Utility ATA

Sciopero del personale della scuola . Le norme (passare il mouse sul titolo per aprire il link)

 La dichiarazione di adesione non è obbligatoria. Trattasi infatti di comunicazione volontaria: nessuno è obbligato a dichiarare le proprie intenzioni.

 Cosi dispone  il comma 3 dell’art. 2 dell’allegato al CCNL del 26/05/1999

Allegato – ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90

ART.1 - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:

a)l’istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall’art.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d);

b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone;

c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;

d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).

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LEGGE 12 GIUGNO 1990, N. 146

 

ART. 2 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE

1. Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all’ art.1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l’effettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’ esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;

b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d’arte, esami di abilitazione all’insegnamento del grado preparatorio, esami di stato);

c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;

d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame;

f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;

g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;

h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.

2. In sede di contrattazione integrativa a livello nazionale di Ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, saranno individuati i criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui al precedente comma 1.

L’accordo integrativo di cui al presente comma ha validità quadriennale; nelle more della sua definizione restano in vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella stessa materia.

3. In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure 120 entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.

Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al provveditore agli studi. Dalla comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d'istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto.

L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell’astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d’istituto o dal provveditore agli studi. 

4. I Capi d’istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2 , in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma.

I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero.

Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

In caso di adesione allo sciopero del capo d’istituto, le relative funzioni aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte, nell’ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano d’età in servizio.

I capi d’istituto e gli organi dell’ Amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione.

In sintesi: 

Il Dirigente scolastico                                                           

  • Chiede a docenti e ATA con una circolare chi intende scioperare specificando che la comunicazione è volontaria.

    (La circolare deve essere emanata in tempo utile per la successiva comunicazione alle famiglie che il dirigente deve fare 5 giorni prima dello sciopero)

     

  • non può obbligare alcuno a rispondere;

  • valuta l'effetto previsto sul servizio e di conseguenza:

     

    1.         può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell'orario e lo comunica ai docenti;

    2.         può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo;

    3.         può chiudere la scuola o le singole sedi se tutti hanno dichiarato di scioperare

     

  • Comunica alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio previsti per il giorno di sciopero. La comunicazione è un obbligo della scuola non dei singoli docenti. 

    Il lavoratore che sciopera 

    È libero di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare.

    Chi non dichiara nulla non può essere costretto a farlo e non è sanzionabile.

    Chi dichiara di scioperare e poi cambia idea e si presenta a scuola il giorno di sciopero, potrebbe non essere utilizzato dal dirigente scolastico e sarebbe comunque considerato in sciopero. 

    Il lavoratore che non sciopera

    deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore;

    può però essere chiamato dal dirigente a cambiare orario, o a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza ad alunni

    può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere poi essere tenuto a disposizione solo per l’orario che gli è stato comunicato preventivamente e in misura pari a quello previsto per quel giorno

    se il servizio è sospeso, si presenta a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date.

    chi ha il giorno libero non può essere obbligato a dichiarare se sciopera o no e non può comunque perdere la retribuzione, non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero 

    Infatti

    … la preintesa del 02 agosto 2001, non essendo stata sottoscritta né dall’Aran né dai Sindacati non risulta operativa.

SCHEDE: DOCENTI E ATA | DIRIGENTI SCOLASTICI

Ad integrazione del contenuto normativo delle schede, si precisano anche alcune situazioni specifiche.

  1. Il 5 maggio nelle scuole primarie è prevista la somministrazione delle prove INVALSI e molti si chiedono se sia possibile una qualche forma di “precettazione”. L’accordo attuativo della L. 146/90 (allegato del CCNL 1998/2001) prevede, per la scuola, che in caso di sciopero il Dirigente individui un contingente per assicurare i c.d.”servizi minimi” (in attuazione dei criteri previsti nel contratto d’istituto ai sensi dell’art. 6 c. 2 lett. l del CCNL/07), ma esclusivamente nei casi definiti nell’accordo.
  2. Le prove INVALSI non sono comprese tra le prestazioni indispensabili (servizi minimi) e, quindi, nessun docente che intende aderire allo sciopero può essere precettato in nessun modo, né è tenuto a dichiarare in anticipo la propria decisione in merito all’adesione allo sciopero.
  3. In presenza di tali atti si configura il comportamento antisindacale sanzionabile, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/70.
  4. In presenza di attività collegiali (obbligatorie) programmate nel piano delle attività nella giornata del 5 maggio (ad esempio il collegio docenti, i consigli di classe, incontri collegiali o individuali con i genitori, ecc…) queste non possono essere spostate a data successiva; anche in questo caso si configurerebbe come comportamento antisindacale tendente a vanificare gli effetti dello sciopero. Ovviamente chi aderisce allo sciopero, trattandosi di sciopero per l’intera giornata, non è tenuto a parteciparvi. Altra cosa è riconvocare, ma successivamente allo sciopero e sempre entro i limiti e con le procedure di cui all’art. 29 del CCNL/07, quella determinata attività, se non si è potuta svolgere per il livello di adesione allo sciopero e ritenuta necessaria. Ovviamente, le ore previste nella giornata dello sciopero vanno computate nei limiti massimi di servizio obbligatori, anche se quella attività non è stato possibile effettuarla.
  5. Nel caso in cui la scuola abbia programmato attività “non obbligatorie” nella giornata dello sciopero (ad es. visite guidate, gite scolastiche, partecipazione a manifestazioni, ecc…), attività che potrebbero anche avere già impegnato risorse quali acquisto di biglietti del treno, per ingresso ai musei, per noleggio autobus, ticket, ecc… è fatto salvo il diritto individuale di adesione allo sciopero.


