18/07/2012

Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 (per aprire, passare il mouse sul testo a sx)

Obbligo alla iscrizione on line degli alunni

“28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di

ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on

line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.”

Pagelle elettroniche

“29. A decorrere dall.’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la

pagella degli alunni in formato elettronico.

30. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa

disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta

comunque fermo il diritto dell.’interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del

documento redatto in formato elettronico.”

Registri elettronici

“31. A decorrere dall.’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano

registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.”

Tesoreria unica – Fondo d’Istituto gestito dalla Tesoreria centrale dello Stato

“33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge

29 ottobre 1984, n. 720.”

Supplenze temporanee controllate e pagate dal MEF

“38. All.’articolo 4, comma 4-septies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con

modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole .“fatta eccezione per.” sono sostituite

dalla seguente .“compreso.” e le parole da .“, le cui competenze fisse.” sino alla fine del comma

sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell.’istruzione, dell.’università e della ricerca

provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed

effettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura

anormalmente alta in riferimento al numero di posti d.’organico dell.’istituzione scolastica.”

Mense scolastiche

“41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all.’articolo 3 della

legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che

accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all.’anno scolastico che ha termine

nell.’anno finanziario di riferimento.”

art.14

Visite fiscali – contributo alle Regioni

“27

5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al

rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul

personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie

locali. “

Transito nei profili ATA di personale docente inidoneo

(tale personale conserva la retribuzione in godimento, ma incorre nel blocco di tale

retribuzione in quanto l’inquadramento nei ruoli del personale ATA non gli consentirà di

maturare le posizioni economiche successive proprie della figura docente)

“13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di

salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente

transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente

amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili

nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di

altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante

assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo

conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per

motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della

commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico,

prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.”

Utilizzazione nella provincia di titolarità del docente di ruolo in esubero

17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità

e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui

presta servizio, è assegnato per la durata dell.’anno scolastico un posto nella medesima provincia,

con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:

a) posti rimasti disponibili in altri gradi d.’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il

docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all.’insegnamento, purché il

medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l.’accesso

all.’insegnamento nello specifico grado d.’istruzione o per ciascuna classe di concorso;

b) posti di sostegno disponibili all.’inizio dell.’anno scolastico, nei casi in cui il dipendente

disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito

corso di formazione;

c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi

dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che

si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi

diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;

d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l.’anno scolastico, prioritariamente assegnati al

personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in

situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a

disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi

delle precedenti lettere;

e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a

disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili

nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano

applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;

19. Per la durata dell.’utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma

precedente percepisce lo stipendio proprio dell.’ordine di scuola in cui è impegnato, qualora

superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata

dall.’istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine

assegnata all.’istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo

dei ruoli di spesa fissa.

Indennità di funzioni superiori al “vice preside” ?

22. Il comma 5 dell.’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel

senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di

funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell.’esonero o semiesonero ai sensi

dell.’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito

esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la

specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell.’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl

relativo al personale scolastico.