06/05/2013

TFA e valutabilità come anno intero del servizio dal 1 febbraio al termine degli scrutini

Dispone l’art. 4 della bozza di Regolamento per i TFA speciali:

“1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneità alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. …………………………………………(omissis)

1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.” (n.d.r. servizio ininterrotto dal 1 febbraio al termine degli scrutini)

L’art. 11 comma 14 della legge 124/99 prevede un servizio ininterrotto anche rispetto agli scrutini.. che non tutti hanno in quanto la maggior parte dei docenti (tranne il caso dell’art. 37 del CCNL vigente- rientro in servizio del titolare dopo il 30 aprile) vengono semplicemente “riconvocati”per tali adempimenti..

Infatti, dispone la Nota prot. n° 9038 del 17/06/2009 “Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.”

Le ragioni “storiche” di tale ipotesi giuridica scaturiscono dal fatto che un servizio ininterrotto portava nel passato a maturazione e attribuzione del diritto alla retribuzione estiva, retribuzione estiva d’obbligo per poter valutare anche il periodo successivo al termine degli scrutini raggiungendo i 180 giorni utili.

Risposte definitive potranno essere fornite alla pubblicazione del /dei bando/i sulla G.U., in quanto supportate su testi definitivamente approvati .

13/04/2013

…in sintesi….

Si conferma  il requisito di 3 anni di servizio svolti tra l’anno scolastico 1999/2000 e il 2011/12 presso scuole statali, paritarie e centri di formazione professionali (in quest’ultimo caso solo nei corsi per l’assolvimento dell’obbligo formativo dal 2008/09).

Uno dei tre anni deve riferirsi alla classe di concorso o posto di insegnamento per cui si chiede di partecipare.

Gli abilitati in altra disciplina non possono utilizzare il servizio prestato da abilitati, se non per due dei tre anni richiesti.

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Trasferimenti e passaggi 2013/2014

Firmato il contratto mobilità per il personale docente, educativo ed Ata per l'a.s. 2013/14. Il termine per la presentazione delle domande è fissato per: 

  • il 09 aprile 2013 per il personale docente ed educativo
  • l'11 giugno 2013 per il personale Ata

La presentazione delle domande per tutto il personale docente ed Ata (esclusi i docenti IRC e il personale educativo) avverrà “ON LINE” tramite la procedura Polis.

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FAQ SU TFA

NOTA MIUR 28.02.2013, PROT. N. 549LEGISLAZIONE E DOTTRINA

Problematiche concernenti l'attivazione e lo svolgimento dei corsi TFA.

……………………………………omissis

Durata dei percorsi di Tirocinio formativo attivo (TFA)

…………attribuzione del titolo abilitante a seguito dell'esame conclusivo che, si auspica, possa essere attribuito non

oltre

il termine del presente anno scolastico.

Il Decreto prevede che, per i docenti in possesso di almeno 360 giorni di servizio, siano considerati assolti 10 dei 19

crediti di tirocinio e 9 dei 18 crediti di didattiche e laboratori disciplinari. Resta impregiudicata la possibilità di disporre,

da parte degli Atenei, valutando i singoli casi, l'assolvimento di ulteriori crediti: per fare alcuni esempi, un aspirante che

sia già in possesso della specializzazione sul sostegno non ha la necessità di affrontare i 3 CFU di tirocinio dedicati ad

alunni disabili e i 6 CFU di Scienze dell'educazione dedicati ai bisogni speciali; cosi anche i master o i dottorati

potrebbero essere oggetto di valutazione da parte degli Atenei per ulteriori riconoscimenti di CFU. Quanto allo

svolgimento delle attività di tirocinio propriamente dette, si ricorda come in detto ambito non rientrino solo i momenti

di tirocinio in classe, ma anche le attività variamente collegate, dalla preparazione del materiale didattico alla

partecipazione, in senso ampio, alla vita dell'istituzione scolastica.

Si ricorda, inoltre, come le assenze siano già regolate dall'articolo 10, comma 7 del Decreto.

Incompatibilità

Il Decreto, come è noto, sostituisce a tutti gli effetti i percorsi previgenti. Appare necessario procedere al coordinamento

normativo, ''per analogia", con le altre disposizioni, tenendo conto della natura particolare del percorso e del fatto che il

TFA, istituito nel 2010, non poteva ovviamente essere richiamato da norme emanate precedentemente.

