei
corsi ordinamentali di liceo musicale concorrono altresì i docenti forniti di abilitazione
per la classe A077 purchè in possesso di diploma di Conservatorio sullo specifico strumento e che abbiano già prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale.

  (2) In fase transitoria concorrono all’'insegnamento di Tecnologie musicali i
docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A purché in possesso del:

Diploma accademico di II livello in Musica, scienza e tecnologia del suono di cui
al D.M. 462/03; Diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico di cui
al D.M. n. 1 dell’8.1.2004; Diploma accademico di II livello “musica elettronica e
tecnologie del suono” di cui D.M. 39 del 12.3.2007; Diploma di “Musica elettronica”
(vecchio ordinamento); Qualsiasi diploma accademico di II livello (conservatorio)
purché il piano di studio seguito abbia compreso almeno 36 crediti
nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o della musica elettronica.

(3) In fase transitoria concorrono all’insegnamento di Teoria e analisi e composizione
i docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A purché in possesso del
diploma di vecchio ordinamento o di diploma accademico di II livello in:
- composizione; - direzione di orchestra;- organo e composizione organistica;
-musica corale e direzione del coro;- strumentazione per banda. .

(4) ) In fase transitoria concorrono all’insegnamento di Storia della musica i docenti
abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A Purché in possesso della laurea in musicologia
e beni musicali (laurea magistrale classe LM-45- o titoli equiparati ai
sensi del D.I. del 9 luglio 2009 (pubbl. G.U. 7.10.2009, n.233 ) congiuntamente a
diploma di conservatorio )

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei
limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

Art. 6 ter – Diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria

1. Ai fini della diffusione della cultura e della pratica musicale nelle scuole primarie,
anche consorziate in rete, individuate dagli Uffici Scolastici Regionali in attuazione
del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011, sono prioritariamente utilizzati, a domanda e nel
rispetto dell’orario contrattuale, i docenti interni alla scuola che siano in possesso
dei requisiti previsti all’art. 3 (1) del suddetto decreto, graduati in base alla tabella di valutazione Allegato 1 – Tabella personale docente ed educativo.

2. In assenza di personale docente interno disponibile in possesso dei requisiti, si
utilizzano i docenti secondo il seguente ordine di priorità:

- docenti che ne fanno richiesta, se appartenenti alle classi di
concorso in esubero, nell’ambito delle classi 31/A, 32/A e 77/A;

- docenti di cui all’art. 2 comma 1 lettera n) del presente
C.C.N.I. che ne abbiano fatto domanda in ambito provinciale, graduati in base
alla tabella di valutazione Allegato 1 – Tabella del personale docente ed
educativo.

3. I posti che si liberano per effetto delle utilizzazioni di cui ai commi 1 e 2 vanno ad incrementare il piano delle disponibilità di cui all’art. 3 del presente C.C.N.I. per le operazioni di utilizzazione del personale docente nella stessa tipologia di posto o
classe di concorso.

4. Si precisa che l'insegnamento curricolare della musica nella scuola primaria, di cui
all'art. 2 del DM 8/11, può essere affidato ai docenti della scuola primaria,in possesso
dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo decreto, al di fuori delle classi
assegnate come titolare di posto comune, esclusivamente su base volontaria.

-------------------------------

(1) Si riporta l’art. 3 del D.M. n. 8 del 31.1.2011.


Art. 3

1. Nelle more della definizione di specifici percorsi formativi destinati alla
specializzazione in musica del personale docente della scuola primaria, si farà
riferimento al possesso di uno o più dei seguenti titoli conseguiti presso istituzioni
dell’alta formazione musicale:


a) diploma quadriennale in didattica della musica;

b) diploma biennale di cui al decreto ministeriale 28 settembre
2007 n. 137;

c) diploma accademico di secondo livello;

d) diploma conseguito secondo l’ordinamento previgente il decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

e) diploma accademico di primo livello;

f) diploma accademico specifico in didattica della musica o in musica per l’educazione conseguito all’estero presso istituzione di alta formazione musicale il cui titolo finale è equiparato secondo la normativa vigente.

2. Nell’ambito degli accordi di rete di cui all’articolo 2, possono, altresì, essere
utilizzati docenti delle classi di concorso A031, A032 e A077 nell’ambito dell’organico assegnato, purché l’utilizzo di detto personale non produca esuberi nell’organico
destinato alla scuola primaria.
3. Il possesso dei titoli di cui al comma 1 e al comma 2 è completato dalle specifiche
attività formative di cui all’articolo 11, al fine di integrare le competenze musicali con
le specifiche esigenze didattiche connesse all’insegnamento nella scuola

                                                ------------------------
Nota MIUR 21 dicembre 2012 n. 8399

Strumento musicale

Corso di diploma accademico di secondo livello ad indirizzo didattico
abilitante alla classe di concorso di strumento A077

Scadenza istanze lunedì 21 gennaio - in cartaceo direttamente ai Conservatori

 (passare il mouse sul testo)

Domanda di ammissione

Il modello di domanda di ammissione, indirizzato al Direttore del Conservatorio di Musica prescelto,
 può essere scaricato direttamente dal sito del Conservatorio. La domanda deve essere presentata
 direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o Posta elettronica certificata entro
il termine perentorio del 21 gennaio 2013
.


