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Nuova serie di FAQ, dal MIUR

18. Se non presento la domanda di partecipazione alle fasi b ) e c ) del piano straordinario di assunzioni, potrò comunque essere assunto in futuro?

Naturalmente non si potrà essere assunti nel 2015/2016, proprio perché non si è presentata la domanda.Per quanto riguarda gli anni successivi, va ricordato che nel 2016/2017 cambierà la geografia dei posti vacanti e disponibili poiché molti di questi potranno essere occupati dal personale già di ruolo nel 2014/2015 a seguito del piano straordinario di mobilità previsto dal comma 108 della legge 107/2015. Quindi, i primi scorrimenti nelle graduatorie ad esaurimento che eventualmente rimarranno in vigore dopo il piano straordinario potrebbero non avvenire prima del 2017/2018. Va inoltre ricordato che le graduatorie non esaurite potranno essere scorse solo nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili della provincia di riferimento, poiché il rimanente 50 per cento è riservato al prossimo concorso che sarà bandito entro il 1° dicembre 2015. Infine, la distribuzione dei posti per classe di concorso dipenderà anche dal fabbisogno espresso dalle scuole con i Piani triennali dell'offerta formativa e, dunque, ad oggi non è conosciuta.

19. Se non presento la domanda di partecipazione alle fasi b ) e c ) del piano straordinario di assunzioni, avrò la possibilità di continuare comunque a lavorare nella scuola statale in qualità di supplente?

Entro il limite del periodo massimo di 36 mesi consentito dall'articolo 1, comma 131, della legge 107/2015. E solo nel caso in cui vi siano posti disponibili.
Occorre tener presente che nel 2015/2016 non rimarranno posti vacanti e disponibili poiché saranno tutti occupati al termine del piano assunzionale straordinario. Anche nel 2016/2017 con ogni probabilità non vi saranno posti vacanti e disponibili in molte province poiché potranno essere occupati dal personale già di ruolo nel 2014/2015 a seguito del piano straordinario di mobilità previsto dal comma 108 della citata legge 107/2015. Inoltre, l'Amministrazione svolgerà concorsi con cadenza regolare e dunque tutti i posti vacanti e disponibili potranno in ogni caso essere occupati dai vincitori dei concorsi stessi, senza dunque che ne rimangano da coprire con supplenze. In conclusione, il fabbisogno di supplenti sarà più basso in futuro rispetto a quanto accaduto sino al 2014/2015, sarà limitato all'organico di fatto e sarà distribuito geograficamente in maniera diversa.

20. Quando saranno effettuate le proposte di incarico a tempo indeterminato per le fasi B e C ? Prima o dopo le proposte di supplenza sino al termine delle attività didattiche ?
Gli USR inizieranno le operazioni di conferimento delle supplenze sino al termine delle attività didattiche, per la copertura dei posti disponibili, ma non vacanti, dell'organico di fatto (vedi anche FAQ 21), prima del termine previsto per l'accettazione delle proposte di incarico a tempo indeterminato.

21.Se ho accettato una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche prima che mi venga proposto l'incarico a tempo indeterminato, dovrò lasciare la supplenza per poter accettare la proposta ?No, si potrà proseguire il contratto di supplenza sino al suo termine naturale e, contemporaneamente, accettare la proposta di incarico a tempo indeterminato. La legge prevede, in questo caso, che la nomina a tempo indeterminato sia giuridica a decorrere dal primo settembre 2015, mentre la presa di servizio sul posto a tempo indeterminato dovrà avvenire solo al termine del contratto di supplenza in essere.

22. Corro il rischio che tutti i posti a tempo indeterminato nella mia provincia siano occupati da colleghi che l'hanno indicata come seconda, terza o persino centesima preferenza?

La fase B del piano assunzionale è preceduta dalla fase A, che garantisce a tutti di trovar posto nella propria provincia, entro il limite dei posti disponibili. Anche per quanto riguarda la fase C, l'allocazione degli aspiranti ai posti avverrà secondo il meccanismo previsto dalla legge 107/2015, che salvaguarda le aspettative di tutti, consentendo di esprimere l'ordine di preferenza tra le province. In particolare, anche per la fase C l'assegnazione degli aspiranti ai posti avverrà con una particolare attenzione a garantire - al massimo delle possibilità - che ciascuno sia assegnato proprio alla prima tra le province secondo l'ordine delle preferenze espresse. Solo se nella prima provincia non sarà possibile trovare posto, perché tutti i posti risulteranno occupati da altri soggetti con maggior punteggio che hanno scelto quella provincia come prima, allora capiterà che la proposta di incarico a tempo indeterminato sarà effettuata per una provincia diversa.