Stante l'incompatibilità dell'iscrizione ad un percorso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) con l'iscrizione al corso di

dottorato di ricerca, al post-doc e ad altro corso che, in Italia e all'estero, rilasci titoli avente valore legale o accademico,

si ritiene che le Università nell'ambito della loro autonomia possano attivarsi per consentire l'iscrizione al percorso TFA

con la sospensione del corso di dottorato, fermo restando che la sola discussione delle relative tesi non rientra nelle

incompatibilità previste. Tale orientamento si pone in contiguità con quanto a suo tempo previsto per le Scuole di

Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS).

Scorrimento delle graduatorie degli aspiranti.

Come è noto, il Decreto non consente alcuna integrazione delle graduatorie degli ammessi.

Purtuttavia, l'esercizio di eventuali opzioni, nel caso in cui l'aspirante sia risultato idoneo e in posizione utile in più di

una graduatoria nello stesso Ateneo, o la semplice rinuncia rendono ovviamente possibile lo scorrimento della

graduatoria della classe di concorso cui l'aspirante abbia rinunciato, purché si sia in presenza di candidati idonei.

B2 in lingua inglese

Si ritiene opportuno ribadire quanto già dichiarato in apposita FAQ, e che cioè per il presente ciclo di TFA, attivato ai

sensi dell'articolo 15, comma 1, del Decreto, il requisito del possesso di competenze di livello B2 in lingua inglese non

è richiesto né per l'accesso, né alla fine del percorso.

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Concorso a cattedre ¨ le nuove date..

A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste dalla Protezione Civile, le prove scritte del concorso, già programmate per lunedì 11 e martedì 12 febbraio, sono state rinviate.

Le nuove date per lo svolgimento delle prove :

giovedì 28 febbraio 2013     
mattina: Infanzia
                           pomeriggio: A017 (Disc.Ec. Az.li)
venerdì 1° marzo 2013       
mattina: Primaria
                        pomeriggio: A033 (Tecnologia)

Le sedi sono quelle in precedenza individuate dagli Uffici Scolastici Regionali.

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Ricorso per ottenere sospensiva TAR ed ammissione alle prove scritte dei concorsi Agorà ha già ottenuto decreto cautelare (sospensiva)per un primo gruppo di docenti ora ammessi a sostenere le prove scritte.A seguito del rinvio delle prove per AAAA,EEEE, A033 E A017 Agorà considera riaperti  i termini di adesione al ricorso per consentire la partecipazione alle prove scritte dei candidati che hanno ottenuto tra 30 e 34,5 punti alle preselezioni.Le adesioni devono pervenire ¨C inderogabilmente - entro le ore 14.00 di martedì 19 febbraio -----------------------
TFA speciali

Emanato il decreto di modifica e il Regolamento del D.M. 249/2010… col parere positivo della VII Commissione della Camera.

Dopo lunga discussione sui vari aspetti di tale nuovo strumento di formazione e degli aventi titolo alla partecipazione, dovrebbe poter scaturire una soluzione che non contempli - ancora una volta - esclusioni ingiustificate sul piano del diritto.

Rammentiamo ai colleghi che a monte dell’organizzazione dei TFA speciali, abbiamo - come Sindacato – provveduto ad organizzare due fasi nutrite di ricorsi in favore dei docenti in possesso dei 360 giorni di servizio. (vai a Ricorsi TFA)

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Nessuna nuova sulla formazione per il sostegno nei TFA speciali in via di emanazione¡­

L¡¯art. 13 del dm 249/10 prevede l¡¯istituzione di specifici percorsi di formazione per il conseguimento della ¡°specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilitࡱ

Nemmeno il decreto ministeriale 30 settembre 2011 pubblicato in G.U. il 02 aprile 2012¡± Criteri e modalità  per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249¡å ha avuto il necessario seguito..

Abilitati, dunque, per la scuola dell¡¯infanzia, primaria, secondaria di I grado e II grado, interessati  all¡¯acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, con almeno 300 ore di tirocinio (pari a 12 crediti formativi universitari), da spendere nel  mondo della scuola, dovranno ulteriormente attendere, mentre docenti non specializzati continueranno ad impegnarsi in attività non corrispondenti al proprio bagaglio culturale.

