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A scuola .. di ……contraddizioni….

In un istituto superiore un docente invita uno studente all’'attenzione per l’'attività didattica in atto. Per tutta risposta il ragazzo rovescia rumorosamente il banco generando l’'ilarità incontenibile dei compagni di classe e la totale ingestibilità della lezione. Il docente allora lo prende per un'’orecchia e lo spinge fuori dell'’aula…. L'’iniziativa genera la reazione del DS che chiede chiarimenti .. e minaccia conseguenze infauste per il docente.

Al di là del fatto che è sempre meglio contenere impeti di qualsiasi genere entro canali di “normalità”, è pur vero che i docenti soffrono di una sindrome di abbandono/vessazione difficilmente contenibili in relazione agli scarsi mezzi di tutela a disposizione del sistema scuola. Professionalità del docente e diritto all’'apprendimento degli utenti spesso non trovano alcuna tutela da parte della Istituzione scolastica.

Senza alcuna pretesa di formulare ricette preconfezionate per tutti gli usi, ci permettiamo però ricordare che- a tutela delle posizioni di ciascuno - risulta indispensabile verbalizzare, meglio se in maniera congiunta con gli altri docenti della classe, episodi singoli o ricorrenti di rilievo disciplinare, tali da fotografare la realtà della classe nella prospettiva del verificarsi di situazioni di rischio o di responsabilità..

La questione della responsabilità delle critiche mosse dal dirigente scolastico ai docenti oggi trova una particolare connessione con il nuovo regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.Lgs. n.165 del 2001, il D.P.R. n.62 del 2013 che annovera all’articolo 13 “disposizioni particolari per i dirigenti”.  Il dirigente cura il benessere organizzativo (…), favorendo l'’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra collaboratori (comma 4)”, addirittura viene chiamata in causa l’'inclusione,  di cui il dirigente deve farsi garante nell’'esercizio della sua funzione, anche a livello di risorse umane.

E’ bene a tale proposito ricordare – richiamandolo –l’'art. 2087 Codice Civile che obbliga i datori di lavoro a garantire l'integrità fisica e morale di tutti i lavoratori

Ingiurie

Una determinata espressione può essere offensiva o meno secondo il contesto nel quale viene pronunciata. (Avv. Roberto Pasquali – www.libraiuris.it )

Giurisprudenza di merito

E .. di seguito da www.altalex.it

1. Caratteri generali

2. Bene giuridico tutelato

3. La condotta. L’offesa all’onore e al decoro di una persona

4. Elemento soggettivo

5. Consumazione e tentativo

6. Circostanze aggravanti

Sentenza 10 novembre – 15 dicembre 2014, n. 52082   Le frasi volgari e offensive sono idonee a integrare gli estremi del reato (di oltraggio) anche se siano divenute di uso corrente in particolari ambienti perché l'abitudine al linguaggio volgare e genericamente offensivo proprio di determinati ceti sociali non toglie alle dette frasi la loro obiettiva capacità di ledere il prestigio del pubblico ufficiale, con danno della pubblica amministrazione da esso rappresentata (nella fattispecie era stata ritenuta oltraggiosa la frase "vieni qui scemo, cretino";

Ingiurie tra docenti

La Sentenza n.25611 del 27/06/2011 della Corte di Cassazione Sez. Quinta Penale, si è pronunciata a favore di una docente, oggetto di offese da parte di una collega che l’aveva apostrofata come “prevaricatrice”, “maleducata” e “priva di dignità”; espressioni ritenute lesive del “prestigio professionale, della dignità e del decoro della parte offesa”.

 

In ambito scolastico, se il diritto di critica tra docenti è ammissibile, deve però poter trovare un limite nel rispetto del decoro e dell’onore della persona così come stabilito ex art.594 c.p. che sancisce : Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente (1) (2) è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa “….

A tal proposito, nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez.V penale, n.33344 / 2008 si legge che “il bene onore deve essere inteso come il giusto riconoscimento che un soggetto ha nei confronti di se stesso quale individuo e quale membro di una società” e quindi la sua salvaguardia deve poter trovare un limite nel  diritto di critica. Condannato il “prof” che sputò alla preside: non si tratta di "espressione critica"
Difficile compatibilità tra manifestazione di disprezzo e diritto di critica

 

In altra sentenza della Cassazione, la n.10188 del 2011, “nei delitti contro l'onore, ciò che rileva, oltre al dolo generico dell'agente è la obiettiva capacità offensiva (da giudicarsi in base al significato socialmente condiviso delle parole) delle espressioni utilizzate. Non ogni espressione che crea disappunto è, per ciò solo, offensiva, né offensiva è "automaticamente" una espressione "forte" o pungente”. La rilevanza penale delle espressioni “sconvenienti”
Difesa, espressioni sconvenienti, epiteto ridicolo, rilevanza

 

Per chiarire meglio quanto detto, è utile citare la sentenza Cass. Pen. Sez.V n.43856 del 19/09/2007 in cui non è stata riconosciuta appunto come ingiuria il rivolgere, da parte di un insegnante ad un collega, in occasione di un consiglio di classe, l'addebito di non aver fatto progredire l'alunno portatore di handicap che gli era stato affidato ma di averlo, anzi, fatto regredire.. La Corte ha ritenuto che la critica mossa dalla docente nei confronti della collega è stata espressa “nell'ambito di una riunione istituzionalmente dedicata alla discussione su temi coinvolgenti i criteri di insegnamento” e pertanto non travalica i limiti della libertà di pensiero.

