Somministrazione farmaci .... un problema di
assoluta attualità..
Sempre più spesso il personale della scuola, docente ed ATA viene chiamato a supplire le carenze del sistema¡
Il personale docente ed ATA viene così invitato a prestare sugli alunni interventi para sanitari in assenza di cognizioni necessarie alla somministrazione di farmaci che possono determinare effetti decisamente infausti in caso di malaugurato errore ..
E il caso ad es. dei farmaci anti epilettici da somministrare per via anale, nella dose e nel momento idonei alla tutela della salute dell' alunno.. o quelli da iniettare per il diabete.
Il personale della scuola, nemmeno a seguito della frequenza di un corso sulla sicurezza o sul primo soccorso può ritenersi formato per tali adempimenti.
Una somministrazione - comunque intesa e soggetta a repliche più o meno ricorrenti - di farmaci senza la competenza necessaria, non può che determinare una responsabilità da parte del docente/ATA eventualmente resosi indisponibile, cui non farebbe riscontro alcun beneficio per l'alunno, inutilmente esposto ai rischi di un intervento che potrebbe mettere in pericolo la sua salute.
Eppure, nonostante le varie convenzioni stipulate a livello di USR di tutta Italia, le pressioni dei Dirigenti Scolastici spesso determinano una assunzione coatta di responsabilità da parte del personale che non garantisce né i diritti e le aspettative dell'alunno a rischio , né le certezze normative di chi - non avendone titolo, né prescrizione contrattuale, va ad assumersi responsabilità di tipo civile e penale.
Un esempio: se il docente per distrazione dimenticasse la prescrizione o sbagliasse dose.. risulterebbe paradossalmente colpevole di un comportamento rispetto al quale ha deciso di offrire una disponibilità peraltro normativamente non obbligatoria.
Una responsabilità sul piano civile e penale come sopra citato che a livello di istituzione scolastica riguarda invece altri soggetti.
Il compito di gestire le modalità della somministrazione dei farmaci a scuola spetta in ogni caso al dirigente scolastico e le soluzioni individuabili sono diverse ed in conformità comunque alle linee guida che non sembrano essere molto conosciute
Secondo quanto contemplato nella nota MIUR 2312 del 25/11//2005,
¡§I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; concedono,
dove richiesta, l'autorizzazione all¡¦accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, od a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.
e pertanto
¡§Qualora nell´edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l´assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell´ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all´individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.¡¨
i dirigenti scolastici possono provvedere all´attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada)...
I colleghi dunque non cedano a ricatti e pressioni morali in quanto esiste un preciso ordine di gerarchia e di priorità delle responsabilità, che vede gli operatori scolastici coinvolti solamente in ipotesi residuale e comunque volontaria: la famosa disponibilità
A conferma, PROTOCOLLO DI INTESA A LIVELLO DI USR UMBRIA, sancisce che ¡V per tali adempimenti ¡Vdevono ¡V comunque ¡V ricorrere due requisiti essenziali, quali: disponibilità e formazione¡K e dunque dispone:
..a fronte di specifica richiesta/autorizzazione dei genitori degli alunni o di chi ne eserciti la potestà genitoriale (in seguito genitore) e di prescrizione, certificazione del pediatra di libera scelta (PLS), del medico di medicina generale (MMG) o specialista Ospedaliero, nel caso di specifiche patologie già riconosciute nell¡¦alunno che si manifestano in modo acuto e non prevedibile, così come dai successivi articoli, il dirigente scolastico individua il personale scolastico che, avendone dato la disponibilità e che opportunamente formato dalle Aziende USL, interviene, se necessario, anche con la somministrazione di farmaci previamente consegnati dai genitori e custoditi a scuola.
Nessuno è obbligato a frequentare il corso per la somministrazione dei farmaci, né ad imparare a fare iniezioni, né a somministrare farmaci a nessuno, tantomeno agli alunni¡
Due importanti sentenze indicano la necessità di attivazione da parte delle scuole , in ossequio e secondo le modalità indicate nelle Linee guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico¡¨.