Concorsi 24 mesi ATA

Ai suddetti concorsi ha titolo a partecipare il personale ATA che alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, abbia raggiunto una anzianità di almeno due anni di servizio - 24 mesi anche non continuativi - prestato senza demerito - in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

Coloro che risultano già inclusi nelle graduatorie permanenti compilate a seguito delle precedenti tornate concorsuali, possono aggiornare il proprio punteggio e la propria posizione nella graduatoria permanente mediante la produzione di titoli di cultura e di servizio e titoli di precedenza e riserva acquisiti successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al concorso in base al quale risultano inseriti nella graduatoria medesima.

Le domande possono essere spedite a mezzo raccomandata  con ricevuta di ritorno o possono essere presentate all¡¯A.T. (ex USP) che ne rilascerà ricevuta..

Gli interessati dovranno verificare sul sito del proprio USR (Direzione Regionale)la scadenza che risulta adattabile alle varie esigenze regionali e dunque soggetta a decreto USR.

Il termine di presentazione della domanda ¨C in Umbria - è fissato all¡¯11 marzo 2013.

Ferie non godute del personale precario

Premesso che la norma di usufruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni entrerà in vigore dal 1° settembre 2013, alcune scuole stanno facendo pressione sui supplenti affinché chiedano le ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni , in contrasto con quanto stabilito dall¡¯ art. 19 comma 2 del vigente  CCNL. ¡°La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell¡¯anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto¡±

La legge sulla spending review  del 06/07/2012, all¡¯art. 5 comma 8 vieta il pagamento delle ferie.
¡°Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al  personale,  sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla  corresponsione  di  trattamenti  economici sostitutivi. ¡­¡­¡­¡­¡­¡­¡­ Eventuali  disposizioni  normative  e  contrattuali  piu'  favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore  del presente decreto. La violazione dellapresente disposizione, oltre  a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita'  disciplinare  ed  amministrativa  per  il  dirigente responsabile. ((Il presente comma non si applica al personale docentee amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario  o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla  differenza  tra  i  giorni  di  ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione  di fruire delle ferie)).((11))¡± AGGIORNAMENTO (11)

  La L. 24 dicembre 2012, n 228 ha disposto (con l'art. 1, comma  56)che "Le disposizioni di cui ai commi  54  e  55  non  possono  essere derogate dai contratti collettivi nazionali di  lavoro.  Le  clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013."

 In sostanza: le ferie non godute possono essere pagate solamente in via residuale. Vi è infatti l'obbligo di fruirle anche nei periodi di sospensione delle lezioni, operando una modificazione unilaterale del CCNL vigente. Questa norma ,però,  secondo l¡¯art. 56 entrerà in vigore dal 1 settembre 2013

Nel frattempo:

·         le ferie non possono essere imposte dall'Amministrazione nei periodi di sospensione delle lezioni.  

·         se maturate e non godute devono essere pagate, almeno fino a tutto questo anno scolastico.

Questo l¡¯attuale quadro normativo che rende problematica la liquidazione delle ferie dal 7 luglio 2012 al personale precario¡­Qualora gli interventi sino ad ora attuati a livello di OO.SS. presso il MIUR non dovessero produrre gli esiti auspicati, Agorà si riserva ogni opportuna tutela legale  a favore del personale coinvolto in tale ennesimo taglio.

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Badge, rilevazioni elettroniche variamente dette, .. docenti
La materia è regolata dal CCNL vigente.,

La sentenza Corte Cassazione n. 11025/2006, consolidando la giurisprudenza  di merito ha ritenuto che per i docenti di scuola statale l¡¯obbligo di timbrare il cartellino non sussiste, in quanto non trova riferimento in specifiche norme contrattuali.
Nel vigente CCNL scuola del 29/11/2007 art.92, comma 3, lettera g, solamente per il personale ATA è previsto l'obbligo di "adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze".
Per i docenti il sistema di rilevazione e di controllo della presenza in servizio, secondo:

-          la Corte di Cassazione, Sez. V del 20.11.1996  ¡°è attestato unicamente dalla firma sul registro di classe ¡±,
-          la Corte di Cassazione, Sez. V del 13.11.1996  - la firma fa ¡°fede erga omnes quale attestazione di verità dell¡¯attività svolta in classe dall¡¯insegnante¡±

