28/01/2012

Riconosciuto il diritto di INAMOVIBILITA’ delle RSU

..il Tribunale di Cosenza su ricorso del SAB

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ATA in attesa di immissione in ruolo
  ( da MIUR - Concorso per il personale docente. FAQ del 28 dicembre 2012

“30) Ci sono notizie in merito alle immissioni in ruolo del personale ATA previste dal programma triennale di immissioni in ruolo e bloccate per l’a.s. 2012/2013?

La richiesta per l’immissione in ruolo relativa del personale ATA per oltre 5.000 posti è stata più volta avanzata al MEF e al MFP, ma la relativa autorizzazione non è mai pervenuta perché non è stata ancora definita la procedura per il passaggio nei ruoli degli assistenti amministrativi e tecnici dei docenti inidonei e di quelli titolari delle classi di concorso C999 e C555, come previsto dalla legge n.135 di conversione del D.L. n. 95/2012.

Appena verranno definite le modalità di passaggio dei citati docenti ed il numero dei posti da accantonare sulle disponibilità presenti in organico di diritto 2012-13, esito a cui si sta lavorando con un tavolo paritetico MIUR,MEF e MFP, si procederà alle immissioni in ruolo del personale ATA anche in corso d’anno, partendo dai collaboratori scolastici, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2012. “

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Gli orientamenti applicativi dell’ARAN  in materia contrattuale (per aprire passare il mouse sul testo)

L’igiene personale degli alunni della scuola dell’infanzia rientra nei compiti dei collaboratori scolastici ?

La tabella A area A del CCNL 2007 prevede chiaramente che il personale ATA “presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47 (del CCNL 29 novembre 2007)”, tale articolo, infatti, al comma 2, contempla tra le mansioni del personale ATA “l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona”.

Il personale ATA nelle mense scolastiche ha esclusivamente compiti di vigilanza o anche di assistenza durante il pasto?

La tabella A area A del CCNL del CCNL 29/11/2007 prevede chiaramente che il personale ATA sia “addetto ai servizi generali della scuola con compiti di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche”.

Chi ha l'obbligo di fornire assistenza igienico personale agli alunni portatori di handicap?

 Nel merito dei quesiti formulati, si ritiene utile chiarire che il CCNL del 24/07/2003* del comparto scuola non ha innovato il quadro normativo regionale e nazionale esistente riguardo l'assistenza agli alunni in situazione di handicap.

Secondo la normativa vigente, infatti, l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili si realizza attraverso la cooperazione di diversi soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza.

Tale obiettivo viene concretamente perseguito dagli enti locali, le istituzioni scolastiche e le unità sanitarie locali mediante accordi di programma di cui all'art. 13, comma 1, lettera A e comma 3 della legge n.104/1992 "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Gli accordi di programma cosi stipulati costituiscono, anche dopo il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, ai sensi degli artt. 138 e 139 del D. Lgs. n.112/1998, lo strumento più efficace per una attività coordinata e finalizzata a garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione.

Di conseguenza, nella realizzazione di tali progetti spetta all'ente locale il compito di fornire agli alunni portatori di handicap assistenza specialistica, da svolgersi con personale qualificato sia all' interno che all'esterno dell'istituzione scolastica (Protocollo d'intesa del 13/9/2000).

Tuttavia, nulla esclude che anche l'istituzione scolastica possa fornire l'assistenza sopra descritta qualora, nella logica degli accordi di programma territoriali, stipuli convenzioni con gli enti locali con cui finanziare le necessità emergenti dalla qualificazione ed ampliamento dell'offerta formativa e dalle sue ricadute sull'organizzazione complessiva del lavoro, delle attività e dei servizi, ivi comprese le prestazioni aggiuntive rese dal personale ATA.

Sull'attribuzione di queste funzioni aggiuntive si rileva che essa viene effettuata dal dirigente scolastico al personale ATA, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività.

Un dipendente in congedo parentale può partecipare ad iniziative di formazione?

Ai sensi dell’art. 12, comma 4, del CCNL 29 novembre 2007 nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) e b) del Dlgs 151/2001 ciascun genitore ha diritto di beneficiare del congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato.

La possibilità che viene data al lavoratore di poter usufruire del congedo parentale anche in modo frazionato apre la strada ad una possibilità di interruzione del periodo di congedo; durante tale sospensione il lavoratore sarebbe libero di partecipare ad iniziative di formazione

* oggi CCNL del 29.11.2007;

Quale è il limite temporale ed il relativo trattamento economico dell’astensione dal lavoro di entrambi i coniugi nell’arco dei primi otto anni di vita del bambino?

 La disciplina di maggior favore relativa all' istituto del congedo parentale contenuta nell'art. 12*, comma 4, del CCNL del 24/7/2003 del comparto scuola si inserisce nell'ambito della cornice legale derivante dal combinato disposto dell'art. 32 con l’art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001.