· La numero 2779 del febbraio 2002 del Tribunale del lavoro di Roma, che ha stabilito che un alunno riconosciuto in situazione di handicap grave a causa di un'allergia che si manifesta in modo improvviso e imprevedibile ha diritto ad avere, per tutta la durata delle lezioni, l'assistenza di un infermiere dell'Asl che possa riconoscere i sintomi dell'allergia e prevenire, con la immediata somministrazione di farmaci, gravi rischi alla salute.
· la numero 1028 del 22 giugno 2011: il Tar della Sardegna ha condannato il MIUR e il dirigente scolastico di una scuola dell'infanzia frequentata da un bambino autistico con crisi epilettiche. Durante l¡¦anno scolastico il
bambino era rimasto a casa in quanto la scuola aveva lasciato inattuate tutte le iniziative a tutela del diritto allo studio, nonostante la disponibilità dichiarata da un docente e la possibilità di coinvolgere gli organi competenti:
ASL, Comune
Le linee guida infatti indicano ruoli, prassi e procedure ma non mancano casi di inadempienze¡
Si confrontino anche:
Protocollo Toscana
Protocollo Emilia Romagna
Protocollo Venezia
Protocollo Brescia
U.S.P. di Torino ¡V Circolare n° 219 del 21/03/2012
U.S.R. per l¡¦Emilia Romagna ¡V Nota prot. n° 2726 del 04/04/2012
La somministrazione di farmaci da parte di DOCENTI O ATA presuppone insomma una disponibilità
dichiarata da parte di tale personale, in mancanza della quale la responsabilità di reperire nuove soluzioni torna sul Dirigente scolastico.
Qualora il D.S. dovesse attuare forme di precettazione, dovrà specificarne in forma scritta- le motivazioni giuridiche, onde permettere al personale in tal modo coinvolto, la propria legittima tutela nelle sedi competenti.
Al fine di permettere al personale docente ed ATA di porre argine e non cedere alle pressioni ed alla disinformazione fornite a livello scolastico sull¡¦argomento onde ¡§strappare¡¨ una ¡§disponibilitࡨ non contemplata
nemmeno a livello di CCNL, forniamo ulteriori necessari supporti normativi, come di seguito indicato.
L'¡¦art 20 comma 2 lettera h) del D.L.gvo 81/2008 rende obbligatoria la partecipazione di tutto il personale docente ed ATA ai corsi sulla sicurezza.
In base all’art. 18 fra i compiti inderogabili del Dirigente scolastico si annovera:
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
Il “primo soccorso” è quello che viene attuato in caso di evento fortuito che metta in pericolo l’incolumità del soggetto in attesa comunque del 118 che attua il “pronto soccorso” sanitario.
Nel caso della somministrazione di farmaci non si tratta di “primo soccorso” in quanto viene introdotto a scuola un soggetto “a rischio” di ricorrenza di eventi acuti della patologia congenita o contratta che prevede interventi di tipo sanitario, invasivi e devastanti in caso di errore materiale dell’addetto che abbia fornito la propria disponibilità.
Nè serve richiamare il reato di omissione di soccorso”, ai sensi dell’articolo 593 del codice penale, poi modificato art. 1 della legge numero 72 del 9 aprile 2003.
Le ipotesi infatti ivi contemplate riguardano situazioni limite riguardanti emergenze impreviste ed imprevedibili connesse ad incidenti, con riferimento al decreto legislativo 285/92 (nuovo codice della strada) ) per le quali legittimamente si attua un “primo soccorso” in attesa del 118.
Art. 593 Omissione di soccorso “Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. (1) Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità. “
art. 1 della legge numero 72 del 9 aprile 2003 ……………….. omissis ………… “Chiunque non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente ..di prestare soccorso alle persone ferite…….”
In ogni caso l’eventuale ipotesi di omissione di soccorso - intesa comunque “latu sensu” – va a configurarsi non in correlazione alla dichiarazione di indisponibilità del singolo, ma piuttosto alla mancata predisposizione degli atti e delle iniziative necessarie all’inserimento dell’alunno in situazione di rischio da parte della scuola, attraverso gli organismi preposti sul territorio..
Del resto:
• in situazione di emergenza ciascuno si adopera per fornire il proprio aiuto a chi è in difficoltà in attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati o predisposti a livello di istituzione scolastica.