L'art. 22, comma 3, della legge n. 724/94 aveva stabilito che l'osservanza dell'orario doveva essere accertata mediante forme di controllo obiettivo e di tipo automatizzato. In questo senso si era espressa anche la Funzione Pubblica con circolare n. 8740/1992.
In seguito la stessa Funzione Pubblica, con circolare n. 4797/1992, aveva espressamente escluso il comparto scuola dai controlli di tipo automatizzato;
 Il sistema di rilevazione della presenza in servizio previsto per il personale docente è la firma sul registro di classe in corrispondenza del giorno e dell'ora dell¡¯orario di servizio.
L¡¯unico obbligo contrattuale in materia di orario è stabilito dall¡¯ art. 29 comma 5 del CCNL/2007, secondo il quale il docente deve  trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio della lezione.
 La sua presenza in classe è peraltroattestata dalla firma apposta sul registro di classe che è un atto pubblico.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 11025/2006, Sez. Lavoro, ha infatti accolto il ricorso di un docente annullando un provvedimento disciplinare adottato nel 1998 dal Provveditorato agli studi di Isernia.
(v. anche in merito Tribunale di Torino sezione lavoro-sentenza 20 giugno 2006)L'adozione di un sistema di rilevamento, mediante badge, essendo materia legata alla organizzazione del lavoro, deve essere trattata a livello di contrattazione d¡¯Istituto con le RSU.                                 
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Elezioni politiche e.. ¡°turni¡± presso un altro plesso 
dell¡¯Istituto Comprensivo ?
 
Premesso che - caso per caso - si deve chiarire se si è in
presenza di sospensione delle attività didattiche o di chiusura
della scuola¡­

l¡¯O.M. 185/1995, all¡¯articolo 3, comma 30 dispone: ¡°.. Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate¡­¡±

In tal senso anche la Circolare M.P.I. n. 219 dell'1 agosto 1975.

Estremizzando: qualora si voglia affermare che tali due Circolari non siano più applicabili per l¡¯avvenuta introduzione - successiva a tali date - degli organici funzionali per scuola dell¡¯infanzia e scuola primaria, si trarrebbe - come necessaria conclusione - che - invece ¨C per i docenti di scuola media e superiore, non sussisterebbe alcun tipo di obbligo, essendo questi, titolari non di tale organico, ma dell¡¯organico di ciascuna sede staccata.

Si identificherebbero, in tal modo, due situazioni giuridiche che ¨C a partire dall¡¯identico presupposto ¨C determinerebbero effetti ¡°divergenti¡± all¡¯interno della medesima categoria di lavoratori.

E¡¯ ovvio come tale assunto non possa essere sostenibile e, pertanto, in mancanza di ulteriori disposizioni, sia opportuno che le scuole si attengano alle disposizioni esistenti .

Il personale ATA ¨C assente - non sarà assoggettato ad alcun recupero orario in caso di chiusura dei plessi della scuola. In caso di sola sospensione delle attività dovrà recuperare l¡¯orario non prestato.

(v. anche articolo successivo)

Chiusura delle scuole per neve

Le recenti avversità atmosferiche hanno risvegliato la problematica sopita circa diritti e doveri del

personale della scuole rispetto ad una normativa non ben delineata.

Spesso i Dirigenti scolastici ed i DSGA si cimentano in ¡°innovative¡± disposizioni sugli obblighi di servizio di docenti ed ATA.

Vediamo di far luce sull¡¯argomento..visto che la differenza di comportamenti fra una scuola e l¡¯altra, fra un Comune e l¡¯altro, danno ordinariamente luogo a disparità di trattamento fra le varie categorie di personale.

Premesso che la competenza a disporre la ¡°chiusura delle scuole¡± spetta al Sindaco che deve emettere una specifica ordinanza per ¡°cause di forza maggiore a tutela della pubblica incolumitࡱ, secondo due diverse tipologie di intervento.

A) sospensione delle attività didattiche

B) chiusura delle scuole

In caso di mancato intervento del Sindaco, competenza e responsabilità per l¡¯adozione di forme di tutela della popolazione, attengono alla figura del Dirigente Scolastico, quale responsabile della sicurezza.

