18/07/2012
Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 (per aprire, passare il mouse sul testo a sx)
Obbligo alla iscrizione on line degli alunni
“28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on
line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.”
Pagelle elettroniche
“29. A decorrere dall.’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la
pagella degli alunni in formato elettronico.
30. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa
disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta
comunque fermo il diritto dell.’interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del
documento redatto in formato elettronico.”
Registri elettronici
“31. A decorrere dall.’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano
registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.”
Tesoreria unica – Fondo d’Istituto gestito dalla Tesoreria centrale dello Stato
“33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge
29 ottobre 1984, n. 720.”
Supplenze temporanee controllate e pagate dal MEF
“38. All.’articolo 4, comma 4-septies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole .“fatta eccezione per.” sono sostituite
dalla seguente .“compreso.” e le parole da .“, le cui competenze fisse.” sino alla fine del comma
sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell.’istruzione, dell.’università e della ricerca
provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed
effettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura
anormalmente alta in riferimento al numero di posti d.’organico dell.’istituzione scolastica.”
Mense scolastiche
“41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all.’articolo 3 della
legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che
accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all.’anno scolastico che ha termine
nell.’anno finanziario di riferimento.”
art.14
Visite fiscali – contributo alle Regioni
“27
5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al
rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul
personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie
locali. “
Transito nei profili ATA di personale docente inidoneo
(tale personale conserva la retribuzione in godimento, ma incorre nel blocco di tale
retribuzione in quanto l’inquadramento nei ruoli del personale ATA non gli consentirà di
maturare le posizioni economiche successive proprie della figura docente)
“13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di
salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente
transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente
amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili
nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di
altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante
assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della
commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico,
prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.”
Utilizzazione nella provincia di titolarità del docente di ruolo in esubero
17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità
e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui
presta servizio, è assegnato per la durata dell.’anno scolastico un posto nella medesima provincia,
con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d.’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il
docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all.’insegnamento, purché il
medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l.’accesso
all.’insegnamento nello specifico grado d.’istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all.’inizio dell.’anno scolastico, nei casi in cui il dipendente
disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito
corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi
dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che
si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi
diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l.’anno scolastico, prioritariamente assegnati al
personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in
situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a
disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi
delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a
disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili
nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano
applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;
19. Per la durata dell.’utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma
precedente percepisce lo stipendio proprio dell.’ordine di scuola in cui è impegnato, qualora
superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata
dall.’istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine
assegnata all.’istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo
dei ruoli di spesa fissa.
Indennità di funzioni superiori al “vice preside” ?
22. Il comma 5 dell.’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel
senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di
funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell.’esonero o semiesonero ai sensi
dell.’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito
esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la
specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell.’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl
relativo al personale scolastico.