23. Se sono nominato in una provincia diversa da quella che preferivo maggiormente, dopo quanto tempo e con quali regole potrò fare domanda per rientrare nella mia ?

Si potrà far domanda per rientrare nell'ambito territoriale che maggiormente si preferisce già per l'anno scolastico 2016/2017, in deroga all'ordinario vincolo triennale di permanenza nella provincia di prima assegnazione. Le domande saranno effettuate per i nuovi ambiti territoriali, di dimensione inferiore a quella provinciale o della città metropolitana.
Infatti, la legge sulla buona scuola prevede che nell'anno scolastico 2016/2017 vi sia un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia (posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa). In particolare, è previsto che i neoassunti a settembre 2015, provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, possano partecipare nel 2016/2017, in subordine ai colleghi già di ruolo nel 2014/2015, alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di prima assegnazione.

Inoltre, la legge prevede, sempre in deroga al vincolo di permanenza nella provincia di prima assegnazione, che i docenti neoassunti a settembre 2015 possano presentare domanda per l'assegnazione provvisoria interprovinciale.

24. Quando saranno effettuate le proposte di incarico a tempo indeterminato ?
Le proposte in questione saranno effettuate, per la fase B, indicativamente tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre, mentre per la fase C ciò avverrà entro il mese di novembre.

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Posti residui per le assunzioni nelle 100 province

Di seguito si riporta tabella con menù a tendina ove ciascuno potrà consultare la propria posizione in ordine alla graduatoria nazionale. L’elaborazione è di Orizzonte docenti.

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Il Senato ha votato la fiducia al maxi emendamento su "la buona scuola" il 25 giugno pomeriggio: il testo dell'emendamento in formato PDF

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Termine delle lezioni e obblighi dei docenti non impegnati negli esami (vedi in particolare agorascuola.org utility docenti):

è noto come l’'orario di insegnamento dei docenti sia normato dall’'art. 28 del CCNL/2007.

Tale orario è valido solo in presenza degli alunni ovvero è in vigore dall’inizio delle lezioni al termine delle stesse.

5. Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio.

Pertanto dal 1 settembre al primo giorno di lezione stabilito dal calendario regionale e dal termine delle lezioni al termine delle attività didattiche (30 giugno) i docenti possono essere impegnati in:

attività collegiali obbligatorie definite nell’art. 29 dello stesso Contratto, che consistono in:

·         a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

·         b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

·         c) Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

(Le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto (art. 88, c. 2, lettera “d”).

in attività aggiuntive (da svolgere su base volontaria) previste nel POF o deliberate dal Collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario o in attività di aggiornamento, anche queste da svolgere su base volontaria, essendo un diritto del dipendente (art 64 sempre dello stesso Contratto).

I docenti, nei periodi in cui non vi è lezione e al di fuori del Piano delle attività non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio) a:

-          assicurare presenza in servizio secondo il normale orario d’insegnamento

-           recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;

-          svolgere attività non previste dal POF o non deliberate dal Collegio dei docenti.

In tal senso già  la Nota ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980, che già all’epoca chiariva la questione: Appare in contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31 maggio 1974, numero 416 e 417, l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza permanente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istituzione scolastica, che si differenzia della prevalente attività (quella di insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.”

 

Gli stessi concetti sono stati ribaditi con successive note e sentenze. Tra queste ultime ricordiamo la Sentenza Consiglio di Stato 8 maggio 1987, n. 173

Tra queste ultime ricordiamo quella del Consiglio di Stato n. 173/1987 in cui si decretava: “…Né è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974”.

Eccezione: docenti II grado

 

Per i docenti di II grado non impegnati negli esami, la  Circolare ministeriale n. 5 del 26 febbraio 2015   prescrive: "Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
I Direttori preposti agli uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici devono acquisire l’effettivo recapito rispettivamente del personale dirigente e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse."

In tale ipotesi  in alcune scuole vengono normalmente  istituiti dei turni di vigilanza attraverso i quali i docenti assicurano il corretto svolgimento delle prove, in altre i docenti dichiarano la propria disponibilità ed il proprio recapito, per le necessità di sostituzione.

 

In altre è invece richiesta la presenza di tutti i docenti all'orario di insediamento della commissione durante le prove scritte, per verificare eventuali assenze e provvedere alle sostituzioni

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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2015/16

 

Nota MIUR  n. 6468 del 20/05/2015

Ipotesi CCNI

Modelli per la presentazione delle istanze

Scadenze:

dal 15 al 30 giugno personale docente della scuola dell'infanzia e della primaria (domande on-line)
dal 1 al 15 luglio personale docente della scuola di I e II grado (domande on-line)
    “ “  personale educativo e docenti religione cattolica
entro il 10 agosto       personale A.T.A

Possono chiedere l’assegnazione provvisoria per provincia diversa da quella di titolarità e senza nessun vincolo (sempreché ovviamente ci siano i motivi indicati in precedenza) tutti coloro che sono stati assunti il 1 settembre 2012 (a.s. 2012/2013), anche solo giuridicamente, e negli anni scolastici precedenti.