Dalla prima ipotesi (A) scaturiscono:

  • il diritto del personale docente a non essere presente a scuola, se non per attività precedentemente programmate, diverse dalle attività didattiche
  • l¡¯obbligo di presenza a scuola del personale ATA e la necessità di procedere al recupero della giornata di servizio non prestato o l¡¯utilizzo di una giornata di ferie (in caso di impossibilità di raggiungere la sede scolastica)
  • disparità di trattamento e tutela dei due tipi di personale

Dalla seconda ipotesi (B)scaturiscono:

· nessun obbligo di presenza a scuola per docenti ed ATA

· nessuna ipotesi di recupero di orari di servizio non prestati per entrambe le categorie di personale

· parità di trattamento e tutela.

Ad ogni ricorrenza i Sindaci si avventurano nella gestione dell¡¯emergenza neve con ottiche divergenti e spesso con prese di posizione che nulla hanno di normativo.. come

-nel caso della sospensione delle attività didattiche -

il fatto di:

· pretendere la presenza a scuola del personale docente in mancanza di attività didattichee/o altro adempimento previsto dal calendario d¡¯Istituto

· prescrivere ¨C in tale caso - ai docenti di non procedere col programma con gli alunni comunque a scuola, per non danneggiare gli assenti

e

-nel caso di chiusura delle scuole -

il fatto di:

· pretendere il recupero orario o imporre le ferie obbligate per gli ATA

Ordinanze del primo tipo

Comune di Ravenna

Comune di Terni

USR Abruzzo ( è del 2005, ma molto significativa)

Comune di Roma (molto articolata e recante nuovi contenuti)

Ordinanze del secondo tipo.

Comune di Todi

Comune di Gubbio

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Corsi sulla sicurezza ed obblighi di partecipazione

 L¡¯art 20 comma 2 lettera h) del D.L.gvo 81/2008 rende obbligatoria la partecipazione di tutto il personale docente ed ATA ai corsi sulla sicurezza.

Tale formazione deve avvenire di norma  durante l¡¯orario di servizio ( art. 37 comma 12).

Qualora per ragioni organizzative tale formazione sia effettuata al di fuori dell¡¯orario di servizio:

·         il personale ATA potrà richiedere il recupero di tale orario

·         il personale docente potrà prevederne il computo fra le attività funzionali(max 40 ore) di cui all¡¯art. 29 comma 3, sub a) del CCNL 29/11/2007 

In base all¡¯art. 18, in particolare, fra i compiti inderogabili del Dirigente scolastico si annovera:

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 

In base all¡¯art. 43 

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1,lettera t), il datore di lavoro: 

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18,comma 1, lettera b);(ndr: designa i lavoratori incaricati dei vari aspetti della sicurezza) 

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unita' produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46. 

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. 

N.B.: premesso che la ¡°designazione¡± non può essere rifiutata, in calce alla lettera di designazione sarà opportuno firmare ¡°per presa d¡¯atto¡± e non ¡°per accettazione¡±. 

Si ritiene infatti che nell¡¯eventualità di eventi infausti, la cautela possa e debba essere d¡¯obbligo. 

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Docenti e ATA impegnati nei seggi elettorali

Docenti ed ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo), chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni politiche e/o in occasione delle consultazioni referendarie, “è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti”,ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/57, della Legge n. 53/90, e dell’art. 1 della Legge. 69/92..

I componenti del seggio elettorale o comunque il personale impegnato in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio”.

Per quanto riguarda i riposi compensativi si precisa che il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo ad esse”.. ovvero :

- i due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo),

- il giorno successivo (se il sabato è lavorativo).

Ovviamente eventuali diversi accordi con il Dirigente Scolastico, dovranno comunque tener conto della sentenza Corte Costituzionale n. .452/91, secondo la quale” Il diritto del lavoratore al recupero immediato del riposo festivo è dunque indubitabile. Esso scaturisce ora dalla voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto alla quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale, componente non scindibile di quella "posizione di lavoro" cui si è fatto riferimento e che, prima ancora di trovare la propria formalizzazione nel terzo comma dell'art. 36 della Costituzione, era già stata riconosciuta dall'art. 1 della legge 22 febbraio 1934, n. 370