Il dirigente scolastico non può negare
              al docente di accedere agli atti relativi alle dichiarazioni                                         
rese dai genitori
                            degli alunni e che lo riguardano.
                                            ******************

       Cessazioni dal servizio

Pubblicata la nota MIUR 8719 del 5 settembre 2013

(cessazione dal servizio personale docente in esubero a. s. 2013 2014) il personale docente in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio che per l’a.s. 2013/14 non risulti proficuamente utilizzabile nemmeno dopo la conclusione delle operazioni di utilizzazione di cui sopra, può essere collocato in quiescenza secondo i requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore del citato art. 24 dalla legge n. 214/2011, anche se i requisiti siano maturati tra il 1 gennaio e il 31 agosto 2012”

Istanze

entro il 30 settembre.

          *********************

26/07/2013

TFA SPECIALI.. o  PAS (Percorso Abilitante Speciale)

Disponibile
in rete il Decreto_Direttoriale_n_58_del_25__luglio_2013.pdf

Registrato dalla Corte
dei Conti, il decreto applicativo sarà presumibilmente pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 30 luglio, e da tale data dovrebbero decorrere i 30 giorni utili
per la presentazione delle domande “on line”, con scadenza dunque 29 agosto. ..uno stralcio.. 

“3. Ai fini del raggiungimento dei requisiti” di accesso “è valutabile il servizio prestato nell’ anno scolastico, ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della

legge 3 maggio 1999 n. 124.

Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione

professionale.


A tal fine, è valutabile anche il servizio prestato in diverse classi di concorso, purché almeno un anno scolastico di servizio sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare

Per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, sia su posti normali che su posti di

sostegno, si possono cumulare, purchéper ciascun anno scolastico il servizio sia stato prestato interamente sulla stessa tipologia di posto.

08/07/2013 

TFA SPECIALI.. o  PAS (Percorso Abilitante Speciale)

(new)     

Registrato dalla Corte
dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entrerà in vigore il 19 luglio.
Entro tale data si
presume che sarà emesso il decreto applicativo che ci permetterà di calibrare
gli interventi legali secondo le specifiche problematiche giuridiche del
singolo docente.

Aspetti acclarati come modifica dell’art. 15 del D.M. 249/2010:

-       l’eliminazione della prova a test iniziale per l'accertamento delle competenze (1-quater)

-   l’esclusione dell'anno scolastico 2012/13 nell'intervallo temporale utile per l'accesso (1-ter)

- l’abilitazione eventualmente conseguita consente l’accesso alla seconda fascia d’Istituto, ma non alla graduatoria permanente (27- bis)

 -   sono esclusi dalla partecipazione i docenti di ruolo della scuola statale.

-       aspiranti ammessi alla frequenza, scaglionati sino al 2014/15


I corsi sono previsti per tutte le classi di concorso (inclusi strumento musicale e gli ITP) e per la scuola primaria e dell'infanzia.

Ad oggi si può abbozzare una sintesi circa la problematica..:Ammessi ai corsi:
-       Docenti non di ruolo (anche ITP) in possesso del requisito di tre anni di servizio a
decorrere dal 1999/2000, con esclusione dell’anno corrente.
Servizio utile:
-       Statale, paritario o prestato nella formazione professionale su insegnamenti afferenti a classi di concorso a decorrere dal 2008/2009 -       Sostegno pur senza titolo di specializzazione, purchè la nomina sia scaturita da classe di concorso/posto per i quali il docente sia fornito di titolo di studio -       Cumulabile il servizio fra scuola primaria e dell’infanzia
Valutabile il servizio nella stessa classe di concorso o tipologia di posto se prestato per ciascun anno scolastico, per un periodo di almeno 180 giorni o per altra classe di concorso
per la quale si abbia titolo
Cumulabili i servizi prestati nella scuola statale, paritaria e/o nella formazione professionale

Esclusi e pertanto interessati a
ricorrere:
·      docenti di ruolo 
   
docenti con 360 giorni di servizio di cui alla legge 124/99     
docenti privi

 del requisito di 180 giorni di servizio nella classe di concorso richiesta pur se in possesso di altre tre annualità

in insegnamenti prestati

col titolo di studio prescritto
docenti che non rientrano nel requisito del servizio richiesto per mancata valutazione dell’anno 2012/2013

L’auspicio è quello di ottenere - anche per questo personale - la sospensiva già ottenuta negli ultimi mesi per  gli esclusi  a vario titolo dalle prove del concorsoIL RegolamentoIl  decreto
Contatti:                       agorascuola@agorascuola.it                                     
--------------------
..il testo del decreto 25 marzo 2013 n. 81 (da G.U.) 

il testo del decreto versione stampa

Il TFA speciale (Percorso Abilitante Speciale PAS) è contenuto all’art. 4 

Modificazioni all’articolo 15 del d.m. n. 249 del 2010 1. 