Non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per altra provincia i docenti assunti negli anni 2013/2014 e 2014/2015 (art. 15 comma 10 bis l. 128/2013)- art. 7 comma 3 CCNI utilizzazioni,   qualora non ricorrano ipotesi di legge 104 o presenza di figli minori di 8 anni.

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

- ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

- ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;

- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;

- ricongiungimento ai genitori;

2. Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia superato il periodo di prova. Non sono, altresì, consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1.9.2015.

Art. 6 bis – Utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici

 

1. Sui posti che si rendono disponibili nei licei musicali e coreutici per gli insegnamenti di nuova istituzione

vengono utilizzati i docenti titolari delle classi di concorso A031, A032 e A077 in possesso dei titoli previsti nella nota prot. n. A00DPER 3119 del 1.4.2014 - allegato E (1) - tabella licei. Sono esclusi i docenti delle suddette classi di concorso titolari sul sostegno che non abbiano ancora assolto l’obbligo quinquennale di permanenza.

2. Tutti coloro che hanno titolo ai sensi del comma precedente possono produrre istanza di utilizzazione anche parziale, intesa ad occupare le cattedre e gli spezzoni orario disponibili. I docenti, per tutte le utilizzazioni di cui al presente articolo, sono graduati ogni anno per ciascun insegnamento cui hanno titolo in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 23.2.2015

Al fine di soddisfare le necessità di funzionamento delle nuove istituzioni scolastiche, nel quadro complessivo delle disponibilità su cui effettuare le operazioni di utilizzazione dovranno essere considerate tutte le ore che si rendano disponibili, ivi compresi eventuali spezzoni orario costituiti da un numero di ore anche inferiore a sei.

 

3. L’utilizzazione parziale comporta la disponibilità della corrispondente quota orario per le operazioni

sull’organico di fatto relative all’anno scolastico 2015/2016.

Ai docenti parzialmente utilizzati in altro istituto su insegnamento di indirizzo del liceo musicale e/o coreutico non possono essere conferiti gli stessi spezzoni orari che si rendono disponibili nelle scuole di servizio a seguito della utilizzazione stessa e che diano luogo ad un orario settimanale superiore a quello previsto dal vigente CCNL.

 

4. Fatte salve le conferme di cui al successivo comma 11, possono produrre l’istanza di cui al comma 2

anche i docenti appartenenti ai ruoli di diversa provincia della stessa regione nel caso in cui nella provincia di titolarità non siano stati attivati corsi di liceo musicale.

In ogni caso è possibile presentare domanda per una sola provincia.

 

5. Nelle operazioni di utilizzazione di cui sopra il personale di cui al comma 2 precede quello di cui al

comma 4.

 

6. Gli Uffici Scolastici Regionali nel cui territorio sono ubicati i nuovi licei musicali e coreutici provvedono a

pubblicare nei propri siti istituzionali l’elenco delle disponibilità di posti interi o spezzoni orario, distinto

per insegnamento, almeno cinque giorni prima delle date di scadenza previste nell’art. 1 comma 9 del

presente C.C.N.I..

 

7. Per quanto riguarda gli insegnamenti di “Esecuzione e interpretazione” e “Laboratorio di musica d’insieme” si fa riferimento alla nota ministeriale prot. n. A00DPER 3119 del 1.4.2014 – allegato E (1) -tabella licei. Per i medesimi insegnamenti esclusivamente per i docenti titolari della classe di concorsoA031, ai fini del requisito di accesso di cui al periodo precedente, è utile anche il servizio per l’insegnamento dello strumento musicale prestato negli ex istituti magistrali per almeno 180 giorni in un anno scolastico.

Per tutte le discipline di indirizzo i docenti sono graduati in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 23.2.2015.

 

8. Per gli insegnamenti di “Esecuzione e interpretazione” e “Laboratorio di musica d’insieme” sono utilizzati, in subordine ai docenti forniti dei titoli previsti ai precedenti commi 1 e 7 i docenti titolari nella classe di concorso 77/A, in possesso di diploma di conservatorio nello specifico strumento (diploma di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello) con almeno 3 anni di servizio nella classe di concorso A077, graduati in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 23.2.2015, laddove nella provincia si riscontri la presenza di personale in esubero sulle classi di concorso A077, A031, A032, fino a concorrenza dell’esubero.