Infatti, se l’art. 32 del su citato decreto disciplina il "periodo" di congedo parentale a cui ha diritto ciascun genitore nei primi otto anni di vita del bambino, è l’art. 34 che ne prevede il relativo trattamento economico.

Pertanto il richiamo all'art. 32 è riferito solo alle modalità e ai tempi di fruizione del congedo da parte di ciascun genitore, mentre la deroga in melius, di cui all'art. 12, comma 4, del CCNL in oggetto è rilevabile solo se rapportata all'indennità disciplinata dal successivo art. 34, comma 1 del D. Lgs. n.151/2001.

Ne consegue che i primi trenta giorni di congedo parentale di cui all'art. 12, comma 4 sono retribuiti per intero se sono fruiti dal lavoratore prima del compimento del terzo anno di vita del bambino.

Se, invece, essi sono richiesti per la prima volta dal genitore dopo il triennio, il trattamento economico pari al 100% della retribuzione può essere riconosciuto solo se sussistono le condizioni di reddito previste dalla legge (art. 34, comma 3, D. Lgs. n.151/2001; INPDAP circolare n. 49 del 27/11/2000 punto 2, lett. B**).

(INPDAP circolare n. 49 del 27/11/2000 punto 2, lett. B  Per completezza, si fa presente che, in tale ipotesi, il riconoscimento della quota di stipendio (30%), è subordinato alla condizione che il genitore, che intende fruire del periodo di astensione, abbia un reddito (riferito all'anno in cui l'astensione ha inizio) inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione previsto nell'assicurazione generale obbligatoria (l'importo minimo di pensione è pari, per l'anno 2000, a £ 9.371.700, che moltiplicato per 2,5 porta a £ 23.429.250 il reddito individuale sopra il quale non c'è retribuzione).

Omissis  ………

A tale proposito, peraltro la Cassazione –con propria sentenza – dispone  - AL CONTRARIO -come sotto citato

Cassazione sentenza n. 3606 del 7 marzo 2012

Astensione facoltativa: primo mese al 100% anche dopo il terzo anno di vita del bambino e sino all’ottavo anno
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Il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari? E la fruizione di sei giorni di ferie durante l’attività didattica?  

Si precisa che quest’Agenzia può esprimere pareri, peraltro non vincolanti, nell’ambito di un’assistenza collaborativa con le Amministrazioni (art. 46 D.Lgs. n. 165/2001) ma, qualora insorgano controversie interpretative su una o più norme contrattuali, le parti firmatarie del contratto possono attivare la procedura di interpretazione autentica ai sensi dell’ art. 2 del CCNL 2006/2009 del personale del comparto scuola.

Ciò premesso, a parere di questa Agenzia, l’ art. 15, comma 2, primo periodo, esplicita chiaramente che il diritto ai permessi retribuiti per motivi personali o familiari (norma comune per il personale docente ed ATA) è subordinata ad una richiesta (…..a domanda….) del dipendente documentata “anche mediante autocertificazione”.

Pare altrettanto chiaro il secondo periodo dello stesso comma. Esso consente al personale docente - con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) - la fruizione di sei giorni di ferie durante l’attività didattica stabilendo, però, che se richiesti ai sensi dell’ art.13, comma 9 (ferie), sono concessi in subordine “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.

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Vacanze natalizie ed effetti giuridici ed economici

In data 30 marzo 06 ARAN e  Organizzazioni Sindacali hanno concordato   di dare la seguente interpretazione autentica del testo contrattuale:

«L’articolo 37, comma 3, del CCNL del 24/7/2003 del comparto scuola prevede che, nella costituzione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato, vada computato anche il periodo intercorrente la sospensione delle lezioni, qualora l’assenza del docente titolare venga effettuata, senza soluzione di continuità, per uno spazio temporale che inizi da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data non inferiore a 7 giorni successivi alla ripresa delle medesime. Rileva, pertanto, esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle predette circostanze, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo».

Il problema era stato sollevato da un giudice siciliano che aveva chiesto di precisare se l’espressione del CCNL del 24/7/03  si assenti in un’unica soluzione”(art. 37 comma 3) «vada estesa a qualunque ipotesi in cui l’assenza, ancorché rapportabile a più richieste temporalmente distanziate, sia comunque priva di soluzione di continuità».( www.leotuccari.it )

Il CCNL del 29.11.2007  ha recepito tale disposizione:

“In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.

Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. “

Onde far luce sugli aspetti controversi del pagamento del supplente durante i periodi di sospensione delle lezioni e – comunque – a corollario di quanto già precisato, sarà opportuno tener conto dei contenuti di cui a due note della Ragioneria Generale dello Stato che hanno conservato nel tempo piena validità.

La questione attiene alla più o meno eventuale effettiva ripresa del servizio da parte del titolare durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, punto nodale per la copertura economica o meno per l’intero periodo.

Nota del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127 del 15/6/1999:
“[…] poiché la funzione docente si esplica non solo con l'insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l'effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza.

è appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”.

Nota Tesoro nota prot. 126690 del 12/05/1998

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