All’articolo 15:

a) al comma 1, lettera a) dopo le parole “sono in
possesso dei requisiti previsti dal” sono inserite le parole “decreto del
Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal”; le parole
“modifiche e integrazioni” sono sostituite dalla parola “modificazioni”; 

b) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b)

coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino
all’attivazione dei percorsi formativi previsti dall’articolo 3, commi 2, lettera
b), e 3, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei
titoli di cui alla lettera a);”; 

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

“1-bis. Fino all’anno accademico 2014-2015

, gli atenei e le

istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi dei corsi
biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto del
Ministro dell’universita’ e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purche’
sedi di dipartimenti di didattica della musica, e al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82,
istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali

definiti

dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto e che ne costituisce parte
integrante, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati
ai soggetti di cui al comma 1-ter, nonche’ i percorsi di cui al comma 16-bis
relativi alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria. 

1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono

partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico
pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneita’ alla classe di
concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti
previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall’anno scolastico
1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di
servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione
professionale. 

Il servizio prestato nei centri di formazione

professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso e’
valutato solo se prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo di
istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009. 

Ai fini del presente comma e’ valido anche il servizio

prestato nel sostegno.
Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in piu’
anni e in piu’ di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo
restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari
di cui al comma 1. 

Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal

presente comma e’ valutabile il servizio effettuato nella stessa classe
di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un
periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio
intero, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 

Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i

servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto,
nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale. 

1-quater. L’iscrizione ai percorsi formativi

abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso



La frequenza ai percorsi non e’ compatibile con la

frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli
accademici, inclusi i percorsi di cui al presente decreto. 

1-quinquies. Al fine di assicurare l’offerta formativa

di cui ai commi 1-bis e 16-bis, gli atenei ovvero le istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica possono attivare le iniziative di
cui all’articolo 4, comma 5, anche al fine di assicurare la possibilita’ di
frequenza dei percorsi. In caso di impossibilita’ o comunque di difficolta’
derivanti da qualsiasi causa, al fine di attivare percorsi relativi alle classi
di concorso previste dal vigente ordinamento, gli atenei ovvero le istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano, sentiti gli
uffici scolastici regionali, apposite convenzioni con istituzioni scolastiche
autonome, individuate dagli stessi uffici scolastici, e con le fondazioni di
partecipazione istitutive degli istituti tecnici superiori,. 

1-sexies. Con decreto del Ministero dell’istruzione,

dell’universita’ e della ricerca sono emanate disposizioni organizzative atte a
garantire, nel rispetto dell’invarianza di spesa e dei generali vincoli di
finanza pubblica, l’accesso ai percorsi abilitanti speciali a tutti i soggetti
aventi titolo ai sensi dei commi 1-ter e 16-bis che ne facciano richiesta nelle
modalita’ stabilite dal decreto medesimo e tenuto conto anche della disponibilita’
ricettiva sostenibile dalle universita’.”; 

[...] i) il primo periodo del comma 16 e’ sostituito

dal seguente: “Le facolta’ di cui all’articolo 6, comma 1, possono attivare
percorsi formativi finalizzati esclusivamente all’acquisizione di titolo valido
all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto destinati ai
diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola
elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo
1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997.” 

l) dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti commi:

“16-bis. Sono ammessi al percorso di cui al comma 16, senza la necessita’ di
sostenere la prova di accesso, i soggetti ivi contemplati in possesso dei
requisiti di servizio previsti dal comma 1-ter, relativi alla scuola
dell’infanzia ovvero primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di
servizio richiesti si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella
scuola dell’infanzia con quelli prestati nella scuola primaria. L’aspirante
opta per il percorso relativo alla scuola dell’infanzia o per quello relativo
alla scuola primaria. 

[..] m) dopo il comma 27 e’ inserito il seguente

comma: “27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di
cui al presente decreto non consentono l’inserimento nelle graduatorie a
esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Essi danno diritto esclusivamente all’iscrizione alla II fascia delle
graduatorie di istituto di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la specifica classe di
concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle
procedure concorsuali per titoli ed esami.”. 