Successivamente, prima di procedere all’ulteriore utilizzo dei docenti titolari della classe A077 di cui sopra, non in esubero, vanno accantonati, nell’ambito di ciascuna provincia con sezioni di liceo musicale, i posti per tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto (queste ultime compilate ai sensi del D.M. n. 353 del 22.5.2014) delle classi di concorso A077, A031 e A032 in possesso dei requisiti di cui alla nota prot. n. A00DPER 3119 del 1.4.2014 – allegato E (1) – tabella licei, che abbiano prestato servizio specifico per almeno un anno scolastico nei licei musicali ordinamentali si cui al D.P.R. 89/2010.

Fermo restando quanto previsto dal successivo comma  relativamente all’insegnamento di “Esecuzione e interpretazione” i docenti titolari della A077 concorrono solo per le specialità strumentali nelle quali abbiano maturato 3 anni di servizio.

 

9. Per l’insegnamento di “Storia della musica” sono utilizzati, in subordine ai docenti di cui al successivo comma 10 nonché ai docenti forniti dei titoli previsti dalla nota prot. n. A00DPER 3119 del 1.4.2014 – allegato E (1) - tabella licei, i docenti, in esubero, titolari nella classe di concorso 31/A in possesso di diploma in didattica della musica congiunto a diploma di conservatorio e diploma di maturità.

 

10. Nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale, il personale ivi impiegato negli aa.ss. 2009/10 e precedenti resta confermato con priorità assoluta in attesa della costituzione delle classi di concorso specifiche.

 

11. Al fine di garantire la continuità didattica, i docenti già utilizzati presso i licei musicali ordinamentali in attuazione del presente C.C.N.I. hanno diritto a domanda alla conferma con priorità, sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’anno scolastico 2014/2015. Sulle eventuali nuove disponibilità le utilizzazioni sono effettuate, anche per il completamento dell’orario dei docenti confermati, ivi compresi i docenti titolari in altra provincia, sulla base della posizione occupata in graduatoria. Tra essi precedono coloro che risultano appartenere a classi di concorso in esubero.

 

12. I docenti in esubero privi di sede di titolarità e utilizzati parzialmente sui nuovi insegnamenti dei licei musicali in attuazione del presente articolo, ai fini di un eventuale completamento dell’orario di cattedra, possono essere utilizzati anche in altra classe di concorso esclusivamente nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado sulla base dei criteri previsti al comma 3 del precedente art. 2.

 

13. Nell’anno scolastico 2015/2016 l’insieme delle operazioni di utilizzo sui licei musicali, in base a quanto previsto nel presente articolo, dovranno quindi essere effettuate nel rispetto dell’ordine delle operazioni come di seguito indicate.

 

ORDINE DELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE NEI LICEI MUSICALI

 

1 Conferma dei docenti impiegati nella specifica disciplina negli anni 2009/10 e precedenti nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale. Comma 10

 

2 Conferma, a domanda, sulla disciplina di insegnamento dei docenti già utilizzati per l’a.s. 2014/2015 , sul posto o sulla quota orario assegnata nel suddetto anno scolastico Comma 11

 

OPERAZIONI RELATIVE A

“ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE” E “LABORATORIO DI MUSICA DI INSIEME”

 

3 Utilizzazione sulle nuove disponibilità ivi compreso il completamento dell’orario dei docenti confermati anche provenienti da altra provincia ed in base alla posizione occupata in graduatoria, dei docenti titolari, in provincia, delle classi di concorso A031, A032 e A077 in possesso dei titoli previsti nella nota prot. n. A00DPER 3119 del 1.4.2014 - allegato E, nota (1) - tabella licei, nonché dei docenti titolari, in provincia, della classe di concorso A031, con almeno 180 giorni di servizio in un anno scolastico prestato per l’insegnamento dello strumento musicale prestato negli ex istituti magistrali. Coloro che risultano appartenere a classi di concorso in esubero hanno la precedenza.

