Operazione di immissioni in ruolo A.S. 2021 22 – USR UMBRIA

Sono pubblicati i posti residui, vacanti e disponibili, a valle delle procedure di mobilità del personale docente, per la Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I e II grado, utili per le operazioni di immissione in ruolo per l’Anno Scolastico 2021/22

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ELABORAZIONE AGORA
TERNI

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.......numeri e posti disponibili per l'accesso al ruolo o alle varie tipologie di nomine di competenza MIUR secondo le elaborazione di Cgil scuola e Cisl scuola

 

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Immissioni in ruolo docenti a.s. 2021/22, riguarderanno anche i precari con tre annualità di servizio negli ultimi dieci anni.  

Il Ministero parla di “almeno 36 mesi di

   servizio negli

ultimi dieci anni”.

Le assunzioni in ruolo del personale docente a.s. 2021/22 scuola dell’infanzia, primaria e secondaria (primo e secondo grado) avverranno da:

  1. GaE;
  2. concorso 2016
  3. concorso 2018

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, si aggiungeranno alle citate graduatorie quelle del concorso straordinario di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020,art. 59, integrate con i docenti che hanno superato la prova scritta con almeno 56/80, ovvero il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo

Si modifica in tal modo la struttura del concorso straordinario, che prevedeva la graduatoria dei vincitori ai quali spetta ruolo + abilitazione (docenti che hanno superato la prova con almeno 56/80 e si collocano nel numero dei posti a bando) e l’elenco non graduato, in cui venivano inseriti ai fini del solo conseguimento dell’abilitazione, i docenti che hanno superato la prova scritta con almeno 56/80 collocandosi oltre il numero dei posti a bando.

Tale modifica prescinde da un numero massimo di docenti da inserire in graduatoria. Tutti i docenti che saranno inseriti in graduatoria avranno diritto all’assunzione a tempo indeterminato, e il Ministero precisa “andranno in cattedra i vincitori del concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado in via di conclusione che saranno assunti anticipatamente rispetto ai tre anni inizialmente stabiliti”.

Assunzione precari da GPS

(che assumono una nuova fisionomia: "duplicato" delle GAE)

Al termine delle succitate operazioni, in caso di posti ancora vacanti e disponibili, il decreto sostegni-bis ha previsto che i predetti posti comuni e di sostegno vengano utilizzati, per il solo a.s. 2021/22, per le assunzioni dei precari inseriti nella prima fascia delle GPS, ove sono collocati rispettivamente i docenti abilitati *(posto comune) e specializzati (posto di sostegno). * (n.d.r.; anche diplomati magistrale)

La procedura delineata dal predetto decreto è la seguente:

-           assunzione a tempo determinato, sui posti rimasti vacanti dopo le suddette consuete operazioni di immissioni in ruolo, dei precari inseriti nelle GPS di prima fascia posto comune e sostegno;

-           assunzione a tempo determinato dei predetti docenti nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali risultano iscritti nella succitata prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi;

-           svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017;

-           prova disciplinare, cui accedono i docenti valutati positivamente al termine del predetto percorso di formazione e prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 107/2015; la prova è superata raggiungendo una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio;

-           assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, in seguito alla valutazione positiva del percorso annuale di formazione e prova e al superamento della prova disciplinare, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 (o, se successiva, dalla data di inizio del servizio) nella medesima scuola in cui il docente interessato ha prestato servizio a tempo determinato;

-           in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e prova, lo stesso va ripetuto ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 107/2015; in caso, invece, di mancato superamento della prova disciplinare, il docente decade dalla procedura, per cui il contratto a tempo determinato non potrà essere trasformato a tempo indeterminato.

Il MIUR fornirà le necessarie indicazioni operative

Requisiti

I requisiti, per accedere alla procedura di assunzione sopra descritta, sono i seguenti:

  1. inclusione nella prima fascia delle GPS posti comuni e di sostegno o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;        O.M..60/2020
  2. svolgimento su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, di almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali.