2. Al d.m. n. 249 del 2010 e’ aggiunta in fine la

seguente tabella 11-bis: “Tabella 11-bis (art. 15, comma 1-bis) La presente
tabella definisce i percorsi di cui all’articolo 15, comma 1-bis. I percorsi
sono distinti per ciascuna classe di concorso e prevedono il conseguimento di
41 crediti formativi universitari ovvero accademici (di seguito crediti
formativi), considerando assolti i 19 crediti formativi relativi al tirocinio
previsti dalla tabella 11 in virtu’ dei particolari requisiti di servizio di
cui all’articolo 15, commi 3 e 4.
I crediti formativi sono indirizzati:

a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto
di insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle relative
competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi
ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 89, 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali
e Linee guida;

b) all’acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione
del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). In
particolare dette competenze attengono alla capacita’ di utilizzo dei linguaggi
multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per
l’utilizzo dei contenuti digitali e, piu’ in generale, degli ambienti di
simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena
fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali
devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano
l’accessibilita’;

c) all’acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l’integrazione
scolastica degli alunni con disabilita’ secondo quanto disposto dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono
dimostrare: 

a) di possedere le competenze di cui alle precedenti

lettere a), b) e c); 

b) di aver acquisito solide conoscenze delle

discipline oggetto di insegnamento e di possedere la capacita’ di proporle nel
modo piu’ adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in
contatto;
c) di essere in grado di gestire la progressione degli
apprendimenti, adeguando i tempi e le modalita’ alla classe e scegliendo di
volta in volta gli strumenti piu’ adeguati al percorso previsto (lezione
frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di
gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione; 

d) di aver acquisito capacita’ pedagogiche,

didattiche, relazionali e gestionali; 

e) di aver acquisito capacita’ di lavorare con ampia

autonomia, anche assumendo responsabilita’ organizzative. 

I corsisti che abbiano riportato una valutazione di

almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono
all’esame finale. 

La commissione di abilitazione e’ composta dai docenti

del percorso e da un rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale
tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni
di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso. 

Il punteggio di abilitazione e’ espresso in centesimi.

Il percorso si conclude con un esame finale, avente valore abilitante per la
relativa classe di concorso, che consiste nella redazione, nell’illustrazione e
nella discussione di un elaborato originale, di cui e’ relatore un docente del
percorso, che coordini l’esperienza professionale pregressa con le competenze
acquisite. Nel corso dell’esame il candidato dimostra altresi’ la piena
padronanza delle discipline oggetto d’insegnamento e il possesso delle
competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle norme
principali che governano le istituzioni scolastiche. 

Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non

conseguimento dell’abilitazione

                                 
--------------------------------------------- 

Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 2013/14 – le scadenze
dal 10 al 20 lugliopersonale docente
della scuola dell’infanzia e primaria (domande on-line);

25 lugliopersonale docente della scuola di I e II grado;  (cartaceo)

25 lugliopersonale educativo e docenti di religione cattolica;  “

12 agosto personale A.T.A..    

Le domande di utilizzazione debbono essere indirizzate all’AT (ex USP) della provincia di titolarità per il tramite del dirigente scolastico della scuola di servizio.


Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia debbono essere presentate direttamente all’AT (ex USP) della provincia richiesta e, per conoscenza, all’AT (ex USP) della provincia di titolarità.


Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica debbono essere presentate alle Direzioni Regionali competenti (vale a dire alle


Direzioni Regionali nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta).

Il personale interessato a produrre domanda anche per diverso ordine discuola

è tenuto a rispettare la data di scadenza del proprio ordine di appartenenzacome indicata nella nota sopracitata.”


Possono produrre domanda di assegnazione provvisoria in altra provincia gli assunti dal 2010/11 e precedenti; nella stessa provincia gli assunti dal 2012/13 e precedenti.


Eccezioni:


   


-   lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anni – (con precedenza)  

-  lavoratrici madri con figli di età superiore ai tre anni e sino ad otto  

- Personale che assiste un disabile in situazione di gravità anche se “rivedibile” purchè la durata del      riconoscimento vada oltre l’inizio del nuovo anno scolastico.

 E’ obbligatoria l’indicazione dell’intero comune di ricongiungimento (o distretto nel caso di comuni con più distretti) per esprimere eventuali preferenze per altri comuni 

Modelli e note tratte da www.orizzontescuola.it
Scarica i modelli
La nota 6894 del 4 luglio 2013
L'ipotesi di contratto del 15 maggio 2013


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01/07/2013
TFA SPECIALI..

Registrato dalla Corte dei Conti il regolamento dei TFA speciali. La pubblicazione sulla gazzetta ufficiale è prevista a giorni.

Nessuna certezza circa:

-  l’eliminazione della prova a test iniziale per l'accertamento delle competenze in quanto il test attiene alla fase attuativa del provvedimento,

- l’inclusione dell'anno scolastico 2012/13 nell'intervallo temporale utile per l'accesso,

I corsi sono previsti per tutte le classi di concorso (inclusi strumento musicale e gli ITP) e per la scuola primaria e dell'infanzia.