Commi 1, 2, 4, 5 e 7 Titolari nella provincia

 

4 Utilizzazione sulle nuove disponibilità ed in base alla posizione occupata in graduatoria dei docenti titolari, fuori provincia, delle classi di concorso A031, A032 e A077 in possesso dei titoli previsti nella nota prot. n. A00DPER 3119 del 1.4.2014 – allegato E nota (1) - tabella licei, nonché dei docenti titolari, fuori provincia ,della classe di concorso A031, con almeno 180 giorni di servizioin un anno scolastico prestato per l’insegnamento dello strumentomusicale prestato negli ex istituti magistrali. Coloro che risultano appartenere a classi di concorso in esubero hanno la precedenza. Commi 1, 2, 4, 5 e 7Titolari in altra provincia

 

5 Utilizzazione dei docenti titolari in provincia nella classe di concorso 77/A, in possesso di diploma di conservatorio nello specifico strumento, con almeno 3 anni di servizio nella classe di concorso A077 in numero pari all’esubero presente in provincia per le classi di concorso A031, A032 e A077

Comma 8, prima parte Titolari nella provincia

 

6 Accantonamento di un numero di posti pari ai docenti inseriti nelle graduatorie permanenti o di istituto per le classi di concorso A031 o A032 o A077 in possesso dei requisiti di cui alla nota prot. n.A00DPER 3119 del 1.4.2014 – allegato E (1) - tabella licei, che abbiano prestato servizio specifico per almeno un anno scolasticonei licei musicali ordinamentali di cui al D.P.R. 89/2010.

Comma 8, secondo periodo

 

7 Utilizzazione dei docenti titolari, in provincia, nella classe di concorso 77/A, in possesso di diploma di conservatorio nello specifico strumento, con almeno 3 anni di servizio nella classe di concorso A077.

Comma 8, secondo periodo Titolari nella provincia

 

8 Utilizzazione dei docenti titolari, fuori provincia, nella classe di concorso 77/A, in possesso di diploma di conservatorio nello specifico strumento, con almeno 3 anni di servizio nella classe di concorso A077.

Commi 4, 5 e comma 8, secondo periodo Titolari in altra provincia

 

OPERAZIONI RELATIVE A

“STORIA DELLA MUSICA”; “TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE”; “TECNOLOGIE MUSICALI

 

3bis Utilizzazione sulle nuove disponibilità ivi compreso il completamento dell’orario dei docenti confermati anche

provenienti da altra provincia ed in base alla posizione occupata in graduatoria, dei docenti titolari, in provincia, delle classi di concorso A031, A032 e A077 in possesso dei titoli previsti nella nota prot. n. A00DPER 3119 del 1.4.2014 - allegato E – tabella licei note 2, 3 e 4. Coloro che risultano appartenere a classi di concorso in esubero hanno la precedenza.

Commi 1, 2, 4 e 5  Titolari nella provincia

 

4bis Utilizzazione sulle nuove disponibilità ed in base alla posizione occupata in graduatoria, dei docenti titolari, fuori provincia, delle classi di concorso A031, A032 e A077 in possesso dei titoli previsti nella nota prot. n. A00DPER 3119 del 1.4.2014 – allegato E - tabella licei note 2, 3 e 4. Coloro che risultano appartenere a classi di concorso in esubero

hanno la precedenza.

Commi 1, 2, 4 e 5 Titolari in altra provincia

 

OPERAZIONI RELATIVE A “STORIA DELLA MUSICA”

 

5 bis Utilizzazione dei docenti, in esubero, titolari in provincia, nella classe di concorso 31/A, in possesso di diploma in didattica della musica congiunto a diploma di conservatorio e diploma di maturità.

Commi 4, 5 e 9 Titolari nella provincia

 

6 bis Utilizzazione dei docenti, in esubero, titolari fuori provincia, nella classe di concorso 31/A, in possesso di diploma in didattica della musica congiunto a diploma di conservatorio e diploma di maturità.

Commi 4, 5 e 9Titolari in altra provincia

 

Note

1- Le operazioni di cui ai punti 1 e 2 possono riguardare anche i docenti titolari di sostegno e già utilizzati sui licei musicali.

2- Tenuto conto delle peculiarità delle utilizzazioni presso i licei musicali e coreutici, non devono essere prese in considerazione  le precedenze previste dall’art. 8 del presente CCNI sulle utilizzazioni.

 

Per il piano di studi di ciascuna disciplina  consultare l’Allegato E  di cui al presente articolo 6 bis.

 

I posti nei licei musicali e coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione (2) non sono disponibili per le operazioni di

mobilità fino a quando non verranno definiti i corrispondenti titoli di accesso.

(2)Liceo musicale: esecuzione e interpretazione; teoria, analisi e composizione; storia della musica; laboratorio di musica

d’insieme; tecnologie musicali.

Liceo coreutico: storia della danza; storia della musica; tecniche della danza; laboratorio coreutico; laboratorio

coreografico; teoria e pratica musicale per la danza.

(a) Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 8.