 Sono valide le raccomandate pervenute oltre il termine della scadenza, purché spedite nei termini e
anticipate da avviso via fax o e-mail con conferma di ricezione da parte del Conservatorio

Per sostenere l’esame di ammissione è richiesto il versamento di un contributo sul conto corrente
 stabilito dal Conservatorio dell’importo di 30,00 euro.

Le dichiarazioni prodotte  sulla domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive ed a tal fine deve essere allegata copia di un
documento di identità dell’interessato.  

Requisiti di ammissione 

Diploma accademico di I livello relativo alla specifica sottoclasse di strumento; diploma di
conservatorio o di istituto musicale pareggiato relativo alla specifica sottoclasse di strumento
 congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado
, ai sensi dell’articolo 4 comma 3
 bis della legge 21 dicembre 1999 n. 508. 

Prove di ammissione

La prova d’accesso mira a verificare le conoscenze disciplinari preliminari indispensabili al
 perseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso accademico e coerenti con gli
 insegnamenti previsti per il corso medesimo e con gli insegnamenti previsti dalle relative classi di
concorso. La prova e predisposta da ciascuna istituzione AFAM, e si articola in: 

a) un test preliminare; 

b) una o più prove pratiche; 

c) una prova orale, 

Il test preliminare è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con quattro opzioni di risposta, fra le
 quali il candidato dovrà individuare quella corretta. Venti quesiti sono volti a verificare le competenze
 in lingua italiana
, anche attraverso quesiti inerenti la comprensione di uno o più testi scritti. Quaranta
 quesiti si riferiscono alla classe di abilitazione.
 La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la
 risposta non data o errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore. Sono ammessi alla successiva prova, nell’ordine del punteggio loro attribuito, i candidati che hanno conseguito una votazione non inferiore a
21/30 nel test preliminare, in numero pari al doppio del numero dei posti disponibili per l’accesso
 indicato nel bando. In caso di parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane. 

La prova pratica è stabilita in stretta connessione con la classe di abilitazione e consiste nella
esecuzione di due brani del repertorio dello strumento
, il primo a libera scelta del candidato e il
 secondo scelto dalla commissione sulla base di un elenco di cinque brani allegato al bando. 

 Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire un voto nella prova pratica non
inferiore a 21/30 (7/10) ottenuto dalla media matematica dei voti attribuiti nelle due singole prove,
ciascuno dei quali deve essere comunque non inferiore a 21/30. 

La prova orale, valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 21/30.
 La prova è svolta tenendo conto delle specificità dei diversi corsi accademici e contempla l’analisi di
 un brano del repertorio dello strumento prescelto
, scelto dalla commissione sulla base di un elenco
 di cinque brani proposti dal candidato. 

Ai candidati che abbiano superato tutte e tre le prove vengono valutati i titoli di studio, accademici e di
 ricerca, in conformità a quanto disposto dal D.M. 11.11.11. n. 194, nonché i titoli artistici, tra quelli
 valutabili secondo i criteri previsti dal bando . Possono essere attribuiti un massimo di dieci punti
 complessivi per ciascun candidato.

  (2) In fase transitoria concorrono all’'insegnamento di Tecnologie musicali i
docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A purché in possesso del:

Diploma accademico di II livello in Musica, scienza e tecnologia del suono di cui
al D.M. 462/03; Diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico di cui
al D.M. n. 1 dell’8.1.2004; Diploma accademico di II livello “musica elettronica e
tecnologie del suono” di cui D.M. 39 del 12.3.2007; Diploma di “Musica elettronica”
(vecchio ordinamento); Qualsiasi diploma accademico di II livello (conservatorio)
purché il piano di studio seguito abbia compreso almeno 36 crediti
nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o della musica elettronica.

(3) In fase transitoria concorrono all’insegnamento di Teoria e analisi e composizione
i docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A purché in possesso del
diploma di vecchio ordinamento o di diploma accademico di II livello in:
- composizione; - direzione di orchestra;- organo e composizione organistica;
-musica corale e direzione del coro;- strumentazione per banda. .


(4) ) In fase transitoria concorrono all’insegnamento di Storia della musica i docenti
abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A Purché in possesso della laurea in musicologia
e beni musicali (laurea magistrale classe LM-45- o titoli equiparati ai
sensi del D.I. del 9 luglio 2009 (pubbl. G.U. 7.10.2009, n.233 ) congiuntamente a
diploma di conservatorio )


N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei
limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.


