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PENSIONE CON DECORRENZA 1/9/2016

Fissato al 22 gennaio 2016 il termine ultimo per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio ai fini del pensionamento per il personale della scuola (docenti/educatori e ATA). Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2015.

REQUISITI   ( nota MIUR 40816 del 21 dicembre 2015)

Si precisa: coloro che maturano l’età anagrafica, ma non possiedono il requisito di anzianità minima per la pensione, proseguono il rapporto di lavoro fino a quando non la maturano e – comunque - non oltre i 70 anni.

Personale che non ha richiesto accesso a pensione pur avendo maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa nel 2011 (al 31/12/2011)

Decreto legge 101/2013 art. 2 commi 4 e 5   (passare il mouse sul titolo) GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 31-8-2013 Serie generale - n. 204

 

 “4. L’.art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011  comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all’entrata in vigore del predetto articolo 24…

Ovvero..

 

..in pensione d’ufficio a settembre 2016,                                      

se in possesso dei requisiti pre Fornero                                          

al 31/12/2011                                                            e         requisito al 31/08/2016

limiti d’età                 a. 65 uomini

a. 61 donne                                       65 (con requisito servizio per pensione anticipata uomini  a. 42 m.10 -donne  a. 41 m.10 oppure pre Fornero)

con almeno 20 anni di contribuzione (15 se in servizio                      

al 31 dicembre 1992)                                                            

 

limiti di servizio       a. 40                                                 65

 

        quota 96         *        a.60 + s.36                                       65     41

  a.61 + s.35                                       66     40

(si sommano frazioni di età e di servizio)

…a domanda -             requisito   al 31/12/2016

                      65

con almeno 20 anni di contribuzione (15 se in servizio al 31 dicembre 1992)

Le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo possono accedere alla pensione con il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni.

In caso di scelta in tal senso le colleghe dovranno farsi fare una previsione seria circa la propria pensione che sarà in ogni caso di entità assolutamente modesta.

                                                           *******************

Quarta e sesta salvaguardia. N.B. : riguarda il personale che ha ricevuto da circa 30 giorni la comunicazione di tale diritto ed era in attesa di istruzioni operative per le formalità da espletare.

Con messaggio n. 6912 dell' Il novembre u.s., l'INPS ha predisposto l'invio delle certificazioni riguardanti i soggetti rientranti nella categoria di salvaguardati di cui all'articolo 11bis, commi l e 2, della legge n. 124 del 2013 (quarta salvaguardia) e all'articolo 2, comma l, lettera d), della legge n. 147 del 2014 (sesta salvaguardia), che erano state sospese per effetto del superamento del plafond inizialmente stabilito.

Tali comunicazioni fissano la decorrenza del diritto a pensione a decorrere dal l° settembre 2015. L'art. l, comma 264, della predetta legge di stabilità prevede che tali soggetti possano accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Pertanto, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche interessate dovranno consentire ai dirigenti scolastici e al personale del comparto scuola, beneficiari della suddetta salvaguardia, di presentare la domanda di cessazione in modalità cartacea al fine dell'inserimento al SIDI per la successiva convalida entro il termine fissato per l’inoltro delle domande di pensione decorrenti dal 01/09/2016: 22 gennaio.

La presentazione dell'istanza di cessazione è infatti adempimento necessario per la fruizione del diritto a pensione. Il collocamento a riposo avrà decorrenza dal primo giorno successivo alla cessazione dal servizio. E' fatta comunque salva la facoltà per i soggetti beneficiari di optare per la cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2016.

Settima salvaguardia (domanda pensione entro 1 marzo 2016)

Il DDL Stabilità 2016, ha previsto la possibilità - nel limite di ulteriori 2.000 soggetti - di accedere al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della L. 214/2011, ai lavoratori che nel corso del 2011:

  • siano stati in congedo ai sensi dell’art. 42 comma 5 TU n. 151/2001 – limitatamente ai casi di assistenza prestata ai figli.

Per accedere alla pensione con decorrenza 1° settembre 2016 occorre soddisfare i requisiti della previgente normativa rispetto a quelli previsti dall’attuale legge, ovvero:

  • pensione di vecchiaia – età 65 anni e 3 mesi e almeno 20 anni di contributi;
  • pensione di anzianità con il sistema “quote”:
  • quota 97 e 3 mesi (61 anni e 3 mesi di età con 36 anni di contributi - 62 anni e 3 mesi di età con 35 anni di contributi – altre combinazioni intermedie nel limite di quanto indicato);
  • pensione di anzianità con i 40 anni di contributi senza considerare l’età anagrafica.

La suddetta categoria di salvaguardati deve presentare istanza di accesso al beneficio alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Si resta in attesa del D.M. in applicazione di quanto indicato e per la tempistica circa la presentazione della relativa domanda di pensionamento sulla piattaforma istanze on line.