* con Informatica al primo biennio

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

(1) In fase transitoria concorrono all’insegnamento di Esecuzione e Interpretazione nonché di Laboratorio di musica

di insieme i docenti diplomati di conservatorio nello specifico strumento (ivi compreso il canto), abilitati per le classi

di concorso 31/A e 32/A e che abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o

nei corsi ordinamentali di liceo musicale; concorrono altresì i docenti forniti di abilitazione per la classe 77/A purché

in possesso di diploma di conservatorio sullo specifico strumento e che abbiano già prestato servizio nei corsi

sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale.

(2) In fase transitoria concorrono all’insegnamento di Tecnologie musicali i docenti abilitati per le classi di concorso

31/A, 32/A e 77/A purché in possesso del: Diploma accademico di II livello in Musica, scienza e tecnologia del

suono di cui al D.M. 462/03; Diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico di cui al D.M. n. 1

dell’8.1.2004; Diploma accademico di II livello “musica elettronica e tecnologie del suono” di cui D.M. 39 del

12.3.2007; Diploma di “Musica elettronica” (vecchio ordinamento); Qualsiasi diploma accademico di II livello

(conservatorio) purché il piano di studio seguito abbia compreso almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie

audiodigitali e/o della musica elettronica.

(3) In fase transitoria concorrono all’insegnamento di Teoria e analisi e composizione i docenti abilitati per le classi

di concorso 31/A, 32/A e 77/A purché in possesso del diploma di vecchio ordinamento o di diploma accademico di

II livello in: - composizione; - direzione di orchestra;- organo e composizione organistica;-musica corale e

direzione del coro;- strumentazione per banda. .

(4) ) In fase transitoria concorrono all’insegnamento di Storia della musica i docenti abilitati per le classi di concorso

31/A, 32/A e 77/A Purché in possesso della laurea in musicologia e beni musicali (laurea magistrale classe LM-45- o

titoli equiparati ai sensi del D.I. del 9 luglio 2009 (pubbl. G.U. 7.10.2009, n.233 ) congiuntamente a diploma di

conservatorio )

N.B. è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei

limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

Art. 6 ter – Diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria

1. Ai fini della diffusione della cultura e della pratica musicale nelle scuole primarie, anche consorziate in

rete, individuate dagli Uffici Scolastici Regionali in attuazione del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011, sono

prioritariamente utilizzati, a domanda e nel rispetto dell’orario contrattuale, i docenti interni alla scuola

che siano in possesso dei requisiti previsti all’art. 3 (1) del suddetto decreto, graduati in base alla tabella

di valutazione Allegato 1 – Tabella del personale docente ed educativo.

2. In assenza di personale docente interno disponibile in possesso dei requisiti, si utilizzano i docenti

secondo il seguente ordine di priorità:

- docenti che ne fanno richiesta, se appartenenti alle classi di concorso in esubero, nell’ambito delle classi

31/A, 32/A e 77/A;

- docenti di cui all’art. 2 comma 1 lettera n) del presente C.C.N.I. che ne abbiano fatto domanda in ambito

provinciale, graduati in base alla tabella di valutazione Allegato 1 – Tabella del personale docente ed

educativo.

3. I posti che si liberano per effetto delle utilizzazioni di cui ai commi 1 e 2 vanno ad incrementare il piano

delle disponibilità di cui all’art. 3 del presente C.C.N.I. per le operazioni di utilizzazione del personale

docente nella stessa tipologia di posto o classe di concorso.

4. Si precisa che l'insegnamento curricolare della musica nella scuola primaria, di cui all'art. 2 del DM 8/11,

può essere affidato ai docenti della scuola primaria, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 del

medesimo decreto, al di fuori delle classi assegnate come titolare di posto comune, esclusivamente su

base volontaria.

__________________________

(1) Si riporta l’art. 3 del D.M. n. 8 del 31.1.2011.

Art. 3

1. Nelle more della definizione di specifici percorsi formativi destinati alla specializzazione in musica del

personale docente della scuola primaria, si farà riferimento al possesso di uno o più dei seguenti titoli

conseguiti presso istituzioni dell’alta formazione musicale:

a) diploma quadriennale in didattica della musica;

b) diploma biennale di cui al decreto ministeriale 28 settembre 2007 n. 137;

c) diploma accademico di secondo livello;

d) diploma conseguito secondo l’ordinamento previgente il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio

2005, n. 212;

e) diploma accademico di primo livello;

f) diploma accademico specifico in didattica della musica o in musica per l’educazione conseguito all’estero

presso istituzione di alta formazione musicale il cui titolo finale è equiparato secondo la normativa vigente.

2. Nell’ambito degli accordi di rete di cui all’articolo 2, possono, altresì, essere utilizzati docenti delle classi di

concorso A031, A032 e A077 nell’ambito dell’organico assegnato, purché l’utilizzo di detto personale non

produca esuberi nell’organico destinato alla scuola primaria.

