24/09/2013

..........contro la precarizzazione del sistema scuola......
ovvero..
la pagina dei precari..........
Pubblicato
il decreto per l’acquisizione del titolo di sostegno per le scuole di ogni
ordine e grado.

Art. 1

1. Ciascuna università è autorizzata ad attivare nell'a.a. 2013/14 i percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nei limiti dei posti

2. Con riferimento all'anno accademico 2013/2014, i posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai percorsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sono definiti in numero di 1.285 per la scuola di infanzia, 1.826 per la scuola primaria, 1.753 per la scuola secondaria di primo grado, 1.534 per la scuola secondaria di secondo grado, ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art.2
1. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati secondo le modalità previste dal DM 30 settembre 2011 citato in premessa.  Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  Roma,
9 agosto 2013 IL MINISTRO  f.to Maria Chiara Carrozza

Tabella Posti Disponibili 
Gazzetta ufficiale serie generale n 218 del 17/09/2013
Allegato
DECRETO 10 settembre 2010 , n. 249

La frequenza del corso di sostegno è incompatibile con la frequenza di altri corsi universitari.

Coloro che frequentano percorsi universitari , master, corsi perfezionamento, non devono aver fretta a sospendere la propria iscrizione a questo o quel percorso, in quanto il corso di sostegno è a numero chiuso. Solamente dopo la prova selettiva e - secondo l’esito della stessa - l’aspirante potrà consapevolmente decidere il da farsi, senza scartare – alla cieca - alcun tipo di opportunità.

L'’accesso è previsto
per gli ABILITATI.

Ricorso avverso la mancata inclusione dei non abilitati nei corsi di sostegno

Rispetto
a tale prescrizione che non tiene conto del reale fabbisogno di personale specializzato per il recupero delle situazioni di handicap, abbiamo deciso di proporre ricorso al fine primario di ottenere l’inclusione con riserva  nel percorso formativo a seguito di sospensiva, onde frequentare il corso stesso ed ottenere l’ambita specializzazione….salvo decisioni dell’ultima ora da parte del TAR.

Al fine secondario di esercitare la medesima pressione sul MIUR di quella realizzata a monte dell’organizzazione dei TFA speciali  - quando questi non erano ancora stati previsti - per il personale con specifico servizio e professionalità maturata negli anni.

Prove previste:
1.   Il test preliminare;
2.     una o più prove scritte ovvero pratiche;
3.     una prova orale.
Il test preliminare

Test analoghi a quelli già utilizzati per il TFA ordinario. In numero di 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta,fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. La risposta
corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test avrà la durata di due ore.

 Sono previste
20 domande di lettura e comprensione

Per il resto, il test verterà su competenze relative a

1.    didattica in funzione del grado di scuola; 2.  empatia e intelligenza emotiva;
3.     creativita’ e pensiero divergente; 4.   organizzazione e aspetti giuridici dell’autonomia scolastica,

Saranno ammessi alla prova  successiva i candidati, che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 21/30 (7/10), comunque in numero pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi.

In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole o il candidato anagraficamente più giovane.


La prova scritta e/o pratica

Argomenti: una o più delle tematiche previste nelle
competenze del test di accesso con esclusione di domande a risposta chiusa.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire un voto di 21/30.


La prova orale

La prova orale, anch’essa valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.

10 punti per titoli

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Nomine di supplenza su posto di sostegno in mancanza dell’avente titolo   (cliccare sul titolo)

Valida la nota MIUR dell’anno precedente secondo la quale :

“ in considerazione della particolare tutela della continuità didattica in favore degli alunni disabili, provvederanno alla conferma definitiva sui predetti posti di sostegno del docente privo di titolo già in servizio sui posti in questione con contratto in attesa dell’avente titolo”
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Certificazione sanitaria di idoneità all'impiego.

L'obbligo è stato abolito dall'art. 42 del DL 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n.98. La norma vale anche per i neo immessi in ruolo.
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…un po’ di numeri sul PAS

Le domande presentato per ordine di scuola:

-         Infanzia          accolte 8.685           escluse 229     Tot. 8.914
 -     Primaria         accolte 15.043         escluse 271      Tot 15.314
-     I grado            accolte 17.958         escluse 758      Tot 18.716
 -     II grado             accolte 24.287         escluse 1.661   Tot 25.948

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Certificazione B2 Inglese

I docenti della scuola primaria, per poter conseguire l’abilitazione con il PAS (TFA speciale) devono possedere alla fine del corso la certificazione B2 di lingua inglese prevista dal QCER, ai sensi dell’art. 3 comma 4 lett.a) del dm 249/10.

Chi non ne è in possesso,  può iscriversi al corso e conseguire la certificazione attraverso i percorsi specifici che saranno attivati dalle Università.