• La “fictio iuris” della presunta omissione di soccorso, lascia invece il posto – nel caso della disponibilità dichiarata a prestare una mansione non prevista dal CCNL- alla configurazione di un “rischio elettivo” da parte del lavoratore che – in caso di evento infausto – potrebbe non essere indennizzabile da parte della assicurazione.
Chissà perché, richiamando l’eventuale omissione di soccorso e relativi articoli di legge si dimentica di prendere in esame altri articoli del codice, eventualmente ricorrenti secondo i casi:
Art. 348. Abusivo esercizio di una professione.
Art. 582. Lesione personale………
(Applicabile, fra l'altro, in caso di soccorso effettuato senza le opportune competenze o con
imperizia. Lo stesso dicasi per i due articoli seguenti)
Art. 589. Omicidio colposo.
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona ……….
Art. 590. Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale …(n.d.r.: per errore, imperizia)…..
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Un autorevole nota a livello di USR LAZIO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VITO
RMIC8AN002
Viale Trento e Trieste, 30 ƒv 069571029/58 fax 0695479212
RMIC8AN002@istruzione.it ƒx RMIC8AN002@pec.istruzione.it ƒª www.scuolesanvitoromano.it
Prot.n.° 2089/B49 San Vito Romano,09.10. 2012
CIRCOLARE
N°26 AI DOCENTI / AL
PERSONALE ATA
Oggetto:
somministrazione farmaci a scuolaIn riferimento ai numerosi quesiti circa la possibilità di somministrare farmaci agli allievi durante l’attività didattica e loro permanenza a scuola, va ribadito che l’auto assunzione e la somministrazione di farmaci agli allievi in custodia al
personale scolastico è, di norma, vietata.
La mancata somministrazione di farmaci da parte del personale scolastico, compresi i farmaci salvavita, non configura in alcun modo la fattispecie di omissione di soccorso.
In presenza di un infortunio o malore, anche di tipo ricorrente e noto, occorre infatti seguire le procedure di Primo soccorso indicate nelle Piano di emergenza in atto nell’Istituzione Scolastica, tali procedure in genere prevedono il ricorso agli Addetti al Primo soccorso (cui non sono consentiti interventi che richiedono cognizioni specialistiche di tipo sanitario) e quando necessario, la chiamata al soccorso pubblico di emergenza (118).
In considerazione del fatto che in molte situazioni (siano esse o meno di emergenza sanitaria) la somministrazione di farmaci possa rappresentare un elemento discriminante la salute ed il benessere dell’allievo all’interno della scuola ed al fine di tutelarne
il diritto allo studio, è stata definita dal Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero della Salute, una specifica procedura che consente, con un protocollo ben definito, la somministrazione di farmaci all’interno dell’Istituzione Scolastica con particolare riferimento ai cosiddetti farmaci “salvavita”. (Min. P.I. prot 2312 del 2005)
In tale evenienza, qualora non sia possibile l’intervento diretto e tempestivo da parte dei genitori o affidatari degli allievi e non sia stata da loro richiesto a tal fine l’accesso nell’edificio scolastico,
è possibile la somministrazione di farmaci da parte del personale scolastico a condizione che:
· si renda volontariamente disponibile,
· abbia frequentato i corsi di formazione per Addetti al Primo soccorso e, qualora necessario, i corsi di formazione alla somministrazione di farmaci salvavita a cura delle AUSL competenti,
· l’intervento non richieda specifiche cognizioni sanitarie o metta in campo discrezionalità tecniche da parte del somministratore.
La somministrazione dei farmaci da parte del predetto personale è subordinata ad una richiesta da parte dei genitori o affidatari dell’allievo, che forniranno il farmaco, accompagnata da una certificazione medica relativa allo stato di salute dell’allievo ed al
farmaco da utilizzare, unitamente ad un “vademecum sanitario” che indichi chiaramente:
· le modalità di conservazione del farmaco,
· la sintomatologia che richiede la somministrazione del farmaco,
· la posologia e le modalità di somministrazione,
· i possibili effetti collaterali ed gli interventi necessari per affrontarli
In tale evenienza il personale resosi disponibile alla somministrazione, se avrà seguito le indicazioni del “vademecum sanitario”, sarà in ogni caso esente da responsabilità di ordine civile.