3. Il possesso dei titoli di cui al comma 1 e al comma 2 è completato dalle specifiche attività formative di cui

all’articolo 11, al fine di integrare le competenze musicali con le specifiche esigenze didattiche connesse

all’insegnamento nella scuola primaria.

 

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Graduatorie d’Istituto per i licei musicali 

All’art. 5 comma 8 del DM 353/14,  valido per le supplenze del triennio 2014/2017 , si prevede che debbano essere stilate le graduatorie anche per le materie di indirizzo del Liceo Musicale: “Esecuzione e Interpretazione”, “Laboratorio di Musica d’insieme”, “Storia della musica”, “Tecnologie musicali”, ” Teoria, analisi e composizione”, evitando così le graduatorie bandite dai singoli licei, ormai superate.

Come noto, in mancanza di specifiche classi di concorso, si utilizzano ancora requisiti d’accesso transitori per l’individuazione dei

docenti

Ma vediamo in sequenza la previsione normativa:

· Entro il 23 giugno 2014  gli aspiranti interessati hanno presentato la normale domanda di inserimento nella seconda e terza fascia

di istituto per le classi di concorso A031 e/o A032 e/o A077, utilizzando, a seconda delle situazioni personali, i vari modelli cartacei

allegati del DM 353/14 (A1, A2, A/2bis).

· in sede di presentazione del modello B), online, per tutti gli aspiranti, compresi quelli inseriti nelle GaE, era prevista la

dichiarazione dei titoli di accesso, utili per poter insegnare una o più discipline di indirizzo del Liceo Musicale, secondo quanto

stabilito dalla specifica tabella di atipicità allegata alla nota 3119/14 (Tabella E – Allegato Licei).

Al momento dell’attivazione della procedura “on line” per il modello B, invece, con nota prot. n. 6805 del 4 luglio 2014

appositamente emanata è stato disposto che

 

 “In applicazione dell’art. 5 commi 8 e 9 del D.M. 353 del 23 maggio 2014, possono essere richieste, da parte dei docenti delle classi di concorso A031, A032 ed A077, le scuole con Sezioni di Liceo Musicale e/o Coreutico, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie dei nuovi insegnamenti di cui all’Allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89.”

 

In mancanza di successive disposizioni relative alla specificità degli insegnamenti di indirizzo e con riserva di fornire agli interessati ogni opportuna indicazione normativa sull’argomento, riteniamo opportuno “fotografare” la situazione ad oggi. 

Graduatorie di indirizzo per il Liceo musicale a Terni (per aprire passare il mouse sul titolo) 

Elenco Licei Musicali

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Trasferimenti e passaggi docenti e ATA 2015/2016

Scadenze

Personale docente ed educativo dal 26 febbraio 2015 al 16 marzo 2015.

 Personale A.T.A. dal 18 marzo 2015 al 15 aprile 2015.

Il MIUR ha pubblicato l'O.M. n. 4 del 24 febbraio 2015 prot. n. 145 e del contratto

collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 23 febbraio 2015 sulla mobilità del personale

docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2015/2016.  

N.B.:

Può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito provinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2013 o precedente. E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all’'art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto.

Può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2012 o precedente. E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto, ivi compreso il figlio che assiste il genitore con grave disabilità, pur non usufruendo, ai sensi dell’ art. 7 punto V) del presente contratto, della precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale.

Il personale docente ed educativo e ATA assunto con contratto a tempo indeterminato su sede provvisoria ( es.: dal 01/09/2014)  al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento contestualmente all’altro personale titolare nella provincia.

Il passaggio dall’uno all’altro ruolo può essere richiesto:

* nel ruolo della scuola dell'’infanzia, purché in possesso del titolo di studio e dell'’abilitazione specifica (1) all'’insegnamento nelle scuole dell’infanzia:

a) il personale insegnante delle scuole primarie;

b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale diplomato;

c) il personale educativo;

* nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione (1) all'’insegnamento nelle scuole primarie:

a) il personale insegnante delle scuole dell’'infanzia;

b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;

c) il personale educativo;

        * nel ruolo della scuola secondaria di I grado, purché in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista:

a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di secondo grado ed artistica;

b) il personale educativo;

            * nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado ed artistica, purché in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista:

a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo grado;

b) il personale educativo;

c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado ed artistiche che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato;

** (1) Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997.

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Riconoscimento del servizio pre ruolo svolto dai docenti in scuole dell'infanzia paritarie.