Ad oggi si può abbozzare una sintesi circa la problematica..:

Ammessi ai corsi:

-       Docenti non di ruolo (anche ITP) in possesso del requisito di tre anni di servizio a
decorrere dal 1999/2000, con esclusione (o inclusione) dell’anno corrente.

Servizio utile:

-       Statale, paritario o prestato nella formazione professionale su insegnamenti afferenti a classi di concorso a decorrere dal 2008/2009


-       Sostegno pur senza titolo di specializzazione, purchè la nomina sia scaturita da classe di concorso/posto per i quali il docente sia fornito di titolo di studio
 
-
   
Cumulabile il servizio fra scuola primaria e dell’'infanzia

Valutabile il servizio nella stessa classe di concorso o tipologia di posto se prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni o per altra classe di concorso
per la quale si abbia titolo
   

Cumulabili i servizi prestati nella scuola statale, paritaria e/o nella formazione professionale

Esclusi e pertanto interessati a ricorrere:

docenti di ruolo    

docenti con 360 giorni di servizio di cui alla legge 124/99
   
docenti
privi del requisito di 180 giorni di servizio nella classe di concorso richiesta pur se in possesso di altre tre annualità in insegnamenti prestati col titolo di studio prescritto

Domande e ricorsi entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Se sei tra gli esclusi, se vuoi ottenere ammissione ai corsi abilitanti quale necessaria risposta all’esigenza del “diritto allo studio” costituzionalmente sancito, Agorà ha da tempo predisposto la necessaria tutela legale.

L'’’auspicio è quello di ottenere - anche per questo personale - la sospensiva già ottenuta per ben due ricorsi negli ultimi mesi per  gli esclusi a vario titolo dalle prove del concorso

IL Regolamento         Il  decreto

Contatti:                       agorascuola@agorascuola.it


Contro
il TFA speciale

...l’ADI che con 800 firme
raccolte presso i docenti universitari rivendica la necessità di ricorrere
contro
l’’organizzazione del tfa speciale ”per
valorizzare gli insegnanti e qualificare la scuola””

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Confluenze classi concorso secondo grado (testo aggiornato)

Attuali classi di concorso su cui
confluiscono le discipline relative ai primi quattro anni di corso degli
istituti di secondo grado interessati al riordino

Nota MIUR 21.03.2013, prot. n. 2916

(da www.notiziedellascuola.it )


 
Allegato 1 - Assegnazione insegnamenti Licei
Allegato

Allegato 2 - Assegnazione insegnamenti Tecnici 
Allegato

Allegato 3 - Assegnazione insegnamenti Opzioni tecnici

Allegato

Allegato 4 - Assegnazione insegnamenti Professionali

Allegato

Allegato 5 - Assegnazione insegnamenti Opzioni professionali

Allegato
------------------------------

Graduatorie ad esaurimento docenti – scadenza termini per l’aggiornamento “on line” 17 luglio 2013

Il decreto riguarda :
     
scioglimento riserve      
aggiunta titolo di sostegno    
aggiunta titoli di riserva categorie protette        

rivalutazione titoli conseguiti all’estero

Il predetto Decreto contiene inoltre 2 importanti novità:

  1. Sanatoria del contenzioso giunto anche in sede europea dinanzi alla Commissione Europea concernente il pieno riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all'estero in uno dei paesi U.E.               A tal fine, i docenti già inseriti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento in quanto abilitati in altri Stati dell'Unione Europea e che hanno ottenuto formale riconoscimento del titolo con Decreto Ministeriale, possono ottenere la rivalutazione del titolo medesimo analogamente alle abilitazioni che in Italia comportano l'attribuzione di un punteggio complessivo di 30 punti (SSIS, COBASLID, Diplomi Biennali di II livello dei docenti di educazione Musicale,Scienze della Formazione Primaria), purché tali titoli siano stati conseguiti con percorsi formativi corrispondenti per durata e frequenza a quelli italiani.
  2. Scioglimento della riserva da parte dei docenti di cui all'art. 15 comma 17 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, iscritti in soprannumero ai percorsi di TFA al fine di completare il percorso intrapreso presso le soppresse Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS) e che conseguono l'abilitazione anche successivamente al termine di presentazione della domanda, in ragione del ritardo con cui sono stati attivati alcuni corsi di Tirocinio Formativo Attivo.

D.M. 27 giugno 2013 n. 572 


Modello 1 – Modello scioglimento riserva e adeguamento del punteggio per i titoli UE
Modello 2 – Modello iscrizione negli elenchi di sostegno
Modello 3 – Modello richiesta beneficiari riserve
Allegato 1 – Tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia
Allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli di III fascia
Allegato 3 – Tabella di valutazione dei titoli di strumento musicale
Allegato 4 - Codici Riserve
Allegato 5 – D.M. 44 del 12 maggio 2011
Allegato 6 – D.M. 53 del 14 giugno 2012