Chi ne è già in possesso, dovrà rilasciare apposita dichiarazione all’Università al momento dell’iscrizione


In relazione alla Certificazione delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera dei docenti, con Prot. n. AOODGPER. 206 dell’11.01.2013  della Direzione Generale per il Personale Scolastico del MIUR è stata ribadita la “piena validità delle certificazioni rilasciate dal British Institutes fino alla data del 12/07/2012.
Ricorso contro il mancato inserimento degli abilitati TFA ordinario
nelle graduatorie permanenti aggiornate in via di pubblicazione e – in subordine – contro il mancato immediato inserimento in seconda fascia d’Istituto.                                            
Depositato il ricorso al TAR Lazio
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TFA SPECIALI.. o  PAS (Percorso Abilitante Speciale)

Il ricorso – già a suo tempo predisposto dall’Ufficio legale per
gli esclusi a norma di Regolamento - sarà presentato subito dopo l’ormai imminente pubblicazione degli elenchi degli ammessi/degli esclusi rispetto alla frequenza dei corsi.

E’ ancora possibile tramite immediato contatto partecipare
al ricorso predisposto
L’auspicio è quello di ottenere - anche per questo personale - la sospensiva già ottenuta negli ultimi mesi per  gli esclusi  a vario titolo dalle prove del concorso                    
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TFA SPECIALE o PAS   per i
docenti in possesso di tutti i requisiti culturali e di servizio previsti dal Regolamento.

E’ stato predisposto specifico ricorso per l’inclusione nelle
Gae (graduatorie ad esaurimento) del personale – in possesso dei tre
anni scolastici di 180 giorni di servizio - che attraverso il TFA
speciale otterrà il titolo di abilitazione.

A prescindere dai punteggi che la normativa in via di emanazione vorrà riconoscere per le due categorie di abilitati (ordinario e speciale), si è reso necessario intraprendere una azione decisa a tutela del personale comunque abilitato che –ad
oggi –sarebbe condannato alla precarietà a vita in graduatoria d’Istituto.

Rammentiamo
a tal fine che l’abilitazione comunque denominata acquisita in un TFA –ad oggi
– comporterebbe la sola inclusione in graduatoria d’Istituto di seconda fascia.

 Il tentativo posto pertanto  in essere dall’Agorà attraverso il proprio
ufficio legale è quello di ottenere un “salto di qualità” attraverso
l’acquisizione di una nuova connotazione giuridica che porti –nel tempo- al
consolidamento delle legittime aspettative del personale.
Adesioni nel più breve tempo possibile
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Concorso 2012

Per sgombrare il campo da inutili equivoci, va chiarito che  per il concorso 2012 era
comunque prevista una durata triennale:
2013/14, 2014/15 e 2015/16.  Poiché per alcuni insegnamenti  è risultato impossibile effettuare le assunzioni 2013/14, necessita risolvere il problema connesso alla necessità di prorogare la validità delle graduatorie di merito.

Per riassumere quanto accaduto:

            Concorsi conclusisi dopo il 31 agosto

  • In alcune province sono state utilizzate ancora una volta  le graduatorie dei     precedenti concorsi (la Legge 124/99 stabilisce infatti che "le graduatorie relative ai     concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore     della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente").
  • In altre, in assenza delle graduatorie dei vecchi     concorsi le assunzioni sono state effettuate al 100% dalle Graduatorie ad     esaurimento, con recupero nell'anno successivo. Nei casi in cui il Concorso     2012 si sia  concluso dopo il 31 agosto, non sarà   possibile alcun recupero : i posti assegnati verranno ripartiti al 50% con la Gae, essendosi determinata una procedura da gestire completamente “ex novo”

Concorsi conclusisi prima del 31 agosto

  • Nelle province in cui i concorsi si siano     conclusi entro il 31 agosto, anche nel caso di disponibilità  numericamente  maggiori, i vincitori     sono stati immessi in ruolo sul numero di posti previsto per le assunzioni dal DDG 82/2012.

Di fronte a tanti molteplici tentativi di “precarizzazione” del sistema scuola, urge difendere gli interessi legittimi di chi ha creduto in una opportunità di lavoro legata allo studio.


Agorà ha predisposto un ricorso specifico da depositare al TAR per
la validità pluriennale delle graduatorie di  merito del concorso 2012, per il riconoscimento dell’abilitazione agli idonei, per l’inserimento in Gae.

Le adesioni devono pervenire nel minor tempo possibile.


Il bando è illegittimo in quanto in difformità dalle norme in vigore:

-  ha tolto agli idonei ( chi ha comunque superato il concorso) la possibilità di vedersi riconoscere l’acquisizione della abilitazione a seguito delle procedure concorsuali

-  ha legato le sorti degli idonei a numeri astrattamente prefissati, non corrispondenti alle reali disponibilità di posti, determinando così una assurda dicotomia tra vincitori ed esclusi, i primi
destinatari del ruolo e dell’abilitazione, i secondi di un totale “nulla di fatto”nonostante il superamento delle prove concorsuali.

Il  d.lgs. 297/94 (art. 400) 

aveva invece previsto:


*    Validità triennale dei concorsi

·     Riconoscimento dell’abilitazione agli idonei, anche se non vincitori

*     Diritto di inserimento a domanda nelle Gae