Le visite fiscali a scuola: obbligo o facoltà?  (vai a Utility docenti)

Gli orientamenti applicativi dell¡¦ARAN in materia contrattuale (per aprire passare il mouse sul testo)

L'igiene personale degli alunni della scuola dell¡¦infanzia rientra nei compiti dei collaboratori scolastici ?

La tabella A area A del CCNL 2007 prevede chiaramente che il personale ATA ¡§presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all¡¦interno e nell'uscita da esse, nonché nell¡¦uso dei servizi igienici e nella cura dell¡¦igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47 (del CCNL 29 novembre 2007)¡¨, tale articolo, infatti, al comma 2, contempla tra le mansioni del personale ATA l'assolvimento dei compiti legati all¡¦assistenza alla persona¡¨.


Il personale ATA nelle mense scolastiche ha esclusivamente compiti di vigilanza o anche di assistenza durante il pasto?

La tabella A area A del CCNL del CCNL 29/11/2007 prevede chiaramente che il personale ATA sia addetto ai servizi generali della scuola con compiti di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche¨.

Chi ha l'obbligo di fornire assistenza igienico personale agli alunni portatori di handicap?

Nel merito dei quesiti formulati, si ritiene utile chiarire che il CCNL del 24/07/2003* del comparto scuola non ha innovato il quadro normativo regionale e nazionale esistente riguardo l'assistenza agli alunni in situazione di handicap.

Secondo la normativa vigente, infatti, l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili si realizza attraverso la cooperazione di diversi soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza.

Tale obiettivo viene concretamente perseguito dagli enti locali, le istituzioni scolastiche e le unità sanitarie locali mediante accordi di programma di cui all'art. 13, comma 1, lettera A e comma 3 della legge n.104/1992 "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Gli accordi di programma cosi stipulati costituiscono, anche dopo il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, ai sensi degli artt. 138 e 139 del D. Lgs. n.112/1998, lo strumento più efficace per una attività coordinata e finalizzata a garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione.

Di conseguenza, nella realizzazione di tali progetti spetta all'ente locale il compito di fornire agli alunni portatori di handicap assistenza specialistica, da svolgersi con personale qualificato sia all' interno che all'esterno dell'istituzione scolastica (Protocollo d'intesa del 13/9/2000).

Tuttavia, nulla esclude che anche l'istituzione scolastica possa fornire l'assistenza sopra descritta qualora, nella logica degli accordi di programma territoriali, stipuli convenzioni con gli enti locali con cui finanziare le necessità emergenti dalla qualificazione ed ampliamento dell'offerta formativa e dalle sue ricadute sull'organizzazione complessiva del lavoro, delle attività e dei servizi, ivi comprese le prestazioni aggiuntive rese dal personale ATA.

Sull'attribuzione di queste funzioni aggiuntive si rileva che essa viene effettuata dal dirigente scolastico al personale ATA, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività.

 

Il personale docente e/o ATA non è obbligato ad accompagnare gli alunni nei viaggi di istruzione
L'accompagnamento degli alunni nei viaggi di istruzione non rientra tra le attività obbligatorie del personale docente di cui agli articoli 28 (attività di insegnamento) e 29 (attività funzionali all'insegnamento) del CCNL e neanche tra gli obblighi del personale
ATA (art. 51, 53 e Profili di area)

L'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti
dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell¡¦azione educativa (art.7, D.lgs. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell¡¦ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (art. 10, c. 3, lettera ¡§e¡¨, D.lgs. 297/1994).

Trattasi infatti  di attività aggiuntive che richiedono la disponibilità del personale e non possono essere imposte.

Nel caso il Dirigente Scolastico decida di imporne l¡¦obbligo , è opportuno chiedere per
iscritto un ordine di servizio, a tutela dei propri diritti.

Poiché la finanziaria 2006 e la legge 78/2010 hanno abolito i compensi per tale voce, è
opportuno che chi fornisca la propria disponibilità contratti il proprio compenso prima
della partenza.

L¡¦unico compenso possibile può essere attribuito ¡V infatti - a carico del fondo di istituto, in
base all¡¦art. 88, c. 2, lettera ¡§k¡¨ che stabilisce la possibilità di retribuire con il fondo ¡§compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o di istituto nell¡¦ambito del POF¡¨

Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi
degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche

Circolare MIUR 14 ottobre 1992 n. 291