Si ringrazio per la fattiva collaborazione. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Patrizia MARINI
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“Repetita iuvant..”
ovvero.. .. piccole dosi di “estratto” contrattuale a tutela dei legittimi interessi di ciascun DOCENTE…
Attività funzionali
Il CCNL vigente fissa limiti massimi ( fino a quaranta ore annue) per l’espletamentodi ciascuna tipologia di attività funzionali..
Non abbiate timore di verificare in sede di Collegio dei docenti il piano annuale delle attività..!!
In caso di “ part time” o di cattedre articolate su più scuole, dovrà applicarsi un criterio proporzionale.. con esclusione di ogni ipotesi di recupero ore da un gruppo all'altro ( v. sotto..)
Art.29 CCNL 29/11/2007 - Quadriennio giuridico 2006/2009 - ATTIVITà FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO
“1. L’attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
c. lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d' istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.”
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Indennità per funzioni superiori personale docente
Il pagamento dell¡¦indennità di funzioni superiori ai docenti in caso di sostituzione del Dirigente scolastico per periodi superiori ai 15 giorni continuativi è sancito nel contratto e nel Programma annuale 2012:
· art . 146 del CCNL 2007 NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI
1) In applicazione dell¡¦art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l¡¦eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola.¡¨¡K¡K¡K¡K¡K¡K..ai soli fini della determinazione dell¡¦importo dell¡¦indennità di funzioni superiori, dell¡¦indennità di direzione e di reggenza l¡¦art. 69 del CCNL 4.08.95, l¡¦art.21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l¡¦art 33 CCNI 31-8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola);
· Nota MIUR n. 9353 DEL 22-12-2011 PROGRAMMA ANNUALE 2012
¡§Per gli istituti contrattuali di cui all'art. 146 (CCNL), che non gravano sul FIS, non è prevista l'assegnazione di una risorsa finanziaria all'Istituzione scolastica.
In particolare, circa la sostituzione di un dipendente assente con altro soggetto cui si chiede di svolgere funzioni superiori, si richiama, tra l'altro, quanto disposto dall'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 in merito alla possibilità di adibire il prestatore di lavoro a mansioni proprie della qualifica superiore in caso di assenza del dipendente, fermo restando la necessità di disporre della copertura finanziaria, che per l'indennità in questione, come detto, non è assegnata a codesta istituzione scolastica. ( n. d. r : ma all¡¦Amministrazione dello Stato) (n. d. r : opzione A )
Peraltro, a tal riguardo giova ribadire che la disposizione di cui al citato art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, sanziona con la nullità l'eventuale assegnazione disposta al di fuori dei casi di cui al comma 2, con correlata responsabilità del dirigente che l'ha ordinata.
Quanto sopra fatta salva naturalmente la possibilità per i dirigenti scolastici di avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti collaboratori, la cui attività è retribuibile, in sede di contrattazione di istituto, a carico del FIS (cfr. art. 34 CCNL). ( n. d. r : opzione B )
Nel caso di posto in organico del DSGA vacante, disponibile e non copribile con supplenti annuali per esaurimento delle relative graduatorie, la copertura finanziaria per la relativa indennità è presente sul bilancio dell'Amministrazione - non quindi su quello della scuola - sui capitoli destinati al pagamento degli stipendi del personale scolastico di ruolo. Pertanto, sarà cura della scuola inviare il relativo provvedimento di variazione dello stato giuridico alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, al fine di consentire il pagamento dell'indennità medesima congiuntamente al cedolino di stipendio.¡¨
L'¡¦incarico, di natura discrezionale, viene cioè emanato dal Dirigente Scolastico sotto la sua diretta responsabilità , secondo le due opzioni citate.
Il relativo provvedimento per la liquidazione del compenso deve essere inviato alla Ragioneria Provinciale , al fine di consentire il pagamento dell¡¦indennità nel cedolino di stipendio.
In caso di formale diniego al pagamento da parte della Ragioneria Provinciale dello Stato sarà possibile instaurare un contenzioso per la mancata liquidazione del compenso