La Nota USR Umbria  sottolinea che la normativa (L. n. 62/2000 e nota MEF n. 69064 del 04/08/2010) pone una profonda e basilare differenza tra il servizio prestato presso le scuole materne e quello prestato presso le scuole elementari

Infatti rimane sicuramente valutabile il servizio pre ruolo svolto presso le scuole elementari (oggi primarie) non statali che hanno mantenuto lo status di scuola parificata, indipendentemente dal riconoscimento della parità.

Discorso differente deve, invece, essere fatto per le scuole materne , oggi scuole per l'infanzia.

Per quest'ultima tipologia, il riconoscimento del servizio pre ruolo prestato dal personale docente può avvenire solo e soltanto qualora sia stato svolto presso scuole statali o paritarie comunali. 

Non può essere, quindi, riconosciuto il servizio svolto presso scuole materne paritarie, ma private.

Organico funzionale. E' il grosso punto interrogativo delle operazioni di mobilità. E’ stata comunque prevista la riapertura del confronto per eventuali aggiustamenti della normativa.

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Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2015/2016 -Trasmissione schema di Decreto Interministeriale
(Nota prot. n. 6753 del 27 febbraio 2015)

Commissioni esami di stato

Il Miur pubblica la circolare n. 1665/2015 sulla formazione delle commissioni per gli Esami di Stato 2015. I commissari esterni dovranno presentare la domanda su Istanze on line dal 4 al 20 marzo 2015 ore 14.00

Personale che ha l’obbligo di presentare la scheda (Modello ES-1)

  • dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado;
  • i docenti –compresi i docenti-tecnico pratici  e gli insegnanti di arte applicata - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali:
    che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio;
    che insegnano materie rientranti nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
    che sono compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico;
    che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;
  • i docenti –compresi i docenti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado:
    che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio;
    che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli;
  • i docenti, non designati commissari interni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno dieci anni di ruolo in servizio presso istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado oppure provvisti di laurea almeno quadriennale e specialistica

I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno la facoltà di presentare la scheda di partecipazione alla commissione d’esame in qualità di presidenti e/o commissario esterno e possono essere designati commissari interni.

I docenti di sostegno possono essere designati commissari interni e hanno facoltà di presentare domanda per la nomina a presidente e commissario esterno (vedi punto 1.e. lettera a) criteri generali).

I docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale hanno la facoltà e non l’obbligo di partecipare all’esame quali presidenti, commissari interni o esterni.
Si richiama l’attenzione sul fatto che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina a commissario, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti.

Personale che ha facoltà di presentare la scheda (Modello ES-1 oppure Modello ES-2)

a) Hanno facoltà di presentare la scheda come presidenti:

  • i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
  • i professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
  • i ricercatori universitari confermati;
  • i direttori delle istituzioni A.F.A.M.;
  • i docenti di ruolo delle istituzioni A.F.A.M.;
  • i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata;
  • i dirigenti e i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso) secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3,lettera f) della legge n. 425/1997;
  • i docenti di sostegno che siano in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007. Non possono presentare domanda di partecipazione alle commissioni in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità che vanno ad esame di Stato, dovendo i docenti medesimi prestare assistenza durante gli esami (cfr. art.6, comma 1 DPR 23 luglio 1998,n.323);
  • i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni;
    i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso) (cfr. DM n.6 del 17 gennaio 2007,articolo 5, comma 1, lettera i).

Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di presidente dall'art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

b) Hanno la facoltà di presentare la scheda come commissari esterni:

  • i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata;
  • i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione, che, prima di svolgere l’attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6, del 17 gennaio 2007. Non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato per commissario esterno, come già precisato per nomina a presidenti, i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico alunni con disabilità, che vanno ad esame di Stato, dovendo i medesimi docenti prestare assistenza durante l’esame (cfr. art.6, comma 1, DPR 23-7-1998,n.323);
  • i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni;
  • i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 posseduta (cfr. DM n.6 del 17 gennaio 2007, articolo 6, comma 1, lettera d);
  • i docenti di ruolo nella scuola secondaria di primo grado, utilizzati per l’intero anno scolastico su scuola secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento (“assimilati” allo posizione giuridica “H” di cui all’allegato 6 alla presente circolare);
  • i docenti che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di
    abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 alle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

Il personale a) e b) di cui sopra, non in costanza di rapporto di servizio, deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della nomina; il personale medesimo può presentare la scheda secondo il modello ES-1 all’ambito territoriale provinciale della provincia di residenza.

Scarica la circolare e gli allegati

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Con il Decreto Ministeriale 39 del 29 gennaio 2015, il Miur ha individuato le materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e le materie affidate ai commissari esterni.