 

Rispetto alle offese esercitate davanti a più persone, la situazione può diventare più seria, tanto da poter delineare il danno morale. Si cita ad esempio la sentenza n.14552 del 22 giugno 2009, Cassazione, sezione III civile, in cui è emerso il reato di diffamazione che un docente ha operato nei confronti di un collega, in presenza di minori.

In questo caso le frasi denigratorie pronunciate dal docente hanno determinato il risarcimento del danno morale in quanto le “ espressioni, non avevano alcun nesso funzionale con l’oggetto della causa e si risolvevano solo in una offesa, basata, tra l’altro, su considerazioni valutative e soggettive, prive di ogni nesso con le esigenze argomentative ..” determinandosi in tal modo un profilo diffamatorio con “ lesione della reputazione ..concentrata in un ambito particolarmente protetto e tutelato”. 

 

Dirigenti e potere gerarchico

Nella Sentenza della Corte di Cassazione n. 2927 del 22 gennaio 2009 un dirigente ricorreva per cassazione contro la sentenza di un tribunale che lo aveva condannato “al risarcimento del danno in favore della parte civile per il reato di cui all'art. 594 c.p., commi 1 e 4, per avere offeso l'onore e il decoro di (…), alla di lui presenza, rivolgendogli le seguenti frasi: "lei è un incapace, lei è un incompetente", con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di più persone". 

 

Nella sentenza è spiegato che le espressioni rivolte dall'imputato alla persona offesa non riguardavano critiche legittime avanzate dal superiore gerarchico a uno specifico operato del dipendente, bensì la sfera personale di quest'ultimo di cui ledevano l'onore e il decoro mettendone in dubbio la capacità e competenza di fronte a un'intera classe di alunni, nel mentre una legittima critica - con espressioni non offensive in sè - poteva essere espressa nelle sedi a ciò deputate (come nel corso di un consiglio di classe).

 

Ad ulteriore conferma dell’orientamento, la sentenza n.37380 del 2011, Cassazione penale, in cui un dirigente aveva detto ad un docente, in presenza di altri colleghi, “lei dice solo stronzate”. Alla frase è stata riconosciuta una natura lesiva dell’onore e del decoro della persona offesa.

 

E sempre la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, attraverso la Sentenza del 29 luglio 2008, n.31624 ha ribadito lo stesso principio in materia di diritto di critica, sostenendo che “non integra la fattispecie del delitto di ingiuria la condotta del superiore gerarchico che invii due lettere ad un dipendente con le quali contesti la violazione degli obblighi di diligenza e l'assenza di professionalità e di competenza nell'esercizio del proprio ruolo, qualora tali contestazioni non censurino la persona in sé e per sé considerata ma la condotta professionale del dipendente di cui si accertino gravi inadempienze che si risolvano nella mancanza della professionalità e della competenza necessarie allo svolgimento del proprio ruolo.

 

Genitori e docenti

 

E interessante notare come la giurisprudenza consideri il docente come pubblico ufficiale con funzioni orientate anche verso l’ambito educativo-didattico al momento delle lezioni giornaliere.

Sono pubblici ufficiali gli insegnanti delle scuole pubbliche (v., da ultimo, Cass. n. 15367/2014 che ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l'insegnante di scuola media nell'esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso "alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi" riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore). Fonte: La nozione di "pubblico ufficiale"

La Corte di Cassazione n.15367 del 3 aprile 2014 si è occupata di offese di una madre rivolte ad una docente della figlia. L’evento ingiurioso si realizzava in un momento in cui la docente esercitava la funzione di pubblico ufficiale. La sentenza ha chiarito che per aversi oltraggio a pubblico ufficiale devono concretizzarsi taluni elementi oggettivi: “l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di più persone; deve essere realizzata in un luogo pubblico o aperto al pubblico; deve avvenire in un momento, nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni”

 

Docenti e alunni

 

Anche un termine apparentemente innocuo come "scioccarellino" può alle volte integrare il reato di ingiuria punito dall’art. 594 cod. pen. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 38297/11 che ha condannato la maestra che ha rivolto il termine in questione ad un ragazzo, in presenza di suoi coetanei, anche se, a parere della stessa, non c’era intenzione di offenderlo, perché in tal caso, ha detto la signora, “avrebbe sicuramente utilizzato una terminologia più forte". Ed invece la Corte non è stata benevola: nel caso di specie, sebbene l'epiteto in questione apparisse, astrattamente, di debole portata offensiva, è stato ritenuto “idoneo a manifestare un disprezzo lesivo del decoro della persona”, tanto più perché diretto verso un minore di età e in presenza dei suoi coetanei.

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Provvedimento del Garante della privacy del 18 luglio 2013

(I GENITORI FANNO AFFERMAZIONI SUL DOCENTE?

Il docente ha diritto di accedere agli atti.. nessuna privacy può impedirlo.) (cliccare sul titolo)

Il dirigente scolastico non può negare al docente di accedere agli atti relativi alle dichiarazioni

rese dai genitori degli alunni e che lo riguardano