Calcolo annualità di servizio

Si precisa che:

  • le tre annualità di servizio, anche non continuative, devono essere state maturate entro il 2020/21, a partire dall’a.s. 2010/11;  
  • “hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso” (n.d.r.;  testo normativo)
  • il calcolo di un’annualità di servizio avviene ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/1999 / articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94

 “Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

Per annualità di servizio, dunque, bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).

                .. ma vediamo…in dettaglio…

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avviso

2 e 3 aprile prove d'accesso al sostegno- in arrivo bandi..

ITP partecipano col solo titolo di maturità

TFA sostegno 2020 – V ciclo… Le Università..

PROVE D’ACCESSO 2 E 3 APRILE

ABRUZZO

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

FRIULI V.G.

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

Milano Cattolica non c’è ancora una pagina dedicata

MARCHE

Molise

PIEMONTE

Agorascuola news

Titoli di studio – scheda MIUR

I titoli di studio previsti per l’accesso alle varie classi di concorso della scuola secondaria sono indicati nel DPR 19/2016 e DM 259/2017 ;

Nella Tabella A  , allegata al DPR 19/2016, sono riportate le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.

Nella Tabella B  , allegata al DPR 19/2016, sono riportate le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C  ( trasformatasi in B anno 2016 ) allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.

le modifiche contenute nel D.M. 259/2017 non riguardano tutte le classi di concorso, ma solo quelle riportate nell’allegato A, con particolare riferimento a “LICEO SPORTIVO” leggasi: LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO”; dove è scritto: “LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali” leggasi: “ LM11-Scienze per la conservazione dei beni culturali”.

... un pò di numeri dall'ambito nazionale
GAE_EE_L_2.pdf

GAE_SOST_EE_AA.pdf

GAE_P_COMUNE_EE_AA.pdf

Concorso docenti infanzia e primaria  

è stata resa nota la bozza del decreto relativa al concorso straordinario

Chi può partecipare?

- Diplomati magistrali o sperimentali linguistici entro l’a.s. 2001/02

- Laureati in Scienze della Formazione Primaria

- Per Sostegno, chi possiede la specializzazione

Si dovrà aver svolto, nel corso degli ultimi otto anni, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le scuole statali.

Quale programma è previsto?

Ci si dovrà preparare sul programma espresso dal DM 95, Allegato A, dove è necessario far riferimento non tanto alle Avvertenze generali quanto al programma specifico dell’ordine e grado di scuola o sostegno.

Quali prove sono previste?

La sola prova orale diviso in:

- Lezione simulata

- Colloquio sui contenuti della lezione e ai fini dell’accertamento

- Lingua (solo inglese per Primaria) a livello B2: lettura e parlato

Quali tempistiche?

Pubblicato il decreto in G.U., entro fine ottobre o inizio novembre, si dovrà attendere il bando da cui partiranno i 30gg per la scadenza iscrizioni.   Le graduatorie sono previste entro luglio 2019.

Dal CNPI - Parere espresso nella seduta del 9 ottobre 2018

Articolo 6 (Requisiti di ammissione)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1-quinquies, del Decreto Legge, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; b. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; c. per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria, oltre al possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b), è richiesto il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

(parere del CNPI : Art. 6 comma 1, lettera b: si propone di cancellare “diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguito presso gli istituti magistrali” in quanto la legge che ha istituito il concorso straordinario non prevede questo titolo tra quelli utili per l’ammissione al concorso stesso.)

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                        Ricorso
per la partecipazione al                                        
Concorso magistrale             straordinario    

– tutte le informazioni e le indicazioni operative per  gli esclusi dalla partecipazione .
Sono interessati:

  • Docenti scuole paritarie o private
  • Docenti con un solo anno di servizio
  • Docenti con il solo diploma magistrale ante 2001/02

...con la sola quota di iscrizione annuale ad AGORA'

(..tutte le informazioni presso Agorà Terni.. tel. 0744 279785 orario pomeridiano)