Art. 6 ter – Diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria

1. Ai fini della diffusione della cultura e della pratica musicale nelle scuole primarie,
anche consorziate in rete, individuate dagli Uffici Scolastici Regionali in attuazione
del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011, sono prioritariamente utilizzati, a domanda e nel
rispetto dell’orario contrattuale, i docenti interni alla scuola che siano in possesso
dei requisiti previsti all’art. 3 (1) del suddetto decreto, graduati in base alla tabella di valutazione Allegato 1 – Tabella personale docente ed educativo.

2. In assenza di personale docente interno disponibile in possesso dei requisiti, si
utilizzano i docenti secondo il seguente ordine di priorità:

- docenti che ne fanno richiesta, se appartenenti alle classi di
concorso in esubero, nell’ambito delle classi 31/A, 32/A e 77/A;

- docenti di cui all’art. 2 comma 1 lettera n) del presente
C.C.N.I. che ne abbiano fatto domanda in ambito provinciale, graduati in base
alla tabella di valutazione Allegato 1 – Tabella del personale docente ed
educativo.

3. I posti che si liberano per effetto delle utilizzazioni di cui ai commi 1 e 2 vanno ad incrementare il piano delle disponibilità di cui all’art. 3 del presente C.C.N.I. per le operazioni di utilizzazione del personale docente nella stessa tipologia di posto o
classe di concorso.

4. Si precisa che l'insegnamento curricolare della musica nella scuola primaria, di cui
all'art. 2 del DM 8/11, può essere affidato ai docenti della scuola primaria,in possesso
dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo decreto, al di fuori delle classi
assegnate come titolare di posto comune, esclusivamente su base volontaria.
-------------------------------

(1) Si riporta l’art. 3 del D.M. n. 8 del 31.1.2011.


Art. 3

1. Nelle more della definizione di specifici percorsi formativi destinati alla
specializzazione in musica del personale docente della scuola primaria, si farà
riferimento al possesso di uno o più dei seguenti titoli conseguiti presso istituzioni
dell’alta formazione musicale:

a) diploma quadriennale in didattica della musica;

b) diploma biennale di cui al decreto ministeriale 28 settembre
2007 n. 137;

c) diploma accademico di secondo livello;

d) diploma conseguito secondo l’ordinamento previgente il decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

e) diploma accademico di primo livello;

f) diploma accademico specifico in didattica della musica o in musica per l’educazione conseguito all’estero presso istituzione di alta formazione musicale il cui titolo finale è equiparato secondo la normativa vigente.

2. Nell’ambito degli accordi di rete di cui all’articolo 2, possono, altresì, essere
utilizzati docenti delle classi di concorso A031, A032 e A077 nell’ambito dell’organico assegnato, purché l’utilizzo di detto personale non produca esuberi nell’organico
destinato alla scuola primaria.
3. Il possesso dei titoli di cui al comma 1 e al comma 2 è completato dalle specifiche
attività formative di cui all’articolo 11, al fine di integrare le competenze musicali con
le specifiche esigenze didattiche connesse all’insegnamento nella scuola

                                                ------------------------
Nota MIUR 21 dicembre 2012 n. 8399
Strumento musicale

Corso di diploma accademico di secondo livello ad indirizzo didattico
abilitante alla classe di concorso di strumento A077

Scadenza istanze lunedì 21 gennaio - in cartaceo direttamente ai Conservatori

DDG. 372/2012 (passare il mouse sul testo)

I Conservatori di riferimento (MIUR DDG 192 del 29 novembre 2012)
(passare il mouse sul testo)

Domanda di ammissione

Il modello di domanda di ammissione, indirizzato al Direttore del Conservatorio di Musica prescelto,
può essere scaricato direttamente dal sito del Conservatorio. La domanda deve essere presentata
direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o Posta elettronica certificata entro
il termine perentorio del 21 gennaio 2013.

Sono valide le raccomandate pervenute oltre il termine della scadenza, purché spedite nei termini e
anticipate da avviso via fax o e-mail con conferma di ricezione da parte del Conservatorio

Per sostenere l’esame di ammissione è richiesto il versamento di un contributo sul conto corrente
stabilito dal Conservatorio dell’importo di 30,00 euro.

Le dichiarazioni prodotte sulla domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive ed a tal fine deve essere allegata copia di un
documento di identità dell’interessato.

Requisiti di ammissione

Diploma accademico di I livello relativo alla specifica sottoclasse di strumento; diploma di
conservatorio o di istituto musicale pareggiato relativo alla specifica sottoclasse di strumento
congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell’articolo 4 comma 3
bis della legge 21 dicembre 1999 n. 508.

