Concorso 24 mesi ATA

Scadenza 14 marzo

Modello cartaceo per compilazione domanda inserimento o aggiornamento

Procedura “on line” per preferenze scuole (non ancora prevista scadenza)

“Al concorso ha titolo a partecipare il personale ATA, dipendente statale, in servizio con contratto a tempo determinato nei profili professionali dell’area A e B che, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, abbia raggiunto una anzianità di almeno due anni di servizio – 24 mesi anche non continuativi – prestato senza demerito - in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

Coloro che risultano già inclusi nelle graduatorie permanenti compilate a seguito delle precedenti tornate concorsuali, possono aggiornare il proprio punteggio e la propria posizione nella graduatoria permanente mediante la produzione di titoli di cultura e di servizio e titoli di precedenza e riserva acquisiti successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al concorso in base al quale risultano inseriti nella graduatoria medesima”

Difficile da credere? Eppure è vero!!

..in pensione da settembre 2014 con i requisiti pre Fornero coloro che nel 2011 hanno prestato assistenza a figlio/ genitore/coniuge portatore di handicap in situazione di gravità. art. 11 bis legge 102/2013

 L’assistenza deve essere stata prestata attraverso il congedo biennale art. 42 comma 5 del D.L. 151/2001  5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi (3) (5)” o attraverso i tre giorni di permesso mensile.

*(Per il raggiungimento della quota sono cumulabili età e servizi. Esempio: 60 anni e 5 mesi di età + con 35 anni e 7 mesi di servizio).

 L’istanza è da inviare alla Direzione del lavoro e tutto quanto concerne la dichiarazione servizi, il codice IBAN e copia di tale istanza al competente AT(ex CSA). Scadenza istanze 26 febbraio. E’ opportuno verificare con i Patronati la sussistenza del diritto – ove possibile – prima della scadenza fissata per le normali istanze (7 febbraio).

 Circolare INPS 44/2013 (con particolare riferimento alle pagine 2/4, modello istanza n. 1 - 2/3, dichiarazione sostitutiva di certificazione – art. 11/bis )

Gli interessati devono portare con sè il provvedimento della Scuola che li ha posti in congedo per assistenza all'handicap nel 2011 o il provvedimento di concessione dei permessi mensili

Pensioni personale scuola 2014

N.B.:          POSSONO ANDARE IN PENSIONE  DAL 01/09/2014   COLORO CHE NE AVEVANO I REQUISITI AL 31/12/2011 ED HANNO DECISO DI RIMANERE IN SERVIZIO.

art. 2 commi 4 e 5) GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 31-8-2013 Serie generale - n. 204

 

-          In pensione  a settembre 2014, se in possesso dei requisiti pre Fornero  

 

                                         31/12/2011                                                       ( 31/12/2014)                

·         quota 96                         60 + 36                                                          (63 + 39)

61 + 35                                                          (64 + 38)

 

·         vecchiaia donne              anni 61

Rammentiamo a tale proposito che molti interesssati  hanno chiesto nel 2011 la certificazione del diritto a pensione all’Ente previdenziale.

-          In pensione  - d’ufficio -  a settembre 2014, se in possesso dei requisiti pre Fornero al    31/12/2011 e in possesso del requisito dei 65 anni  al 31/08/2014 o dei 40 anni .

  “4. L’art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all’entrata in vigore del predetto articolo 24.

5.L’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.”

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4000 dipendenti scuola potrebbero accedere alla pensione a settembre 2014 con i requisiti della normativa pre Fornero estesi al 2012.

La Corte Costituzionale il 19 novembre u.s., ha infatti preso in esame il ricorso di una lavoratrice della scuola che ha richiesto l’accesso al pensionamento con  i requisiti ante Riforma Fornero maturati entro il 31 dicembre del 2012.

La sentenza - come sembra – avrà effetto erga omnes

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Art. 15            Personale scolastico

…assunzioni

 1. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola…….e' definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale………………………

.2. Al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244…………………………………….

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e' autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (( come modificato dal presente articolo, )) ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, (( commi 3 e 3-bis, ))della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

                                                …..sostegno al superiore

(( 3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: «, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato» sono soppresse.

Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


3-ter. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3-bis del presente articolo, per le predette graduatorie, sono unificate.


Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all'atto dell'aggiornamento da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, sono unificati all'atto dell'aggiornamento per il successivotriennio 2017/2018-2019/2020.


Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati    secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie. ))

                                                                                                                                                                                   

………trasferimenti e assegnazioni provvisorie  NEO ASSUNTI

 

(( 10-bis. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarita'».

 

Art. 16

Formazione del personale scolastico

(( 1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, con particolare riferimento alle zone in cui e'maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacita' organizzative del personale scolastico, e'autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attivita' di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo:

 a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessarie ad aumentare l'attesa di successo formativo, anche attraverso la diffusione di innovazioni didattiche e metodologiche, e per migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali svolte dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) e degli apprendimenti, in particolare nelle scuole in cui tali esiti presentano maggiori criticita';

 b)all'aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilita'e bisogni educativi speciali;

 c)al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, rafforzando in particolare le competenze relative all'integrazione scolastica, alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2;

d) all'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettivita', al rispetto delle diversita' e delle pari opportunita' di genere e al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

 e) all'aumento delle capacita' nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;

 f) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;

 g) all'aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici e imprese. ))

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Provvedimento del Garante della privacy del 18 luglio 2013

(I GENITORI FANNO AFFERMAZIONI SUL DOCENTE?

Il docente ha diritto di accedere agli atti.. nessuna privacy può impedirlo.) (cliccare sul titolo)

Il dirigente scolastico non può negare al docente di accedere agli atti relativi alle dichiarazioni rese dai genitori degli alunni e che lo riguardano.

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Sciopero del personale della scuola . le norme (passare il mouse sul titolo per aprire il link)

 La dichiarazione di adesione non è obbligatoria. Trattasi infatti di comunicazione volontaria: nessuno è obbligato a dichiarare le proprie intenzioni.

 Cosi dispone  il comma 3 dell’art. 2 dell’allegato al CCNL del 26/05/1999  (ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90) “In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero" (cinque giorni prima della data prevista per lo sciopero)

 “Decorso tale termine , sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi di istituto valuteranno l´entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell´effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonchè al provveditore agli studi. Dalla comunicazione al provveditore dovrà risultare altresì se il capo di istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l´eventuale sostituto".

Ne discende che il dirigente scolastico, in occasione di ogni sciopero, in tempi ben precisati, deve diramare una nota (circolare) di servizio, indirizzata a tutto il personale (docente e non docente) in cui si invita il personale stesso a "rendere comunicazione volontaria circa l´adesione allo sciopero".

 Tale opportunità può determinare forme di pressione da parte del Dirigente, finalizzate a contenere gli effetti dello sciopero sull’utenza a livello di non erogazione del servizio.

 L'eventuale rinuncia a partecipare allo sciopero, dopo la dichiarazione di adesione, può essere rifiutata dal Dirigente Scolastico.

Se infatti sulla base della previsione di massiccia partecipazione allo sciopero il DS avesse deciso la sospensione del servizio, il lavoratore rinunziatario si troverebbe ad essere pagato senza alcuna motivazione connessa alla presenza della popolazione scolastica.

 Fra i compiti del DS rientra infatti la competenza a disporre:

a) il mantenimento totale del servizio;

b) l'entità della riduzione e le modalità di funzionamento;

c) la sospensione del servizio.

 Diritti e doveri del personale in relazione allo sciopero

 Il lavoratore che non ha comunicato la propria adesione allo sciopero, e decide di partecipare, non è tenuto a comunicare la ragione della mancata presenza in servizio.

In assenza di comunicazioni che attribuiscano la mancata presenza in servizio ad altri fattori (malattia o altro impedimento) l'amministrazione considererà il lavoratore in sciopero.

 Alcuni Dirigenti Scolastici nel giorno dello sciopero adottano le seguenti iniziative:

      a)     sospensione dell'orario in vigore

      b)     invito a presentarsi in servizio alla prima ora ai docenti delle ore successive

 Tali facoltà entrano  nelle prerogative dei DD SS. Non spetta però la possibilità di utilizzare il personale su un orario maggiore di quello già  previsto  per la giornata.

Se pertanto il personale viene convocato per iniziare il proprio turno di servizio alla prima ha  diritto di prestare la sua opera alla prima ora.

Il tempo eventualmente trascorso rimanendo in attesa dell’orario normale di servizio è tempo di lavoro.