Prove di ammissione

La prova d’accesso mira a verificare le conoscenze disciplinari preliminari indispensabili al
perseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso accademico e coerenti con gli
insegnamenti previsti per il corso medesimo e con gli insegnamenti previsti dalle relative classi di
concorso. La prova e predisposta da ciascuna istituzione AFAM, e si articola in:

a) un test preliminare;

b) una o più prove pratiche;

c) una prova orale,

Il test preliminare è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con quattro opzioni di risposta, fra le
quali il candidato dovrà individuare quella corretta. Venti quesiti sono volti a verificare le competenze
in lingua italiana, anche attraverso quesiti inerenti la comprensione di uno o più testi scritti. Quaranta
quesiti si riferiscono alla classe di abilitazione. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la
risposta non data o errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore. Sono ammessi alla successiva prova, nell’ordine del punteggio loro attribuito, i candidati che hanno conseguito una votazione non inferiore a
21/30 nel test preliminare, in numero pari al doppio del numero dei posti disponibili per l’accesso
indicato nel bando. In caso di parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane.

La prova pratica è stabilita in stretta connessione con la classe di abilitazione e consiste nella
esecuzione di due brani del repertorio dello strumento, il primo a libera scelta del candidato e il
secondo scelto dalla commissione sulla base di un elenco di cinque brani allegato al bando.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire un voto nella prova pratica non
inferiore a 21/30 (7/10) ottenuto dalla media matematica dei voti attribuiti nelle due singole prove,
ciascuno dei quali deve essere comunque non inferiore a 21/30.

La prova orale, valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 21/30.
La prova è svolta tenendo conto delle specificità dei diversi corsi accademici e contempla l’analisi di
un brano del repertorio dello strumento prescelto, scelto dalla commissione sulla base di un elenco
di cinque brani proposti dal candidato.

Ai candidati che abbiano superato tutte e tre le prove vengono valutati i titoli di studio, accademici e di
ricerca, in conformità a quanto disposto dal D.M. 11.11.11. n. 194, nonché i titoli artistici, tra quelli
valutabili secondo i criteri previsti dal bando . Possono essere attribuiti un massimo di dieci punti
complessivi per ciascun candidato.

DM 249/2010

Art. 9

Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado

1.     I percorsi formativi per l'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche
nella scuola secondaria di primo e di secondo grado comprendono:

a) il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato
e con prova di accesso al relativo corso;

b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10.

2. Le tabelle 8, 9 e 10 allegate al presente decreto individuano per ciascuna delle classi di abilitazione
ivi indicate e previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo
2009, n. 37:

a) i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1,lettera a);

b) i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).

omissis…

Art. 10

Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di
primo e di secondo grado

1. Il tirocinio formativo attivo di cui agli articoli 7 comma 1lettera b), 8 comma 1 lettera b) e 9 comma
1 lettera b) e' un corsodi preparazione all'insegnamento riservato ai soggetti che abbiano

conseguito i titoli di cui agli articoli 7 comma 1 lettera a), 8 comma 1 lettera a) e 9
comma 1 lettera a). A conclusione del tirocinio formativo attiv (ndr: TFA) , previo superamento di un
esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo
grado in una delle classi di abilitazione previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, e nella scuola secondaria di secondo grado, ……….”
Quanto sopra premesso, sembra evidenziarsi un palese contrasto fra quanto sancito dal
DM. 372/2012 in applicazione del DM 249/2010, con quanto previsto invece dall’art.1
legge_stabilit_definitiva_estratto (1).pdf
( v. sotto) che equipara, invece, i
diplomi di Conservatorio vecchio ordinamento, alla Laurea di secondo livello così come
i diplomi di II livello sperimentali conseguiti all’interno dei Conservatori stessi

Art.1

(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione

delle spese delle pubbliche amministrazioni).

[…]

102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la

crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle

qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi

accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta

formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge

21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università

appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della

musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.

103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche

funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi

accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono

equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle

seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:

a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie

artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione

artistica per l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8

luglio 2005, n. 212;

b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di

musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;

c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi

rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle

arti nell'ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», di cui alla

Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti

nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della

Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2,

comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di

ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito

artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle università.

105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di

cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura

di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la

data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo

livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai

commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge.

107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi

formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della

presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore,

sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di

corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della

ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[…]

Tale incongruenza non può che generare grave disparità tra docenti in possesso dello stesso titolo di accesso. In particolare i docenti interessati alla classe di concorso A077 saranno costretti ad affrontare:

·         un percorso di studi triennale

·         un biennio formazione

·         un anno di Tfa , (posto che per tale disciplina venga organizzato il TFA, attualmente  

non previsto)

La problematica è stata fatta oggetto di specifica interrogazione da parte del FLI alla ricerca di una soluzione che ottemperi ai vari interessi.

                                              ***************