 Personale A TA e servizi minimi

 Solo il personale collaboratore scolastico che presta servizio in determinati istituti scolastici è chiamatoad assicurare servizi minimi, ovvero:

 a) vigilanza sui minori durante la mensa, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto;

b) cura e allevamento del bestiame nelle aziende agrarie annesse agli istituti tecnici e professionali;

c) servizi indispensabili riguardo alla vigilanza, anche nelle ore notturne, alla cucina ed alla mensa nei Convitti e negli Educandati.

 La contrattazione d’Istituto determina il numero delle  unità di personale necessarie a garantire questi servizi In assenza di contrattazione il numero delle unità di personale, è determinato dal DS con le modalità di cui all'art. 6 del CCNL del 26 maggio 1999

 La mancata comunicazione  di "non adesione allo  sciopero" fuori dai casi sopra indicati, non può essere   considerata, come manifestazione di volontà di aderire allo sciopero.

Le iniziative assunte dai dirigenti in materia, diverse dagli adempimenti previsti dall´allegato al CCNL 26/5/1999 citato, se tendenti a condizionare/ impedire l´esercizio dei diritti del lavoratore, possono essere impugnate quale comportamento antisindacale ai sensi dell´art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

 E’ opportuno segnalare alle strutture sindacali del territorio –tempestivamente- eventuali  anomalie di comportamento a livello di istituzione scolastica.

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Ad oggi  varie Università non hanno ancora definito date e costi dei corsi.

Gli interessati  possono peraltro consultare la tabella sopra riportata, onde valutare le opportunità non ancora definite.

La frequenza del corso di sostegno è incompatibile con la frequenza di altri corsi universitari.

Coloro che frequentano percorsi universitari , master, corsi perfezionamento, non devono aver fretta a prendere decisioni, in quanto il corso di sostegno è a numero chiuso. Solamente dopo la prova selettiva e - secondo l’esito della stessa - l’aspirante potrà consapevolmente decidere se “sospendere” il proprio percorso universitario per la durata del corso.

L’accesso è previsto per gli ABILITATI.

Circa la partecipazione degli aspiranti  in possesso del titolo di abilitazione magistrale o di diploma magistrale, conseguiti prima dell’a.s. 2001-2002, si precisa che è possibile partecipare alla selezione, e quindi ai corsi, se si è in possesso del titolo di abilitazione comunque conseguito.

 L’abilitazione – e non il diploma abilitante – è il requisito di accesso. La partecipazione ad una procedura concorsuale o sessione riservata è infatti titolo anche per l’inclusione nelle GAE

                                               Bandi  pubblicati e costi

  Bandi  pubblicati e costi

Calabria                     prova d’accesso euro 110,00 (gennaio 2014)         Scadenza  30 novembre

                                    Corso  euro 2700,00

Udine                          prova d’accesso gennaio 2014 (?)

Roma Tre                    prova d’accesso euro 110,00 (gennaio 2014)         Scadenza  20 dicembre

                                     Corso  euro 3000,00

Luspio/Unint            prova d’accesso euro 200,00                                   Scadenza  10 ottobre

Lumsa                       prova d’accesso euro 150,00                                   Scadenza  15 novembre

Bergamo                    Corso  euro 2756,00                                               Scadenza  20 dicembre                                                  

Milano Bicocca          Corso  euro 3000,00                                                Scadenza  10 dicembre

 Cattolica                    prova d’accesso 11 gennaio 2014                           Scadenza  06 dicembr                                                               Corso  euro 3000,00

 Macerata                   Corso  euro 2800,00                                                Scadenza  19 dicembre

 Urbino Carlo Bo        Corso  euro 2800,00                                                Scadenza  06 dicembre

Torino                         Corso  euro 3075,00                                                Scadenza  13 dicembre

 Bari                            Corso  euro 2500,00                                                Scadenza  13 dicembre

 Enna Kore                  Corso  euro 3700,00                                                Scadenza  19 dicembre

 Messina                      Corso  euro 3002,00                                                Scadenza  10 dicembre

Firenze                       Corso  euro 2200,00                                                Scadenza  09 dicembre                                               Le FAQ di Firenze

Padova                       Corso  euro 3144,00                                                Scadenza  16 dicembr                                                                                     ------------------------------------